Sentenza 16 gennaio 1998
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Il referto medico relativo ad un ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale costituisce un documento che, a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., può essere utilizzato come prova nel processo, anche quando sia stato acquisito dalla polizia giudiziaria senza il rispetto delle formalità previste dall'art.256 stesso codice. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione del reato di guida in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/1998, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nappi Michele Presidente del 16.1.1998
1. Dott. Olivieri Renato Consigliere SENTENZA
2. " Malzone Ennio " N. 154
3. " ZI IA " REGISTRO GENERALE
4. " IN IO " N. 21198/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte Appello Bologna nei confronti nei confronti di BE OS;
avverso la sentenza Corte Appello Bologna 24.2.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ennio Malzone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dr. Bruno Frangini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte Osserva
BE OS, nella notte del 30.10.93, rimase coinvolto in un incidente stradale, quale conducente di un autoveicolo, che fuoriuscì dalla carreggiata;
lo stesso, politraumatizzato e in stato di shock, soccorso e trasportato in ospedale, fu sottoposto alle necessarie indagini cliniche, che indussero poi all'intervento chirurgico di asportazione della milza;
gli esami ematologici evidenziarono un tasso di alcoolemia superiore alla soglia stabilita dall'art. 379 Regolamento del C.d.S. (0,8 g/1) per l'individuazione dello stato di ebrezza;
la polizia stradale, nell'ambito delll'indagine relativa all'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto l'autoveicolo condotto dal BE, acquisì l'originale del referto medico sul tasso di alcoolemia riscontrato al BE, pari a 210 mg/dl, nonché la copia della cartella clinica di costui a sostegno dell'informativa che lo stesso, in detta occasione, guidava in stato di ebbrezza.
La corte di merito ha confermato la sentenza assolutoria del BE dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza (art. 186/2 C.d.S.), condividendo l'opinione del GIP della pretura di Piacenza circa l'inutilizzabilità del referto medico attestante il tasso di alcoolemia dell'imputato, sul riflesso che tale accertamento era stato fatto senza il consenso dell'interessato e non sussistevano ulteriori elementi di prova del fatto denunciato, soggiungendo che l'acquisizione del referto medico era avvenuta ad opera di un soggetto non legittimato (la polizia stradale) e in dispregio delle forme e dei modo previsti dall'art. 256 cpp, che conferisce una forma privilegiata di tutela ai documenti contenenti informazioni sanitarie di carattere personale, di natura riservata e coperte dal segreto professionale, i quali possono essere acquisiti solo dall'Autorità giudiziaria mediante provvedimento di richiesta di esibizione. Ricorre per cassazione il P.G. presso la C.A. di Bologna, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per erronea applicazione degli artt. 256 e 191 cpp con rinvio alla corte di merito per nuovo esame. Può affermarsi che il referto medico costituisce un documento che a norma dell'art. 234 cpp può essere acquisito e utilizzato come prova nel processo sia perché ripetitivo di un fatto storico sia perché relativo ad un'attività non ripetibile.
Ed infatti, è principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'inutilizzabilità della prova consegue soltanto all'acquisizione della medesima in violazione del divieto espressamente stabilito dalla legge, mentre l'acquisizione della medesima avvenuta senza l'osservanza delle prescritte formalità può dar luogo solo a quelle nullità di ordine diverso che sono disciplinate dagli artt. 177-186 cpp. Nel caso in esame si è fuori dall'ipotesi contemplata nella sentenza n. 238/1996 della Corte Costituzionale, in quanto l'accertamento del tasso di alcoolemia del BE non è conseguito all'iniziativa della polizia stradale, ma è scaturito dalle analisi ematologiche che i sanitari hanno ritenuto di effettuare;
nel contempo, il fatto in sè, costituito dalle gravi lesioni personali riportate dal BE in conseguenza della fuoriuscita dalla sede stradale dell'autocarro da lui condotto, richiedeva l'approfondimento circa le cause del sinistro da parte dell'organo investigativo. Non esiste, per ciò, il divieto di acquisizione del referto di analisi o, più in generale, della documentazione clinica, da far valere come fonte di prova e non si riscontra una limitazione del potere di acquisizione della stessa documentazione da parte della polizia giudiziaria in considerazione delle particolari circostanze che avevano indotto ad approfondire le indagini.
Nè il riferimento al disposto dell'art. 256 cpp appare conferente al caso in esame.
De infatti, è esatta l'osservazione del P.G. ricorrente, secondo cui "le disposizioni relative alla tutela del segreto professionale sono poste a garanzia della libertà del professionista, del dovere dello stesso alla prestazione della propria opera e di quello necessariamente complementare della riservatezza, di tal che determinano una posizione di garanzia in capo allo stesso professionista e non già una forma di tutela privilegiata degli atti dallo stesso compiuti nell'esercizio dell'attività professionale". Per le considerazioni suesposte si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione, la quale nel riesaminare il caso in oggetto si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998