Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 0 08:3 IN NOME DEL POPOLO IT ANO SSSAZIONE LA CORTE Oggetto ZI LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 5703/98 Consigliere BATTIMIELLO - Cron. 1732 Dott. Bruno Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANTA - Rel. Consigliere - Ud.13/11/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni AMOROSO - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta capia studio SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. صما 2.2 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inINPS persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE AN CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ricorrente al Sig. CABIBBO per diritti L.
contro
-9 FEB. 2001. BINI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 COLA DI RIENZO 28, UFFICIO COPIE difende, Rilasciata copia legale 4657 CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e al Sig INPS per diritti L. - 6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 145/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 20/01/98 R.G.N. 5176/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANTA;
udito l'Avvocato DE AN;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto in fatto Che con ricorso notificato il 27 marzo 1998, l'I.N.P.S. impugna la sentenza del Tribunale di Genova, depositata in cancelleria il 20 gennaio 1998, con la quale è stata confermata la decisione pretorile, dichiarativa del diritto di NI VI all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia attribuitale con decorrenza dal 1° gennaio 1994; che l'Istituto, denunciando la violazione degli artt. 4 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, assume che erro- neamente la prestazione rivendicata è stata concessa tenendo conto della normativa ante- riore all'entrata in vigore della prima di queste fonti normative e, quindi, senza tener conto dei più restrittivi parametri di reddito dalla medesima fissati;
che l'assicurata resiste con controricorso;
Eange U Considerato in diritto Che il ricorso propone una questione già esaminata dalla Corte e risolta, con sentenza dell'8 gennaio 2000, n. 132, con l'affermazione del principio di diritto per cui il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha modificato la disciplina dei pa- rametri di reddito in tema di spettanza di integrazione al minimo della pensione di vec- chiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nucleo familiare comprensi- vo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, non si applica ai pensionati in es- sere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione tran- sitoria di cui all'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, è rimasta in vigore la pre- vigente disciplina. Ai fini della individuazione della normativa applicabile, "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" sono coloro i quali entro tale data hanno perfe- 3 : zionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono en- trati in godimento del primo rateo dal gennaio 1994>>; che l'odierno ricorso non contiene argomenti che inducano ad abbandonare que- sto principio, la cui conferma comporta la reiezione della proposta impugnazione;
che l'anteriorità di questa all'emergere del riferito orientamento giurispruden- ziale della Corte, unitamente alla peculiarità della questione, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Puchin, mahun. IL CONSIGLIERE - ESTENSORE зкривотрил Sull IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001 oggi, -ABORATORE PLE ANCELLERIA DI BOLLO, DI: OGNI SPESA, TASSA. AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533. N. ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA