Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 2
Il regime di comunione legale fra coniugi non è di ostacolo al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente pro-quota dei beni che ne formano oggetto, in quanto l'uso degli stessi da parte del coniuge estraneo al reato non ne esclude la disponibilità anche in capo all'indagato, fatti salvi i beni di uso strettamente personale, sottratti alla comunione ex art. 179, comma primo, lett. c), cod. civ.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nel caso di acquisti effettuati in regime di separazione dei beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giustificarne l'acquisto; in caso contrario, l'acquisto effettuato con provvista fornita dall'indagato legittima la presunzione "iuris tantum" della loro disponibilità anche da parte di quest'ultimo - fatti salvi i beni di natura strettamente personale -, sicchè resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi. (Fattispecie relativa al sequestro di oggetti preziosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
06595 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 2315 Domenico Carcano -CC 26/10/2016 Renato Grillo R.G.N. 24897/2016 Elisabetta Rosi Relatore - Aldo Aceto - Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 13 FEB 2017 SENTENZA IL CANCEL DERE sul ricorso proposto dal Luana Mariani Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento nei confronti di TT AB, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/05/2016 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dalla sig.ra AB TT, il Tribunale del riesame di Roma ha ordinato la restituzione, in favore di quest'ultima, dei preziosi sottoposti a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, decretato dal G.i.p. del га سے Tribunale di Monza nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico anche del marito, Perrotta Carmine, per vari reati, anche associativi, di natura tributaria.
1.1.Sostiene il Tribunale che il vincolo reale non si giustifica nei confronti della TT per due ragioni concorrenti: a) la mancanza di un sequestro preventivo emesso direttamente nei confronti della donna, titolare di redditi propri;
b) la mancanza di prova che i beni fossero nella disponibilità del marito, Perrotta Carmine.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre il Pubblico Ministero articolando due motivi.
2.1.Con il primo eccepisce l'inosservanza degli artt. 321, cod. proc. pen., 322-ter, cod. pen., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di travisamento della prova. Deduce, al riguardo, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto beni ulteriori e diversi da quelli in relazione ai quali la TT aveva dato prova (fotografica) della sua esclusiva disponibilità. Ci si riferisce, in particolare, a vari orologi da uomo e a una moneta d'oro degli Emirati Arabi. La decisione del Tribunale si fonda, dunque, sul travisamento di una prova che non esiste, vizio riconducibile a violazione di legge, motivo di ricorso ammesso in materia cautelare reale.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di carenza di motivazione, sotto il profilo della sua natura apparente, perché - deduce il Tribunale si è limitato a - dare atto della titolarità di redditi da parte della TT, di cui però non ha scandagliato la adeguatezza rispetto all'ingente valore dei beni sequestrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4. La vicenda riguarda alcuni "gioielli", rivendicati dalla TT in esclusiva proprietà e disponibilità, sottoposti a sequestro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso nei confronti del marito per vari reati associativi e di natura fiscale, e rinvenuti, appunto, nella casa coniugale.
4.1.1 G.i.p., successivamente adito, aveva respinto la richiesta di restituzione dei "gioielli" sul rilievo del loro rinvenimento nella casa coniugale e della non titolarità, da parte della TT, di redditi tali da giustificarne l'acquisto.
4.2.Il Tribunale ha accolto l'appello cautelare osservando che il rinvenimento dei gioielli nella casa coniugale non costituisce prova della loro disponibilità da parte del Perrotta, come confermato dalla natura dei beni e dalla documentazione fotografica prodotta, e che in relazione a beni formalmente intestati a terzi non è sufficiente allegare la indisponibilità di redditi da parte del terzo, occorrendo fornire la prova della disponibilità da parte dell'indagato.
4.3.Osserva il Collegio che secondo quanto prevede (oggi) l'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (che ripete, sul punto, quanto già disponeva l'art. 322-ter, cod. pen.), deve essere sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
4.4.Come questa Corte ha già spiegato, per disponibilità>> si deve intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950). Si tratta, dunque, di un concetto che, nell'interpretazione giurisprudenziale, è sovrapponibile al possesso civilistico (in questo senso, espressamente, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378, secondo cui per disponibilità dell'indagato si devono intendere, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi).
4.5.La disponibilità>> del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, essendo noto che il possesso può essere esercitato anche per mezzo di terzi (come non ha mancato di evidenziare proprio Sez. 3, n. 15210 del 2012, cit.). L'uso è un dato esteriore che ha natura di per sé neutra (l'uso dell'autovettura coniugale da parte del coniuge intestatario, non ne esclude la disponibilità dell'altro coniuge;
allo stesso modo, determinati orologi ben. possono essere indossati indifferentemente da uno dei coniugi, anche se oggetto di regalo coniugale).
4.6. L'uso, insomma, dimostra la disponibilità del bene da parte del coniuge, ma non esclude quella dell'altro, legittimando, semmai, la confisca del 50% del valore del bene stesso (Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438; Sez. 3, n. 3535 del 06/10/2015, Miluzzi, Rv. 266246). L'uso esclude la disponibilità dell'altro coniuge solo quando ha ad oggetto un bene strettamente personale che, per questa ragione, è sottratto alla comunione legale (art. 179, comma 1, lett. c, cod. civ.).
4.7.In ogni caso, la comunione legale dei beni non è di ostacolo di per sé alla confisca "pro-quota" del bene che ne costituisce oggetto. Ciò sul rilievo che tale regime patrimoniale, per esempio, non esclude la disponibilità dell'immobile da parte dell'autore del reato e non lo sottrae all'azione esecutiva dei creditori particolari del coniuge (art. 189, cod. civ.), salvo in tal caso l'assegnazione, a 3 го favore dell'altro, della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo (Cass. civ. Sez. 3, n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462). Occorre peraltro aggiungere che, secondo quanto già affermato da questa Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all'indagato (Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438).
4.8. Pertanto, il ricorso, in termini assoluti, al criterio della natura del bene (gioiello o orologio o orecchino) ovvero a quello della disponibilità di un reddito da parte del coniuge che ne rivendica la disponibilità è metodologicamente errato perché prescinde completamente dal regime patrimoniale della famiglia. E' evidente, infatti, che in caso di comunione legale dei beni gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono di proprietà anche dell'altro coniuge, a meno che, come detto, non si tratti di beni di uso strettamente personale del tutto sottratti, in quanto tali, alla disponibilità dell'altro.
4.9. Nel caso di specie, il ricorso al criterio del reddito potrebbe assumere rilevanza solo se gli acquisti sono stati effettuati in regime di separazione dei beni (il che non è dato sapere); in tal caso, però, l'acquisto effettuato con provviste dell'altro coniuge legittima la presunzione "iuris tantum" della disponibilità anche da parte di quest'ultimo (esclusi, ovviamente, i casi in cui il bene sia di natura strettamente personale) (Sez. 3, n. 11497 del 11/02/2015, Trotta, Rv. 262695).
4.10.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che nel riesaminare l'appello dovrà verificare quel sia il regime patrimoniale dei coniugi TT/Perrotta e, in caso di comunione legale dei beni, escludere dal sequestro solo i beni di natura strettamente personale della TT. In caso contrario dovrà verificare se il reddito di quest'ultima fosse tale da giustificare l'acquisto dei beni sequestrati e, ove ciò non fosse, onerare quest'ultima della prova della sua disponibilità esclusiva di tali beni.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, Sezione riesame. Così deciso il 26/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Aldo Aceto Aldo Acel DERE"LOW Luana Mariani