Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario senza rappresentanza che si appropri delle cose ricevute durante l'esecuzione del mandato, con l'animus di trattenerle per sè e non ritrasfrirle al mandante, tranne che egli non abbia diritto alla ritenzione per la natura del mandato conferitogli (mandato "in rem propriam") o, limitatamente ai crediti, per soddisfarsi delle spese e dei compensi spettantigli.
Commentario • 1
- 1. Mandato senza rappresentanzaDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 9 giugno 2022
Il contratto di mandato Mandato con rappresentanza Mandato senza rappresentanza art. 1705 c.c. La forma del mandato La giurisprudenza sul mandato senza rappresentanza Il contratto di mandato [Torna su] Il mandato è quel contratto in virtù della quale un soggetto si obbliga ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto. Trova disciplina nel disposto dell'art. 1703 c.c. il quale così dispone: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra". Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori e può essere con o senza rappresentanza. Mandato con rappresentanza [Torna su] Si ha mandato con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43119 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
43 1 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 28 giugno 2016 -dott. Antonio Prestipino Presidente Sentenza n..1928/2016 · dott. CO Maria Alma Consigliere - Reg. gen. n.: 4253/2015 - dott. Stefano Filippini Consigliere - - dott. Sergio Beltrani Consigliere Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US CO, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 3 novembre 2014, RG n. 593/2013. Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 3 novembre 2014, ha con- fermato la condanna inflitta a CO US dal Tribunale di Oristano in data 21 dicembre 2012 per il delitto di appropriazione indebita consistita nel essersi appro- priato della somma complessiva di euro 30.986,00 che egli aveva riscosso nell'inte- resse della MPE Energia s.r.l., di cui era agente. L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo: inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 525, commi 1 e 2, e 178, lett. a), cod. proc. pen., per violazione del principio di con- centrazione, dal momento che la sentenza di primo grado non è stata pronunziata immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, bensì dopo due rinvii immotivati;
mancata assunzione di una prova decisiva, con specifico riferimento all'omessa escussione della teste LL, la quale avrebbe dovuto riferi- 1 re delle modalità di riscossione dei crediti della MPE Energia s.r.l.; erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di appropriazione indebita pur in carenza del requi- sito della "altruità" delle somme in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibi- le. In relazione al primo motivo, va richiamato quanto affermato da questa Cor- te: l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma 1, cod. proc. pen. - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento non determina alcuna nullità, in difetto di espressa previsione di legge (Sez. 6, n. - 25148 del 31/01/2005; v. pure Sez. 3, n. 4721 del 12/12/2007). Del resto, la ratio della regola dell'immediatezza della decisione risponde all'esigenza che quest'ultima sia adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risul- tanze dibattimentali e della discussione. Tale esigenza non risulta pregiudicata da brevi rinvii disposti come nella specie - per esigenze processuali (in dettaglio, il - primo rinvio è stato disposto al solo fine di consentire alle parti di replicare e il se- condo rinvio per acquisire un casellario giudiziale aggiornato). La seconda censura è infondata con riferimento al carattere della decisività della prova: la corte d'appello osserva che la produzione, da parte dell'imputato, delle e-mail intercorse con la LL rendeva obiettivamente superfluo l'escussione della prova testimoniale. Trattasi di una valutazione di merito che immune da vizi logici e giuridici -non è censurabile in questa sede. L'esame del terzo motivo di ricorso merita una breve premessa. L'ordinamento civile conosce due forme di mandato: con e senza rappresentanza. Nella prima ipotesi in mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli acquisti effettuati dal primo si accrescono direttamente nel patrimonio nel secondo (artt. 1704 e 1388 cod. civ.). Nel caso di mandato senza rappresentanza, il man- dante agisce in nome proprio, ma pur sempre nell'interesse del rappresentato, il quale infatti ha facoltà, entro certi limiti, di acquisire comunque direttamente alcuni effetti giuridici dell'operato del mandatario. In particolare, il mandante, sostituen- dosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705, secondo comma, cod. civ.) e può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio (art. 1706, primo comma, cod. civ.). La differenza fra le due figure non presenta alcuna rilevanza nell'ambito pe- nale, con particolare riferimento al delitto di appropriazione indebita commesso dal 2 mandatario sulle cose o sul denaro ricevuti durante l'esecuzione del mandato. Infatti, se nel caso del mandato con rappresentanza è di palmare evidenza che il mandatario si appropria di cose o denaro di cui ha il possesso, ma che sono già entrate a far parte del patrimonio del mandatario, non diversamente accade a ben vedere anche nel caso di mandato senza rappresentanza. Anche in questo - caso, infatti, le cose o il denaro ricevuti in esecuzione del mandato appartengono alla sfera giuridica del mandatario, sia per via delle facoltà di riscossione (dei credi- ti) e di rivendica (delle cose mobili) riconosciutegli dalla legge pur in difetto di un acquisto diretto della titolarità dei diritti, sia perché il mandante - salvo che il man- dato non sia in rem propriam - è comunque obbligato a ritrasferire al mandatario quanto acquisito nel corso del mandato. Questa Corte, infatti, ha già affermato che commette il delitto di appropria- zione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitigli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto per l'adempimento del suddetto mandato e lo utilizzi per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (Sez. 2, n. 46256 del 17/10/2013; Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015). Ad integrazione del principio di diritto sopra riportato è possibile aggiungere che commette il delitto di appropriazione indebita anche il mandatario senza rap- presentanza che si appropri delle cose ricevute durante l'esecuzione del mandato, con l'animus di trattenerle per sé e di non ritrasferirle al mandatario, a meno che egli non abbia legittimo diritto di ritenzione per la natura del mandato conferitogli (mandato in rem propriam) o, limitatamente ai crediti, per soddisfarsi delle spese e dei compensi cui ha diritto (art. 1721 cod. civ.). Dunque, anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valu- tati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2016. Il Presidente Il Consigliere est. (Antonio Prestipino) (Cosimo D'Arrigo) CGEPOSIT DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 OTT. 2016 IL Il Canceliere TEMA DI Funzionario iudiziario CORTE SUB 3 Marina PERILI I O C E A N Z