Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43119
CASS
Sentenza 28 giugno 2016

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Massime1

Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario senza rappresentanza che si appropri delle cose ricevute durante l'esecuzione del mandato, con l'animus di trattenerle per sè e non ritrasfrirle al mandante, tranne che egli non abbia diritto alla ritenzione per la natura del mandato conferitogli (mandato "in rem propriam") o, limitatamente ai crediti, per soddisfarsi delle spese e dei compensi spettantigli.

Commentario1

  • 1Mandato senza rappresentanza
    Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 9 giugno 2022

    Il contratto di mandato Mandato con rappresentanza Mandato senza rappresentanza art. 1705 c.c. La forma del mandato La giurisprudenza sul mandato senza rappresentanza Il contratto di mandato [Torna su] Il mandato è quel contratto in virtù della quale un soggetto si obbliga ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto. Trova disciplina nel disposto dell'art. 1703 c.c. il quale così dispone: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra". Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori e può essere con o senza rappresentanza. Mandato con rappresentanza [Torna su] Si ha mandato con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43119
Data del deposito : 28 giugno 2016

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