Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15403 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE irediti delle154 03/02 Oggetto 52 Composta dagli Ill.mr Sigg.ri Maist f Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 11186/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 35991 Consigliere Rep.4008 Dott. Paolo VITTORIA Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 17/04/02 - Rel. ConsigliereDott. Antonio SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta STORE SEN TENZA dal Sig.. per diritti 4 MOV. 2002 sul ricorso proposto da: il TO UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, difeso dall'avvocato MASSIMO BONI CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASL VITERBO;
- intimata avversO la sentenza n. 189/98 del Tribunale di VITERBO, emessa il 12/03/98 e depositata 1'11/04/98 2002 (R.G. 16/96); 925 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per la cassazione della sentenza senza rinvio. -2- Svolgimento del processo notificata 1'11.5.1991 la USL Viterbo 3 Con citazione conveniva in giudizio davanti al Pretore di Viterbo SI MA, esponendo che il 24.10.1982 costui aveva cagionato a RI VA lesioni personali, che avevano comportato il A ricovero presso l'Ospedale di Viterbo, con un costo di £. 1.430.000, e, dichiarando di agire in surrogazione, chiedeva che il giudice condannasse il convenuto al pagamento di detta somma, oltre interessi e rivalutazione. Il Pretore, con sentenza del 18.10.1994, accoglieva la domanda. Avverso questa sentenza ha proposto appello il SI, citando esclusivamente l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ed a questa notificando l'atto di appello. In grado di appello si costituiva la sola Azienda sanitaria di Viterbo, in persona del direttore generale. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza depositata 1'11.4.1998 rigettava l'appello. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il SI, notificando il ricorso sempre alla Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Non si è costituita l'intimata. Motivi della decisione 1. Osserva preliminarmente questa Corte che l'appello proposto da SI MA contro la sentenza emessa dal д 3 Pretore di Viterbo, con atto notificato alla ASL di Viterbo è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima. La legittimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., intesa a prevenire una sentenza inutiliter data) è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere per il giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla questione sia intervenuto un giudicato interno (Cass. 17.6.1997,n. 5407; Cass. 27.10.1995,n. 11190).
2.1. A seguito della soppressione delle USL, avvenuta con d.lgs. n. 502 del 1992 e per effetto dell'art. 6, c. 1°, 1. n. 724 del 1994 e dell'art. 2, c. 14°, della 1. n. 549 del 1995 in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unita' sanitarie locali i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio, nè tale quadro normativo modificato dal d.l. n. 630 del 1996, convertito in risulta 1. n. 21 del 1997, che disciplina aspetti finanziari, prevedendo da parte dello Stato alle Regioni dei fondi necessari per far fronte ai disavanzi del Servizio Sanitario ५ 4 Nazionale fino al 1994. Ne deriva che le ASL non subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alle disciolte Usl( e quindi sia con riguardo alle posizioni debitorie che creditorie), in applicazione di un principio a cui è stato chiaramente attribuito carattere di imperatività e di inderogabilità e che essendo contenuto in una delle ' cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale.
2.2. Tale orientamento assolutamente pacifico nella 10667;giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.8.2000, n. Cass. 17.5.2000, n. 6420; Cass. 10.5.2000, n. 6022; Cass. 23.2.2000, n. 2032; Cass. 18.2.2000, n. 1829; Cass. 18.2.2000, n. 1868; Cass. 20.12.1999, n. 14343; Cass. 17.11.1999,n. 12746).
2.3. Vi era, invece, contrasto giurisprudenziale sul punto se le gestioni liquidatorie delle Usl, anche se rappresentate dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria, ma nella qualità di commissario liquidatore della USL, usufruissero della soggettività dell'Ente soppresso, cioè della USL, che veniva prolungata durante la fase conseguenza che permaneva la liquidatoria, con la legittimazione di queste ultime (Cass. S.U. n. 102/1999; Cass. 7.2.2000, n. 1348; Cass. 29.11.1999,n. 14343), salva la possibilità di intervento o di chiamata in causa delle Regioni a norma dell'art. 111, c. 3, c.p.c.) ovvero se detta 5 5 legittimazione si trasferisse esclusivamente alle Regioni, essendo questi i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i pregressi rapporti obbligatori degli organismi soppressi, mediante apposite gestioni liquidatorie, che agivano in nome e per conto della Regione (Cass. 28.7.1999, n. 8159; Cass. 18.2. 2000, n. 1829; Cass. 18.2.2000, n. 1868) ovvero infine se dette Gestioni liquidatorie avessero una propria legittimazione processuale, pure essendo prive di personalità giuridica, sia pure limitata alla gestione (Cass. 19.5.1999, n. 4847).
2.4. Il contrasto è stato definito dalle S.U. di questa Corte, con sentenza 30.11.2000, n. 1237, con cui si è statuito che, a norma dell'art. 6 1. 724 del 1994, si è n. realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di competenza della USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione. Ne consegue che, ove la successione avvenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività 9. Ma continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria) ovvero alla regione nell'ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella qualità di successore a titolo particolare.
2.5. Nella fattispecie, quindi, poichè pacificamente la legittimazione, l'appello Azienda sanitaria non ha proposto nei suoi confronti era inammissibile e detta non rilevata in appello, va rilevatainammissibilità, d'ufficio da questa Corte, non essendosi sul punto formato giudicato implicito. Infatti il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi quando la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice ( con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione sul giudicato impedita del capo di sentenza relativamente al dall'impugnativa merito, dal che consegue che in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione (Cass.25.7.1996,n.6720).
2.6. L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, a norma dell'art. 382, ult. C. c.p.c., non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare nel merito di un'impugnazione inammissibile 7 n.5109 ; Cass. 15.6.1995,n. 6776; Cass. (Cass. 4.9.1980, 5.6.1996, n. 5272). Ne consegue che nella specie va cassata senza rinvio l'impugnata sentenza impugnata. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di appello Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, lì 17 aprile 2002. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segreto Viton's fura CANCELLIERS OF 109T 129,11 45657 20,66 Depositata in Cancelleria 749.77 Oggi, 4/11/07 8067-12,00 . 2 IL CANCELLIERE C1 A M le Dott.ssa Maria Aiell O R 7 ATE 7 20 , TR 2 GEN EN 6 800 и 1 ELLE dia7 л N38 € б rsate D и 7 ZIA In 17 e e v т S EN se D r G te A te A ra is en G g ria irig n e я a e R S D M л abile . tt.ssa A би A A. s R on o ко . (D esp M R D ( 8