Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 7 345 /0 1 Richiesta copia studio dal Sig.E per diritti L. 3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il 01 ¢ 06-01 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE getto REGOLAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE COMPETENZA FALL. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15895/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron.16998 Consigliere Dott. AR ADAMO 2705Rep. ✓ Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. Mc sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti t. 3000 11 01.26.01 SALINE COSTRUZIONI di EN CA & C. Sas, già SALINE IL CANCELLIERE COSTRUZIONI DEGLI INGG. NN, EN E RI CA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sas, in persona del socio accomandatario, nonchè di UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CA EN, CA RI, elettivamente domiciliati IL SOLE 24 ORE dal Sig. presso l'avvocato VITTORIO 3000 in ROMA VIA VITTORIA 15, per diritti L.
3-0 MAG, 2001--- PODESTA', rappresentati e difesi dagli avvocati ANGELO IL CANCELLIERE 77 1.1500 FALZEA e LEOPOLDO SAMBUCCI, giusta delega in calce al ELLER ricorso;
ricorrenti contro 2001 FALLIMENTO SALINE COSTRUZIONI DI CA EN & C. Sas, 1162 CA EN, CA RI, in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE B. BUOZZI 99, presso l'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria di risposta;
resistenti
contro
AR TO, SA UN, EO EN, CO NA, EO NN, HI NN, CC IM, LL OS, CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, CONDOMINIO CAMPO GRILLARIO, PRIALPAS SpA;
intimati - avverso la sentenza n. 18/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si chiede che codesta Corte, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. Considerato in fatto -che con sentenza depositata il 23 giugno 2000 il 2 Tribunale di Reggio Calabria, su ricorso del sig. NO IA e di altri creditori, ha di- chiarato il fallimento della società in accomandita semplice Saline Costruzioni di NZ IA & C., con sede legale in Firenze e sede principale in Reggio Ca- labria, via Melacrino, n.80, nonché del socio IA NZ e del socio IA AR;
-che la propria competenza territoriale è stata af- fermata dal Tribunale sul rilievo che il centro diret- tivo organizzativo e di coordinamento è rimasto in Reg- gio Calabria, anche dopo il trasferimento (giusta deli- bera assembleare del 15 gennaio 1998) della sede legale a Firenze;
-che avverso la declaratoria di fallimento la Sali- ne Costruzioni, con atto ritualmente notificato al cu- ratore e ai creditori istanti, ha proposto regolamento di competenza, sostenendo (in particolare) che a far data dal mese di aprile 1999 la società fallita aveva cessato ogni attività imprenditrice, rendendo così im- possibile individuare un centro di direzione e di ammi- nistrazione dell'impresa distinto dalla sede legale;
-che la curatela fallimentare ha resistito con scrittura difensiva (art. 47,, ult.comma, c.p.c.) ed il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ri- corso;
3 - che la ricorrente ha deposito memoria. Considerato in diritto -che l'esistenza della sede effettiva dell'impresa in Reggio Calabria emerge da una serie di elementi, quali, in particolare: le informazioni del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria in data 28 set- tembre 1999; il riferimento dei creditori istanti all'attività imprenditoriale svolta a Reggio Calabria;
le fatture emesse dalla società anche successivamente al trasferimento della sede legale;
le fatture emesse dai fornitori indirizzate alla sede di via Melacrino;
l'utenza telefonica e la fornitura di elettricità presso la sede di Reggio Calabria); -che le argomentazioni della ricorrente, nella par- te in cui prospettano la cessazione dell'esercizio di attività imprenditrice sin dal mese di aprile ogni sono inammissibili, perché propongono una que- 1999, stione di merito, che non può essere esaminata in que- sta sede;
che le ulteriori argomentazioni non sono idonee a contrastare le risultanze processuali, risolvendosi in una diversa lettura delle risultanze stesse, sotto il profilo delle conseguenze giuridiche da esse derivanti;
-che, in definitiva, dagli elementi acquisiti agli atti emerge, per un verso, che, pur essendo stato di- 4 sposto il trasferimento della sede legale a Firenze, la società Saline Costruzioni non ha svolto in questa sede alcuna attività di impresa;
né in Firenze risulta do- cumentato il compimento di atti direttivi e gestionali;
ei per altro verso, che la società ha svolto, negli ul- timi tempi, lavori nella provincia di Reggo Calabria;
-che, alla stregua di tali elementi e delle consi- derazioni esposte, il ricorso non è meritevole di acco- glimento;
-che, infatti, deve essere confermato l'indirizzo di questa Corte, secondo cui la competenza per la di- chiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, e non rileva il trasferimento della sede legale nell'imminenza della dichiarazione di fallimento (sent.6597/96); e, nel caso in cui il trasferimento non sia stato seguito da quello del centro dell'attività dalla prosecuzione amministrativa e direttiva e dell'attività imprenditoriale, si deve escludere lo spostamento di competenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, dal tribunale della sede originaria a quello della nuova sede legale (sent. 8237/2000); sicché il trasferimento della sede legale è irrilevante quando i relativi atti formali non corrispondono ad un effet- tivo mutamento della sede operativa (sent. 11062/93); 5 con la conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata allorché sia provato che il trasferimento della prima nell'imminenza dell'apertura della proce- dura concorsuale non abbia avuto seguito concreto ed effettivo (sent.9199/99); -che, a tal fine (diversamente da quanto argomenta nella memoria la ricorrente), rileva la data di presen- tazione della domanda di fallimento, e, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, resta inin- 4 fluente l'eventuale spostamento successivo della sede (v., tra le altre, sent.7798/95, sent.2795/1997 e sent. 9070/2000); -che, infine (come ha osservato il P.M. nella sua requisitoria), nell'accertamento del Tribunale non vi è stata inversione dell'onere della prova, in quanto la presunzione di coincidenza della sede principale con la sede legale può considerarsi superata sulla base delle risultanze processuali: infatti, il criterio di effet- tività mira a radicare la competenza proprio con rife- rimento alla sede in cui la società vive ed opera e do- ve lo svolgimento della sua attività è avvertito dai terzi;
-che, pertanto, sussiste la competenza del Tribuna- le di Reggio Calabria;
6 -che, conseguentemente, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 5.161.600m ' di cui lire 5 milioni per onorario. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile in Roma il 30 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente plain Corrado Carneva Vincenzo Proto le ZIONE CORTE SUPREMA IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passijetu Depositato in Cancelleria #1 0 MAG 2001 IL CANCELLIERE Mine lli hopes 290000 Registrato in da SET. 2001 UFFICIO D E JE PONA 2 Serio. 4 .39808.... 200.000 Vergat 3. al n. ANTAMILA DUECENTO p. 11 Digente Crew Servizi (D.ssa Maria Grazia FILIPPO) 11 Responsabile servizi Ant Giudiziari (Dr. M. RACCICHANI) 0 1 0