Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime.
Commentario • 1
- 1. Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2013, n. 49788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49788 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1759
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 1605/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 5.7.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. DE CONCILIIS Cinthia, del Foro di Roma, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. SILVESTRI Alessandra, del Foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 5.7.2012 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano in composizione monocratica, in data 6.11.2008, aveva condannato OM OR alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 496 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4, rideterminava, previo riconoscimento in favore dell'imputato del vizio parziale di mente, il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 496 c.p., nella misura di mesi tre di reclusione, mentre dichiarava non doversi procedere nei confronti del OM, in ordine alla contravvenzione, per essere il reato in questione estinto per sopravvenuta prescrizione.
2. Avverso la decisione della corte territoriale ha proposto impugnazione, chiedendone l'annullamento, l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale egli deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 49 c.p.. 3. In particolare, ad avviso del ricorrente, nel caso in esame si verte in una ipotesi di reato impossibile: la condotta del OM, infatti, che, sottoposto a controllo da parte di agenti della polizia di Stato, in assenza di documenti di identità, dichiarava di chiamarsi EN, deve ritenersi del tutto inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 496 c.p., in quanto, all'epoca dei fatti, l'imputato era noto alle autorità di polizia, che, quindi, non vennero tratte in inganno dalle sue dichiarazioni relative alle generalità, assimilabili, in definitiva, nella prospettiva del ricorrente, ad un "falso grossolano".
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi su cui si fonda.
5. Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, infatti, la figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali (cfr. Cass., sez. 4^, 12/12/1988, Messora, rv. 181075; Cass., sez. 5^, 18.1.1972, Caprio), in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso in ordine alla propria identità o qualità personali, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole della falsità delle dichiarazioni medesime.
6. Nel caso in esame, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente in punto di fatto, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, non è affatto vero che gli agenti conoscessero le vere generalità dell'imputato, tanto che, a tal fine, fu "necessario accompagnare il OM dapprima a casa, alla ricerca dei documenti, indi in Questura per effettuare gli accertamenti dattiloscopia, al fine di accertarne l'effettiva identità" (cfr. p. 4).
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del OM va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il difensore del ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013