Sentenza 26 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, la dichiarazione con cui si rendono false generalità costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposta a sequestro e acquisita agli atti del procedimento anche ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non trovando applicazione il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2021, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
Testo completo
00696-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO PALLA Presidente- Sent. n. sez. 2676/2021 UP 26/10/2021 EDUARDO DE GREGORIO - ALESSANDRINA TUDINO Relatore R.G. N. 4510/2021 PAOLA BORRELLI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
C d udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 28 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 3 maggio 2019, con la quale IU VE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di contraffazione di una patente di guida, recante le generalità di NI Cimmino e la fotografia dell'imputato, e di dichiarazione delle stesse false generalità agli operanti di PG che lo sottoponevano a controllo.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Vincenzo Riberto, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al tempo ed al locus commissi delicti del reato sub a) per avere la Corte territoriale collocato la consumazione del reato di contraffazione all'atto dell'accertamento, formulando un apparato giustificativo contraddittorio, nella misura in cui comunque confermava che il fatto fosse accaduto in epoca antecedente, con evidenti implicazioni in tema di eventuale bis in idem e di decorrenza del termine di prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione di legge in riferimento alla esclusione della prescrizione, avendo le conformi sentenze di merito radicato il movente al concreto interesse dell'imputato di eludere l'esecuzione di un ordine di carcerazione del 22 febbraio 2012, sicchè la statuizione resa sul punto della data del commesso reato è stata assunta in contrasto con l'obbligo di adozione della soluzione più favorevole al reo, affermato, con indirizzo consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti in occasione del controllo quando, dopo aver esibito la patente, era stato invitato a declinare le generalità, con conseguente violazione del divieto di cui all'art. 350, comma 5, cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 ottobre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con nota trasmessa a mezzo p.e.c. il 19 ottobre 2021, il difensore ha rassegnato per iscritto le conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1.Il primo motivo reitera censure alle quali la Corte territoriale ha offerto ampia e motivata confutazione ed è, in ogni caso, manifestamente infondato. 2 1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
1.2. Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta la data del commesso reato sub a), nelle conformi sentenze di merito individuata nell'uso del documento di cui non si contesta la falsità, omettendo di confrontarsi con la condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice, che sanziona il possesso e la contraffazione (ex multis Sez. 5, n. 17792 del 21/02/2019, Fall, Rv. 276345); l'alternatività tra le successive e progressive condotte elimina in radice ogni dubbio sulla esatta individuazione della data della materiale contraffazione del documento, accertata in occasione del controllo, con conseguente inefficienza demolitoria delle censure svolte sul punto.
2. Il rilievo che precede risolve ed assorbe il tema proposto nel secondo motivo di ricorso. Collocata la consumazione del reato al tempo dell'accertato possesso del falso documento (22 agosto 2014), sfugge ad ogni censura la statuizione di rigetto della eccezione di prescrizione assunta dalla Corte territoriale.
3. Il terzo motivo è aspecifico. Anche in riferimento alla questione di (in)utilizabilità delle dichiarazioni (rectius: della declinazione di generalità) rese dall'imputato all'atto del controllo, il ricorrente reitera censure alle quali la Corte territoriale ha offerto corretta e specifica risposta, richiamando il principio per cui il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. non si estende alle dichiarazioni che costituiscono ex se corpo del reato. Per altro verso, e nel quadro dei principi enunciati dal supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466, nella ricostruzione sistematica resa in motivazione) va rilevato come del tutto inconferente s'appalesi la ricostruzione diacronica proposta nel ricorso - e la conseguente evocazione dell'art. 350 cod. proc. pen. che pretende di ricondurre la - richiesta di indicazione delle generalità, rivolta dagli operanti al VE, ad un atto investigativo conseguente alla ipotizzata previa consumazione di altro reato;
3 rientra, difatti, nel legittimo esercizio dell'attività di identificazione tanto la richiesta di esibizione di documenti che di dichiarazione delle generalità e, nel caso in esame, è proprio dalla combinazione dei due adempimenti identificativi che ha avuto origine la notizia di reato, il che esclude, all'evidenza, che la richiesta di generalità sia stata effettuata nell'ambito di un procedimento penale. Deve essere, pertanto, qui affermato come, in tema di fala attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità (art. 495 cod. pen.), la dichiarazione con la quale si rendano false generalità costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento;
ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione;
mentre del tutto inconferente, al riguardo, è il richiamo al disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che sanziona con l'inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge (V. Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Palla Alessandrina Tudino При така CONTE SUT DEPOSI 1 7 GEN 202? IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 24