CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2023, n. 21418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21418 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI LI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le note scritte inviate dal difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 ottobre 2021 la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nuoro del 20 maggio 2020 che aveva condannato TA AN NN alla pena di legge perché ritenuta colpevole del delitto di tentata estorsione ai danni di DI AS. 2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputata con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla origine e natura delle frasi estorsive asseritamente pronunciate dalla imputata e della loro idoneità a costituire tentativo del reatc ascritto;
la sentenza è manifestamente carente ed illogica sul punto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21418 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 cornma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 cod. pen.) e non tentativo di estorsione. 2.3 Con il terzo motivo si evidenzia l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti tre i motivi dedotti. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo ed il secondo motivo finiscono per contestare, in relazione a profili differenti (tentativo ed elemento soggettivo) il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 1.1 Alla luce di tali principi deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso è fondato esclusivamente su una valutazione di fatto che il primo giudice ha affrontato in maniera approfondita e che è stata ribadita dalla Corte di appello. Interpellata sul punto dal motivo d'appello, la Sezione di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, dopo aver ricostruito e confermato la ricostruzione che il primo grado aveva fatto propria, ha constatato la assoluta genericità del motivo medesimo in relazione alla sufficienza delle condotte contestate a costituire tentativo punibile. Sotto quest'ultimo profilo, la corte territoriale evidenzia che «si tratti di una doglianza estremamente generica, e pertanto inammissibile, che, di fatto, si sostanzia in una più generale critica alla valutazione del materiale probatorio». Ed in effetti, l'esame del motivo, come formulato nell'atto di appello consente di rilevare che una volta enunciato il problema, non segue alcuna spiegazione delle ragioni su cui si dovrebbe fondare, esaurendosi il motivo in una serie di citazioni giurisprudenziali di principio. Da ciò, la genericità (del motivo d'appello) e del primo motivo di ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, sent. n. 51531 del 19/11/2019, 277811). Infine, nell'enunciazione del primo motivo (pg.1 del ricorso) si lamentano carenze motivazionali anche in relazione al profilo dell'elemento soggettivo. Tuttavia tale aspetto non viene sviluppato ulteriormente, tanto che deve ritenersi alla stregua di una addizione superflua. 1.2 Per le medesime ragioni va dichiarato manifestamente infondata anche la seconda doglianza. Incentrata sulla errata qualificazione del fatto, da sussumersi nella fattispecie della 'ragion fattasi' piuttosto che dell'estorsione, essa non considera che la Corte d'appello compiutamente e correttamente risponde all'argomento, già formulato in atto di appello, richiamandosi al criterio di distinguishing enunciato da SU nella sent.29541 del 16 luglio 2020. Né risulta corretta l'affermazione per cui la Corte territoriale, dopo aver richiamato il principio correttamente, non lo applichi in pratica, enfatizzando la gravità dell'azione piuttosto che l'elemento soggettivo del dolo. Tale argomento, basato sulla citazione parziale di una frase della sentenza, costituisce un travisamento del significato della motivazione, ove la prevalenza alla gravità dell'azione sull'elemento soggettivo non si rinviene. 1.3 Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La sentenza a Sezioni Unite citata nel ricorso viene fraintesa dalla difesa dell'imputata: tale precedente verte in tema di implicito riconoscimento della sussistenza della recidiva, e sulle conseguenze che tale circostanza, in assenza di un aumento di pena, possa avere sul calcolo del termine prescrizionale. Sennonché nel caso specifico con il dispositivo di primo grado vien stabilito che «le attenuanti generiche (sono, n.d.r.) prevalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata» che pertanto viene espressamente riconosciuta seppur ritenuta subvalente. Si applica pertanto il principio affermato da ultimo in Sez. 6, sent. n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058 - 01 per cui «Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. :L57, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato». Il termine di prescrizione va quindi determinato partendo dalla pena massima per il reato tentato (6 anni e 8 mesi di reclusione), aumentata della metà per effetto della recidiva contestata, giungendo a 10 anni, cui vanno ulteriormente aggiunti 2 anni e 6 mesi, corrispondenti al 1/4 di estensione massima prevista dall'art.161, comma 2, cod. proc. pen. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il marzo 2023 Il Consiglier estensore Il Pre idente (
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le note scritte inviate dal difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 ottobre 2021 la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nuoro del 20 maggio 2020 che aveva condannato TA AN NN alla pena di legge perché ritenuta colpevole del delitto di tentata estorsione ai danni di DI AS. 2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputata con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla origine e natura delle frasi estorsive asseritamente pronunciate dalla imputata e della loro idoneità a costituire tentativo del reatc ascritto;
la sentenza è manifestamente carente ed illogica sul punto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21418 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 cornma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 cod. pen.) e non tentativo di estorsione. 2.3 Con il terzo motivo si evidenzia l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti tre i motivi dedotti. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo ed il secondo motivo finiscono per contestare, in relazione a profili differenti (tentativo ed elemento soggettivo) il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 1.1 Alla luce di tali principi deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso è fondato esclusivamente su una valutazione di fatto che il primo giudice ha affrontato in maniera approfondita e che è stata ribadita dalla Corte di appello. Interpellata sul punto dal motivo d'appello, la Sezione di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, dopo aver ricostruito e confermato la ricostruzione che il primo grado aveva fatto propria, ha constatato la assoluta genericità del motivo medesimo in relazione alla sufficienza delle condotte contestate a costituire tentativo punibile. Sotto quest'ultimo profilo, la corte territoriale evidenzia che «si tratti di una doglianza estremamente generica, e pertanto inammissibile, che, di fatto, si sostanzia in una più generale critica alla valutazione del materiale probatorio». Ed in effetti, l'esame del motivo, come formulato nell'atto di appello consente di rilevare che una volta enunciato il problema, non segue alcuna spiegazione delle ragioni su cui si dovrebbe fondare, esaurendosi il motivo in una serie di citazioni giurisprudenziali di principio. Da ciò, la genericità (del motivo d'appello) e del primo motivo di ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, sent. n. 51531 del 19/11/2019, 277811). Infine, nell'enunciazione del primo motivo (pg.1 del ricorso) si lamentano carenze motivazionali anche in relazione al profilo dell'elemento soggettivo. Tuttavia tale aspetto non viene sviluppato ulteriormente, tanto che deve ritenersi alla stregua di una addizione superflua. 1.2 Per le medesime ragioni va dichiarato manifestamente infondata anche la seconda doglianza. Incentrata sulla errata qualificazione del fatto, da sussumersi nella fattispecie della 'ragion fattasi' piuttosto che dell'estorsione, essa non considera che la Corte d'appello compiutamente e correttamente risponde all'argomento, già formulato in atto di appello, richiamandosi al criterio di distinguishing enunciato da SU nella sent.29541 del 16 luglio 2020. Né risulta corretta l'affermazione per cui la Corte territoriale, dopo aver richiamato il principio correttamente, non lo applichi in pratica, enfatizzando la gravità dell'azione piuttosto che l'elemento soggettivo del dolo. Tale argomento, basato sulla citazione parziale di una frase della sentenza, costituisce un travisamento del significato della motivazione, ove la prevalenza alla gravità dell'azione sull'elemento soggettivo non si rinviene. 1.3 Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La sentenza a Sezioni Unite citata nel ricorso viene fraintesa dalla difesa dell'imputata: tale precedente verte in tema di implicito riconoscimento della sussistenza della recidiva, e sulle conseguenze che tale circostanza, in assenza di un aumento di pena, possa avere sul calcolo del termine prescrizionale. Sennonché nel caso specifico con il dispositivo di primo grado vien stabilito che «le attenuanti generiche (sono, n.d.r.) prevalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata» che pertanto viene espressamente riconosciuta seppur ritenuta subvalente. Si applica pertanto il principio affermato da ultimo in Sez. 6, sent. n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058 - 01 per cui «Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. :L57, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato». Il termine di prescrizione va quindi determinato partendo dalla pena massima per il reato tentato (6 anni e 8 mesi di reclusione), aumentata della metà per effetto della recidiva contestata, giungendo a 10 anni, cui vanno ulteriormente aggiunti 2 anni e 6 mesi, corrispondenti al 1/4 di estensione massima prevista dall'art.161, comma 2, cod. proc. pen. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il marzo 2023 Il Consiglier estensore Il Pre idente (