CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20118 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2026 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere RI NO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente per carenza di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. 2. Avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di inidoneità della motivazione in ordine all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., per l’avvenuta declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20118 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 A fondamento dell’impugnazione lamenta che aveva contestato la sussistenza dei presupposti in forza dei quali la decisione di primo grado aveva qualificato sul piano giuridico il fatto alla luce dell’art. 49 cod. pen. nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, talché, a tutto concedere, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato non fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da lungo tempo chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio poiché ha ritenuto generici i motivi di appello proposti dall’imputato in quanto, mediante gli stessi, erano state reiterate le prospettazioni difensive già spiegate nel giudizio di primo grado, omettendo il dovuto confronto – per contestarle in modo specifico come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. – con le argomentazioni sottese alla decisione del Tribunale. E, per vero, la pronuncia censurata non ha trascurato di porre in rilievo quali erano le argomentazioni decisive con le quali l’appellante aveva omesso di confrontarsi, ossia, rispetto alla qualificazione del furto ex art. 49 cod. pen., perché nel supermercato vi erano delle telecamere, con quella, che a propria volta fa leva sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando l’azione delittuosa è stata interamente visionata dai sorveglianti deve qualificarsi come tentativo di furto (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, [...], Rv. 261186), e non, pertanto, come tentativo non punibile ai sensi dell’evocato art. 49 cod. pen. Ancora, sul piano dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha sottolineato che l’appello si era basato su clausole di stile (come la mancanza di un elevato livello culturale e l’emarginazione sociale dell’imputato) senza considerare le argomentazioni sottese al relativo diniego nel precedente grado di giudizio, sia per la ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che per la già intervenuta attenuazione del trattamento sanzionatorio mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. 3 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando il grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI NO LA NA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente per carenza di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. 2. Avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di inidoneità della motivazione in ordine all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., per l’avvenuta declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20118 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 A fondamento dell’impugnazione lamenta che aveva contestato la sussistenza dei presupposti in forza dei quali la decisione di primo grado aveva qualificato sul piano giuridico il fatto alla luce dell’art. 49 cod. pen. nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, talché, a tutto concedere, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato non fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da lungo tempo chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio poiché ha ritenuto generici i motivi di appello proposti dall’imputato in quanto, mediante gli stessi, erano state reiterate le prospettazioni difensive già spiegate nel giudizio di primo grado, omettendo il dovuto confronto – per contestarle in modo specifico come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. – con le argomentazioni sottese alla decisione del Tribunale. E, per vero, la pronuncia censurata non ha trascurato di porre in rilievo quali erano le argomentazioni decisive con le quali l’appellante aveva omesso di confrontarsi, ossia, rispetto alla qualificazione del furto ex art. 49 cod. pen., perché nel supermercato vi erano delle telecamere, con quella, che a propria volta fa leva sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando l’azione delittuosa è stata interamente visionata dai sorveglianti deve qualificarsi come tentativo di furto (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, [...], Rv. 261186), e non, pertanto, come tentativo non punibile ai sensi dell’evocato art. 49 cod. pen. Ancora, sul piano dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha sottolineato che l’appello si era basato su clausole di stile (come la mancanza di un elevato livello culturale e l’emarginazione sociale dell’imputato) senza considerare le argomentazioni sottese al relativo diniego nel precedente grado di giudizio, sia per la ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che per la già intervenuta attenuazione del trattamento sanzionatorio mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. 3 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando il grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI NO LA NA