Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7128 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA /01 2.8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CA SAZIONE7 LA CORTE SUPR Oggetto l'azione exart, 31. 1 SEZIONE SECONDA CIVILE ཀཱ m² 44/1948 è fombife. who contes & fore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: чегрошовів Але варива, WMUtformal t ex vm Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 20055/98 contantule Cron. 16489 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Rep. 2526 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 07/11/00 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente 153 SENTENZA M. Juli Romani sul ricorso proposto da: ST AR, difeso da se stesso, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZICE domiciliato in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio BRENCIAGLIA ENRICO, giusta delega indell'avvocato dai Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L6000 atti;
-22 CANCELLIERE5-MAG. 2001 ricorrente contro 000 EDITORIALE QUOTIDIANI SRL in Perugia, in persona del CANCELLERIA suo Presidente e legale rappresentante Sig. Alberto DONATI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 8, presso lo studio dell'avvocato TAVERNA SALVATORE, che 10 difende unitamente all'avvocato STINCARDINI 2000 RUGGERO, giusta delega in atti;
1789 -1- p controricorrente avverso la sentenza n. 7/98 del Tribunale di VITERBO, depositata il 09/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso 1 per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR OS con ricorso depositato in L'avv.
4.10.1995 chiedeva al Giudice di Pace di data Viterbo l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di £.
2.095.000 per sorte ed interessi legali, nei confronti della Editrice Quotidiani S.r.l., con sede in Perugia, per il saldo relativo alle prestazioni professionali, effettuate (e non pagate) nei confronti della medesima, in una procedura cautelare svoltasi dinanzi al Pretore di Viterbo ad istanza di tal AZ RA. Quest'ultimo aveva infatti proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e 8 L. n. 47/1948, e convenuto in giudizio 11 Corriere della Provincia di Viterbo (quotidiano editato dalla società resistente), nella persona del Direttore pro tempore Dr. Sergio SA, lamentando la mancata pubblicazione di una lettera di rettifica. giudizio si era concluso con una Detto di incompetenza da parte dell'adito declaratoria Pretore e la compensazione delle spese. La società E.Q. a r.l., si opponeva alla predetta ingiunzione di pagamento, deducendo di non aver mai conferito mandato professionale al 3 ricorrente, perché ad officiare il medesimo era 14 stato lo stesso direttore responsabile della pubblicazione, Dr. Sergio SA. L'odierno ricorrente si costituiva nel giudizio opposizione, osservando di essere stato di lo svolgimento dell'incarico contattato per direttamente dalla società e che la delega a firma del SA era stata a lui recapitata da parte di questa, e più precisamente da parte dell'allora Amministratore Gino Taffini, che aveva ricoperto la carica "in prorogatio" fino al 29.12.1994; sosteneva ancora che il direttore responsabile Dr. Sergio SA, per effetto della preposizione alla direzione del giornale, aveva il potere di rappresentare l'editore nei confronti dei terzi, e quindi la capacità di impegnare con la propria volontà la proprietà del giornale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, tra le quali anche quella dellarientrava sicuramente legittimazione processuale passiva. In via subordinata il ricorrente prospettava la tesi che la somma richiesta con il procedimento di ingiunzione gli fosse riconosciuta sulla scorta del combinato disposto dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ., in tema di ingiustificato arricchimento. 4 Il giudice di pace, con sentenza del 21.6.1996, accoglieva l'opposizione della società, ritenendo che il legale rappresentante della stessa, tale BA IG, non aveva conferito alcun incarico professionale all'avv. AR OS. Questi proponeva appello. Il tribunale di Viterbo, con sentenza dell'8.1.1998, respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione OS AR con tre motivi di gravame;
resiste con controricorso la S.r.l. Editoriale Quotidiani. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1704, 1709 e 1720 cod. civ., nonché degli artt. 2230, 2233 e 2234 cod. civ. e 83 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata ritenuto erroneamente che l'incarico professionale al ricorrente fosse stato conferito dal direttore responsabile SA in proprio e non dalla società E.Q., proprietaria della pubblicazione, per la sola circostanza che il primo 5 avesse sottoscritto la relativa procura ad litem in margine alla comparsa di costituzione;
mentre l'incarico professionale da parte della società era avvenuto per il tramite dell'allora amministratore Gino Taffini, con l'intesa che la medesima avrebbe provveduto a saldare la parcella al legale. Deduce il ricorrente che la procura in bianco con la firma del SA era stata inviata direttamente dal Taffini, all'epoca amministratore della società "in prorogatio"; che nel caso in esame doveva essere tenuto distinto il rapporto di conferimento della procura "ad litem" da quello inerente il conferimento dell'incarico professionale, perché non sempre i due soggetti come nella specie,conferenti possono essere, coincidenti;
che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera prestata non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che ha rilasciato la procura "ad litem", un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale 6 la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale. Il motivo è infondato. Con motivazione congrua, logica ed esente da errori di diritto il giudice di merito ha rilevato che nessuna prova era stata fornita dal OS sul incarico da parte della E.Q. conferimento di persone giuridiche non possono S.r.l.; che le compiere atti di disposizione, compreso quello di costituirsi in giudizio, se non per mezzo dei propri organi ufficiali e permanenti, cioè per mezzo delle persone fisiche legalmente investiti degli uffici medesimi;
che RA RA, ricorrente in sede di procedimento ex art. 700 - aveva chiamato in giudizio il dott. c.p.c., SA in proprio e che tale persona fisica aveva rilasciato la procura speciale all'avv. OS, nella quale non era fatto alcun riferimento al potere di gestione della E.Q. S.r.l. .; che tale società era completamente estranea a quel giudizio e nulla doveva al OS, il quale non aveva fornito alcuna prova del conferimento dell'incarico da parte della detta società; che lo stesso SA, sentito come testimone, aveva dichiarato che non 7 aveva potere di conferire incarichi giudiziari e che in quel periodo era assente per malattia dalla società; che l'azione del RA ex art. 8 della legge n. 47/1948 era stata diretta nei confronti del solo direttore responsabile. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2203, 2204 e 2208 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo omesso la impugnata di considerare che l'incarico sentenza professionale al OS era stato conferito dal SA non in proprio, ma quale direttore responsabile della redazione di Viterbo, testata del tutto priva di autonomia contabile ed amministrativa, dipendente in tutto e per tutto dalla società E.Q. а r.l., proprietaria del giornale;
che l'incarico ricoperto dal SA poteva essere ricondotto agli artt. 2203 e 2204 cod. civ., relativi sia alla nomina institoria, sia alla capacità che la stessa comporta di poter stare in giudizio in nome del preponente per le compiuti obbligazioni dipendenti da atti nell'esercizio dell'impresa cui è preposto. 8 Il motivo è infondato. Il tribunale ha correttamente motivato che la responsabilità del SA si configura come extracontrattuale, ricadente nella sua sfera di autonomia "tanto che prima della depenalizzazione costui avrebbe potuto rispondere anche penalmente per questa omissione"; e che il SA aveva conferito l'incarico al OS nella sua qualità di direttore responsabile della redazione di Viterbo, senza ritenere che lo stesso rivestisse la preposto institore con poteri qualifica di gestatori utili a far coinvolgere la responsabilità della società E.Q., non risultando tale qualifica da nessun atto formale o sostanziale. Il principio di cui all'art. 2208 cod. civ. è applicabile subordinatamente all'effettiva esistenza della preposizione institoria ed al fatto che l'institore abbia agito in presenza di un atto formale di preposizione institoria per l'attuazione di compiti affidatigli. Invero l'incarico di direttore responsabile, di per sé non gli attribuisce alcuna procura institoria da parte dell'editore, né può farla presupporre, come sostiene il ricorrente. L'incarico attiene esclusivamente ai poteri di 9 indirizzo redazionale del giornale senza alcun potere di gestione, che resta sempre accentrato nelle mani dell'editore-imprenditore. Col terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente € contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. e dell'art. 8 della legge n. 47/1948 (art. 360 3) n. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il vantaggio tratto dall'opera del ricorrente sarebbe stato unicamente del SA, unico soggetto titolare del potere di rettifica, non considerando che il vantaggio per la società E.Q. è ravvisabile nell'essersi servita dell'operato dell'avv. OS, al fine di vedere contrastata e respinta la domanda cautelare avanzata da tale AZ, con conseguente risparmio di spese e di probabili esborsi per sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo, per essere prevista dall'art. 8 della legge n. 47/1948 la sanzione da 15 a 25 milioni, in caso di mancata pubblicazione della rettifica, con responsabilità solidale dell'editore. Il motivo è infondato. Posto che il AZ non ha mai chiamato in 10 giudizio la società E.Q., l'unico soggetto destinatario della richiesta di rettifica è stato fatto proprio, peril SA, convenuto per un cui la società E.Q. non poteva essere dichiarata responsabile né per la mancata rettifica, né per gli eventuali danni. Per altro, come assunto in il direttore sentenza, responsabile, per l'ipotesi di violazione del detto art. 8, risponde per il fatto illecito in sé e per sé, là dove l'Editore è solo responsabile civile (art. 11 L. n. 47/48). La responsabilità solidale dell'Editore è prevista dal detto art. 11 per le sole ipotesi di reato e non per l'ipotesi prevista dall'art. 8, oggi depenalizzato. Pertanto correttamente il Tribunale ha negato che nella specie ricorressero i requisiti richiesti per l'applicabilità degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., non sussistendo l'indebito arricchimento della E.Q. per le prestazioni professionali del OS, effettuate nel solo interesse del SA, unico titolare del potere di rettifica. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il La Corte rigetta 11 ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che £.liquida in onorario di946100, di cui £. 800.000 per avvocato. Così deciso in Roma il 7.11.2000. Ving Bald es. He bounglivre est. ПеMe July Romis IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lolez DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 MAG. 2001 IL CANCELLIER C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 60000 delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38231 versate € 172.10 310000 apposta in calce alla copia auterítica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 109T 124.11 4567 30.99 806T 12,00 17300 12