Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 05524 /03 REPUE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16609/0 Dott. Alberto SPANO Cron. 12245 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere - 02.03/12/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel Consigliere TT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L'ALIMENTARE DI IC ON SRL, in persona del ' legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso SUPREMA DI dall'avvocato GIUSEPPE ON, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato +2002 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 5045 -1- dagli avvocati FRANCO QUARANTA, SAVERIO MUCCIO, ADRIANA PIGNATARO, giusta procura speciale atto notar ! . CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 4 agosto 2000, Rep. I n. 54957; - controricorrente avverso la sentenza n. 467/00 del Tribunale di BARI, depositata il 23/03/00 R.G.N. 1522/96; ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
| udito l'Avvocato QUARANTA;
i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per 1'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri. : I 1. -2- Svolgimento del processo I' Inail omise ordinanza ingiunzione in data 19 dicembre 1995 n. 300476 contro 1 a s.r.l. L'Alimentare di OL OI, per il pagamento della somma di £ 36.428.397, a tilolo di "sanzioni amministrative", varie "omissioni" ed altro. L'opposizione dell'ingiunta, a norna della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è stata dichiarata improcedibile dal Frezore di Bari, in funzione di giudice del Lavoro, Con sentenza 19-26 febbraio 1996 n. 232, in quanto nessuno era all'udienza, e 1'opponente aveva Cmesso ai comparso 4559 depositare la relazione di notifica del ricorso, cui era Age opponente, a поста dell'art. 415 c.p.C., tenuta richiamato dall'art. 442 c.p.c. a Sua volta richiamato dall'art. 35 L. 689/81. Avversc tale sentenza ha proposto appello la 5.r.
1. L'Alimentare, chiedendo che il Tribunale: a) riconoscesse sussistente il diritto della ricorrente a ricevere comunicazione di cancelleria dell'avvenuta emissione del decreto pretorilc di fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 415 c.p.c., in relazione agli artt. 136 E 170 c.p.c.; b) dichiarasse la nullità della sentenza impugnata, essondo tale atto dipendente dalla omessa notificazione dell'atto introduttivo della lite;
mettesse la causa al primo giudice ex art. 354, 1° comma, c.p.c. per la rinnovazione;
d) decidesse, in subordine, la causa nei merito, annullando l'ordinanza ingiunzione ed adottando ogni altro provvedimento di legge. Con sentenza 10 febbraio/23 marzo 2000 D. 467 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello. Il Tribunale ha rilevato che, in primo grado, i1 di opposizione, riguardando violazione in procedimento materia di previdenza obbligatoria, è regolato dall'art. 35 Legge 24 novembre 1981, 11. 689, il quale rinvia all'art. 442 е segg. c.p.c.. I'art. 415 cosìc.p.c., resc applicabile al ricorso in opposizione, non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato dalla cancelleria all'opponente, ma affida alla diligenza dei ricorrente di verificare in cancelleria quando il decreto sia stato firmato dal giudice del lavoro;
ciò, a differenza dell'art. 23, 2° comma, ultima parce, Legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che il ricorso ed il decreto siano notificati, à cura della cancelleria, all'opponente e nel caso sia indicato, al suo procuratore e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il Tribunale aggiungeva che 11 Pretore, verificato che nessuna dello parti era comparsa, non tenutoera a concedere חנן termine per la rinnovazione deila notificazione, perché tale obbligo é stato istituto dalla 2 giurisprudenza solo per i l caso di comparizione del riccrrente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.
1. L'Alimentare, con tre motivi. L' intimato Istituto si è costituito CO controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 1° COMME 162 r e 201 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), consura la sentenza impugnata per non avere fatto applicazione del principio, ripetutamento affermato dalla A34 giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce vizio passibile di sanatoria, operante in ogni caso con cffetto "tex nunc", mediante la costituzione del convenuto, 0 mediante la rinnovazione disposta dal giudice. all'ipotesi di La limitazione 2± tale principio comparizione del ricorrente, dalia sentenza operata impugnaca, sarebbe secondo iL ricorrente illegittima, perché non tiene conto che nel rito del lavoro il rapporto processuale si instaura con la costituzione del ricorrento, che avviene con i deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio. 3 Con il secondo motívo di ricorso la ricorrente deduce illegi timità costituzionale dell'art. 415, 1° com ma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 15/1977, ha dichiarato illegittimo ?'art. 435 c.p.c. per violazione dell'art. 24. Comma secondo, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - ne la parte in cui non stabilisce che l'avvenuto deposito del presidenziale di fissazione dell'udienza didecreto discussione sia comunicato all'appellante e che da tale la notificazione Azcomunicazione decorra il termine per all'appellato. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Come ricordato nella sentenza impugnata, l'art. 41b c.p.c., reso applicabile al ricorso in opposizione а ordinanza norme dìingiunzione in materia di violazione alle previdenza obbligatoria, dall'art. 35 Legge 21 novembre n. 689, il quale rinvia all'art. 442 e segg. c.p.c.,1981, sua volta richiama il procedimento di cui agli artt. che a e segg. c.p.c. come sostituiti dalla L. 11 agosto 414 1973, n. 533, non prevede che il decreto di fissazione dalla cancelleria dell'udienza sia comunicato all'opponente. 1 Si deve aggiungere che la L. 11 agosto 1973, n. 533 è precisa sul purto, indicando quali notifiche devono essere effettuate a cura dell'attore (art. 415, comma 4, ad es. del ricorso introduttivo), e quali a cura della cancelleria (art. 417 u. . c.p.c., il quale, per le parti che stanno in personalmente, dispone che i ricorso,gizdiz o 0 El processo verbale che lo contiene, devono esserc notificati a cura della cancelleria al convenuto ovviamente, allo stesso attoro). Poiché la differenza tra le due ipotesi, quella del 415 e quelia del 417, è data dall'esistenza di una difcsa Axy recnica, SE De deduce che l'art. 115 c.p.c. affida alla di igenza del ricorrente costituito tramite difesa tecnica di verificare in cancelloria quando il decreto sia stato firmato dal giudice del lavoro. Occorre verificare a questo punto se sia fondato il dubbio della ricorrente che tale disciplina positiva contrasti con gli art. 3 е 24 Cost , dedotti dalla stessa ricorrente, nella parte in cui non pone alla cancelleria un obbligo di comunicazione al ricorrente, ritualmente costituito con tecnica, dell'avvenutadifesa emissione dei decreto di fissazione d'udienza, da cui decorrono termini (ordinatori per quanto riguarda quelli di cui all'art. 415 comma 4, e perentori quelli di cui al comma 5 e 6) per la notifica a suo carico. 5 19 Corte Costituzionale ha enunciato il principio, con 1* sentenza 4.1.1977 n. 15 invocata dalla ricorrente, che, noi quadro deila garanzia costituzionale della difesa, OVC un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, ceve essere assicurata all'interessato 12 conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli. Conseguentemente ha dichiarato a illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 533), nella parte in cui non dispone che Π. 'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sia comunicato all' appellante e che da talo notificazione comunicazione decorrc il termine per la all'appellato. Ma tale principio, come si evince dal pensiero della Corto espresso in altre, anche precedenti, pronunce, è riferito al diritto del soggetti interessati ad impugnare determinati atti, diritto di difese di cui Ia parto integrante il diritto di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, così da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla leggo per l'esperimento ai gravame 6 (Corte Cost. Sent. n. 255 del 07-11-1974, sent. Π. 139 del 1967, sent. n. 34 del 1970;. Con la citata sentenza 255/1974 la Corte Costituzionale ta dichiaratO la illegittimità costituzionale dell'art.183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, 111 267 (legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti costituite, Ea decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa;
nonché, in applicazione n. 87. ha dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, dichiarato, altresi, la costituzionaleillegittimità derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 E del dell'art. 131 del decreto predetto, primo e terzo comma nella parte in cui fannc decorrere dall'affissione Termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione sentenza di appello che decide in merito alla contro omologazione 0 reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge El concordato successivo quest'ul-ima sentenza. La fattispecie sottoposta all'odierno giudizio di questa Corte è diversa, e non riguarda il diritto di impugnazione atti pregiudizievoli alla parte, Ma gii oneri processual! per la promozione del contraddi torio. 7 A cale riguardo, la stossa Corte Costituzionale ba dichiarato non fonda a la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 415 e 116 c.p.c., nella parte in tanto nella copia del ricorsocui non prescrivono che decreto di fissazione del ' introduttivo quanto nel da notificarsi a) conven: 10 udienza di trattazione sia contenuto |'invito a costituirsi nel termine Е nelle forme de l'art. 116, invito invece prescritto dall'art. 163 I.. 7 c.p.c. Se ne deduce che, come la disposizione dall'art. 163 n. C.P.C., 23 comma 2 ult.parte Az 7 anche quella dell'art. Legge 24 novembre 1981, Π. 689 (la quale dispone che ricorso d il decreto siano notificati, a cura del_¿ cancelleria, all'opponente e, nel caso sia indicato, al suo procuratore e all'autorità che ha emesso l'ordinanza) non assurgono а aiparametro di zutela minima della difesa, sensi dcll'art. 21 Cost., ΠΕ costituiscono discipline processuali specifiche consentite alla discrezionalità del Logislatore (ex plurimis: Corte Cost. ord. 12-7-2001 n. 321 3 15-2-2000 349, 12.1.2000 n. r. 1; sentt. 12-7-2000 n. 18 , sicché è manifestamente infondato il profilo invocato di lesione dell'art. 3 della Cost. E manifestamente infondato anche il dubbio di lesione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost.T perché trattasi di oneri della difesa tecnica inerenti alla fase 8 introduttiva del giudizio, che non comportano adempimenti vessa ori (si richiede solo un accesso, anche telefonico, secondo la prassi giudiziaria, in cancelleria allo scadere del termine posto al giudice dall'art. 415, 2° comma, c.p.c.r Der l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza , e si risolvono in un onere di diligenza e di collaborazione tecnica senza dei quali nessun sistema processuale può decentemente funzionare. Così dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, si deve passare ad esaminare 50, come dedotto con il primo motivo di ricorso, Az il giudice del merito abbia errato nel dichiarare ia improcedibilità del ricorso, anziché concedere, d'ufficio, nuovo termino per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Anche questo motivo è infondato. Come ben noto, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio che il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e€ la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 291 cod. proc. civ., trova applicazione anche ne rito del avero. La Corto ha equiparato le diverso ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica ed omissione materiale di е del decreto di notifica del ricorso introduttivo T fissazione dell'udienza, stabilendo che tut-e e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto "ex nanc" (Sez. U., sent. Π. 2166 del 01-03- con effetto 1988). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all'art. 421, 1° солма, c.p.c., si applica solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente all'udienza, e manifesti in tal modo 1'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione d'ufficic di un giudizio, contro il disinteresse delia parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. La diversa conclusione della ricorrente rta contro i¯ sistema processuale configurato dalla L. 11 agosto 1973, 533, ed in particolare dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza ivi presupposto. Né in contrario può essere invocato il precedente di questa Corte 24 marzo 2001 n. 4291, la quale ha applicato anche ai procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo i 1 cosolidato principio secondo il quale a proposiziore dell'appello si perfeziona con i deposito del ricorso, сог la corsequenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica 0 di fatto, della notificazione 10 del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza comunica all'impugnazione, ma di discussione non si giudice che rilevi il vizio di indicarlo impone all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza. Infatti, coné si ovince dalla stessa massima, succintamente motivazione, tale principio èriportata, ol-re che dalla szato affermato in fattispecie in cui la parte era presente all'udienza. La reiezione dei primi due motivi assorbe il terzo motivo con cui la ricorrente, deducendo violazione e di ricorsc, falsa applicazione dell'art. 112: omessa pronuncia, ed in subcrdine, omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la impugnata per non essersi pronunciata sulle sentenza doglianze attinenti al merito della pretesa dell'Inail. Infatti la corretta declaratoria d'improcedibilità del ricorso ne preclude l'esame nel merito. Sussistono giusti mativi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali. il 4-8-11 1994 VITEC C N DI 'LXY,TIGA ISNAS IV OLLING O VSSVLVES INDO VO I 'OVISION Ɑ 'OTI VISOKNI VA ILNISI
p.q.m.
rigetta il ricorso. Compensa ic spese del presente giudizio. di consiglio dellaCosì deciso in Roma, nella camera Sezione Lavoro, ii 3 dicembre 2002. 1 Presidente Guzlichen Cauli 11 Consigliere Estensore Aldo Se Match IL CANCELLIERE 099/9/APR 1903 (9/4/2003) Depositato in ancelloria loggi, WERE Qp\415-obbligo comun decreto-inesist2 RG 16609/2000 12N