Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 6000
CASS
Sentenza 11 marzo 1998

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In tema di truffa la realizzazione del profitto e quella del danno debbono essere contestuali, trattandosi di dati tra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà. Inoltre, perché possano dirsi verificati gli elementi in questione è necessario che il conseguimento del bene economico, o di quanto comunque idoneo ad una valutazione patrimoniale, al pari della relativa perdita da parte del soggetto passivo, siano definitivi: pertanto, quando alla condotta fraudolenta non consegua siffatta realizzazione, gli atti compiuti sono idonei ad integrare soltanto la figura del tentativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 6000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6000
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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