Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
In tema di truffa la realizzazione del profitto e quella del danno debbono essere contestuali, trattandosi di dati tra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà. Inoltre, perché possano dirsi verificati gli elementi in questione è necessario che il conseguimento del bene economico, o di quanto comunque idoneo ad una valutazione patrimoniale, al pari della relativa perdita da parte del soggetto passivo, siano definitivi: pertanto, quando alla condotta fraudolenta non consegua siffatta realizzazione, gli atti compiuti sono idonei ad integrare soltanto la figura del tentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 11.3.98
1. Dott. Oreste Ciampra Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Serpico " N. 337
3. " NI Milo " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 35111/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI ND, nato in [...] l'[...]. e da LL IA OL nata in [...] il [...].
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 22.4.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Gianfranco Iadecola
che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per capo b e senza rinvio per il capo c;
per il rigetto del ricorso nel resto udito, per la parte civile, l'Avv. Pierro Michele del Foro di Latina che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. N. Mazzarita, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione RI ND e LL IA OL venivano rinviati a giudizio dinnanzi al Tribunale di Latina per rispondere dei seguenti reati:
capo A) truffa aggravata ex art. 110, 640 cpv n. 1 , 61 n. 9 c.p. perché in concorso tra di loro, il RI quale segretario generale del Comune di Latina e la LL quale impiegata dei servizi sociali di tale Comune, con abuso dei poteri di ufficio e con artifici e raggiri, acquistando presso la gioielleria PI articoli da regalo (tra cui un servizio in argento e un orologio da tavolo) per l'importo complessivo di Lire 8.092.000, acquisto effettuato in nome e per conto del Comune di Latina, smistando o facendo comunque pervenire successivamente le fatture presso gli uffici comunali e seguendo il RI la pratica per la liquidazione delle citate fatture, facevano apparire l'acquisto effettuato dal Comune di Latina che deliberava la liquidazione con atto n. 1141 del 25.5.91 e conseguivano in tal modo l'ingiusto profitto rappresentato dalla proprietà degli oggetti (dal dicembre 90 al maggio 91). capo B) abuso d'ufficio e falso ex artt. 110, 323 c.1 e 2, 479, 61 n.2 c.p., perché in concorso tra di loro ed al fine di eseguire il reato sub C), predisponevano una serie di proposte di deliberazioni contenenti circostanze e dati falsi relativamente all'acquisto di macchinari da tipografia, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale, rappresentato dal prezzo pagato per l'acquisto, al quale essi erano personalmente interessati. capo C) truffa ex artt. 110, 81 c.p.v. 640 cpv n. 1, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra di loro e con abuso di poteri di ufficio, con la predisposizione degli atti richiamati sub B e simulando un'offerta di vendita da parte di un inesistente ditta ZI LE inducevano in errore, relativamente alla regolarità ed all'opportunità dell'operazione, la giunta comunale di Latina, che disponeva in conformità della proposta e si procuravano l'ingiusto profitto, rappresentato dal prezzo della compravendita, con danno per l'amministrazione comunale. (dall'inizio del 90 al marzo 91). Con sentenza 23.11.95 il Tribunale di Latina dichiarava gli imputati colpevoli dei reati ascritti, qualificate le truffe siccome tentate;
con le attenuanti generiche per la sola LL, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, condannava i predetti a pene ritenute di giustizia.
Con decisione 22.4.97 la Corte di Appello di Roma, a seguito di gravame degli imputati, confermava l'impugnata pronuncia. Avverso la sentenza di II grado hanno ora proposto ricorso per Cassazione il RI e la LL deducendo quanto infra. Imputazione di cui al capo A)
I - Difetto di motivazione;
travisamento dei fatti.
Siffatto motivo è inammissibile in quanto si concreta in censure di fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito ed all'attendibilità attribuita alle deposizioni utilizzate ai fini della decisione.
Del resto, la Corte di Appello ha evidenziato plurimi e univoci dati a carico degli imputati e così: le dichiarazioni del PI circa il loro comportamento al momento dell'acquisto; quelle del OS (responsabile del settore finanziario) e del AR (vice ragioniere capo) sulla condotta del RI presso il Comune;
la circostanza che la LL non avesse ritirato dal PI gli scontrini fiscali;
la partecipazione del RI alla deliberazione con cui furono liquidate le fatture degli acquisti in questione;
la circostanza che egli, visti i rilievi del OS sulla suddetta liquidazione, non fosse intervenuto per segnalare l'erronea rimessione delle citate fatture al Comune ad opera del PI. In particolare, l'attendibilità dei citati testi è stata congruamente valutata alla luce della precisione e coerenza delle relative dichiarazioni nonché della convergenza di queste e del conforto che esse traevano dagli ulteriori obiettivi elementi. A fronte del riportato decisivo contesto, le diverse emergenze, a carattere equivoco, invocate dai ricorrenti perdono ogni rilevanza favorevole e la conclusione - circa l'avere gli imputati tenuto in realtà la condotta ascritta - si palesa assolutamente conseguenziale. Al contempo la tesi difensiva - secondo cui gli acquisti sarebbero stati effettuati in proprio dagli imputati con relativo pagamento al PI, il quale avrebbe poi tentato di ottenerne un'altro dal Comune - è stata reputata, in termini corretti, siccome smentita.
II - Contraddittorietà di motivazione in ordine alla qualifica giuridica del fatto.
Al proposito si è denunciato che erroneamente era stato individuato un tentativo di truffa in base alla circostanza che gli agenti avevano conseguito il profitto, mentre per il Comune non si era prodotto pregiudizio alcuno. Così si è dedotto che - poiché la condotta truffaldina deve determinare contemporaneamente il profitto ed il danno - se il RI avesse realmente conseguito l'ingiusto profitto a seguito dell'atto di disposizione del PI, a tale momento sarebbe stato necessario riferire il perfezionamento del reato ai danni di quest'ultimo (che non aveva presentato querela), non essendo invece configurabile ulteriore reato ai danni del Comune. Siffatto motivo, al di là del formale richiamo a vizio motivazionale, si concreta invero in denuncia di violazione di legge in punto qualificazione del fatto.
Lo stesso è infondato dovendosi puntualizzare che in ordine a questioni di diritto la motivazione adottata non ha incidenza alcuna, rilevando esclusivamente la corretta o meno applicazione delle relative norme.
Orbene, la qualificazione adottata dai Giudici di merito della ricostruita vicenda si palesa legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 56, 640 c.p.. All'uopo si osserva quanto segue. Non v'è dubbio che in tema di truffa la realizzazione del profitto e quella del danno debbano essere contestuali, trattandosi di dati tra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà. Inoltre, perché possano dirsi verificati gli elementi in questione è necessario che il conseguimento del bene economico, o di quanto comunque idoneo ad una valutazione patrimoniale, al pari della relativa perdita da parte del soggetto passivo, siano definitivi:
pertanto, quando alla condotta fraudolenta non consegua siffatta realizzazione, gli atti compiuti sono idonei ad integrare soltanto la figura del tentativo (Cass. S.U. 26.5.69 n. 0002 RV 111418; Cass.
6.6.73 n. 00 431 RV 124244). Nel caso concreto, è stato accertato che il RI e la LL, ottenuta la disponibilità materiale dei beni, acquistati in nome e per conto del Comune, agirono in modo da far pagare gli stessi a tale Ente senza che gli organi competenti percepissero la reale situazione: così essi imputati non sarebbero stati sottoposti a richieste di rimborsi ne' a rivendicazione ed avrebbero potuto trattenere in via definitiva gli oggetti in questione, facendoli gratuitamente propri. Orbene, poiché il pagamento da parte del Comune non si verificò, al contempo non potè operarsi la suddetta pacifica acquisizione: di conseguenza, secondo i principi sopra enunciati, l'ascritto e riscontrato comportamento ebbe a configurare tentativo.
III - Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. Anche questo motivo è infondato.
La circostanza citata si concreta nell'uso illegittimo delle potestà, inerenti all'ufficio pubblico, a vantaggio dell'attività criminosa essendo sufficiente che l'esecuzione del reato sia stata agevolata dalle attribuzioni dell'agente: la stessa ricorre pertanto ogni volta in cui l'attività del colpevole si sia esplicata in qualche modo profittando o sfruttando le mansioni affidate al soggetto pubblico (Cass. 21.9.88 n. 9334 RV 179204; Cass. 12.10.89 n. 13435 RV 182230). Correttamente, dunque, nella fattispecie è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante de qua con riguardo a comportamento fraudolento - inserzione delle fatture, relative agli acquisti di cui all'imputazione, nel novero di quelle destinate alla liquidazione nonché intervento diretto a neutralizzare gli accorgimenti del OS - agevolato proprio dalla posizione di segretario comunale del RI. D'altro canto, sul punto, il motivo di ricorso si traduce in apodittiche affermazioni di fatto in ordine ad una diversa condotta dell'imputato, inammissibili in questa sede. Imputazioni di cui ai capi B) e C).
Procedendo in via logica deve innanzi tutto rilevarsi l'inammissibilità della deduzione di nullità del decreto di citazione a giudizio proposta (sub VIII) per incertezza assoluta sui fatti determinanti l'imputazione di falso.
L'eccezione è manifestamente infondata in quanto il comportamento ascritto agli imputati, ai sensi dell'art. 479 c.p., risulta sufficientemente individuato con riferimento a specifici atti (proposte di delibere) ed all'oggetto degli stessi (acquisto di macchinari).
Del pari inammissibile è la censura sub X di omessa decisione in punto nullità della sentenza ex artt. 494 e 523 c.p.p. per la posizione del RI.
Ribadito che non è consentito dedurre difetto di motivazione in punto violazione di norme (nella specie processuali), si rileva, comunque, l'insussistenza della violazione: risulta invero dalla sentenza di I grado che gli imputati all'udienza del 14.1.95 ebbero a rilasciare spontanee dichiarazioni ai sensi dell'art. 494 c.p.p. e che al termine del dibattimento il RI intervenne come previsto dall'art. 523 c. 5 c.p.p.. Possono quindi esaminarsi gli ulteriori motivi.
IV - VII - X Difetto di motivazione sulla responsabilità e sul mancato rinnovo del dibattimento;
travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 323 c.p. in relazione al ritenuto concorso di abuso con il falso e la truffa.
Tale ultima denuncia è pregiudiziale ed assorbente perché, se fondata, può comportare l'annullamento, sul punto, senza rinvio della sentenza impugnata, a prescindere da eventuali vizi motivazionali inerenti alla ricostruzione dei fatti. La Corte osserva quanto segue.
Il comportamento ascritto agli imputati al capo B, a titolo di abuso e di falso, è assolutamente identico in quanto la violazione realizzante l'abuso viene individuata nella predisposizione di delibere false;
d'altro canto tra gli artifici ed i raggiri, contestati a titolo di truffa al capo C (con derubricazione in tentativo) vi sono proprio le suddette predisposizioni, ossia i comportamenti al contempo abusivi e falsi.
Orbene, non può dubitarsi circa la configurabilità, nel descritto contesto, di concorso tra truffa (tentata o consumata) e falso. Infatti tali reati hanno due distinte oggettività offendendo beni giuridici diversi e tra gli stessi non sussiste rapporto di specialità che presuppone una norma generale ed una speciale regolanti la stessa materia. Nè è ipotizzabile l'istituto del reato complesso posto che elemento costitutivo della truffa è considerato l'artificio o il raggiro e non il falso: si ha pertanto concorso di reati qualora il falso sia usato come raggiro. (Cass. 11.10.85 n. 0 8809 RV 170646; Cass.
5.4.89 n. 0 4701 RV 180937; Cass. 15.1.90 n. 00 297 RV 183021). Diversa è la situazione per i rapporti tra l'abuso di ufficio da un lato e la truffa nonché il falso dall'altro. L'art. 323 c.p. contiene una clausola di "consunzione" la quale è diretta, indipendentemente da un rapporto di specialità, ad escludere l'applicazione del precetto penale nel caso in cui il comportamento abusivo costituisca al tempo stesso un reato più grave: ciò si verifica non solo quando il fatto commesso realizzi ulteriore reato in quanto implicante abuso dei poteri (esempio:
peculato, corruzione, estorsione) ma anche quando esso integri fattispecie criminosa a causa di un diverso contenuto di illecito (esempio: ingiuria, truffa, falso), aggravato per l'abuso di ufficio. Al proposito la Cassazione ha riconosciuto possibilità di concorso tra abuso e falso (od altro reato) per la sola ipotesi in cui l'art.479 c.p. (o comunque la norma incriminatrice diversa dall'art. 323 c.p.) risultasse violato da autonoma condotta (Cass. 27.5.91 n. 0 5579
RV 187603; Cass. 26.3.96 n. 0 3030 RV 204792): ciò è stato ritenuto con riguardo ad azione abusiva che aveva determinato una serie di atti falsi, posti in essere da differenti soggetti, attribuiti al pubblico ufficiale quale autore mediato.
Sotto codesto profilo si rileva che, nel caso specifico, agli imputatì è stata contestata, a titolo di falso, esclusivamente la predisposizione di delibere (operata "abusivamente") e non già, ex art. 48 c.p., le conseguenti false delibere adottate da organi tratti in errore.
Va esclusa, dunque, la configurabilità rispetto ai comportamenti ascritti al RI ed alla LL, dell'abuso di cui al capo B) risultando i fatti costituire al contempo gli altri più gravi reati pure addebitati;
s'impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza sul punto.
Devono ora considerarsi le censure relative alla motivazione, rilevanti ovviamente solo più per i reati di falso e tentata truffa. I giudici di merito hanno accertato: che con delibera 21.2.90 n. 736 la Giunta Municipale di Latina deliberava l'istituzione presso il Comune di un laboratorio, centro-stampa, autorizzando l'ufficio economato ad effettuare congruo sondaggio ai fini "dell'acquisizione di articolato stato previsionale di spesa con preventivo per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ... entro il limite massimo di spesa di lire 20 milioni"; che con delibera 2.5.90 n. 1641, su proposta dell'ufficio del RI, la G.M., preso atto del sondaggio di mercato e del preventivo presentato alla ditta ZI, deliberava l'acquisto di diversi macchinari da tale ditta, viste le condizioni di efficienza dei predetti e considerato che essi venivano ceduti all'importo impegnato, nonostante che il loro valore fosse superiore, per cessazione dell'attività aziendale;
che con successiva delibera 29.3.91 n. 707 la G.M., sempre su conforme proposta dell'ufficio in questione, ribadito l'avvenuto sondaggio e le ottime condizioni dei beni, deliberava la liquidazione in favore dell'ZI di Lire 20.000.000, con quietanza di LL IA;
che tale delibera mancava dell'approvazione del CORECO;
che il sondaggio, più volte menzionato, non era stato effettuato;
che i macchinari erano stati fatti accatastare dal RI in un magazzino di cui egli possedeva le chiavi;
che l'ZI, zia della LL, anziana e di precarie condizioni di salute non aveva mai avuto la disponibilità dei beni in questione;
che quest'ultima si era limitata a firmare dei fogli su sollecito del RI, ignorando di cosa si trattasse. Siffatta vicenda risulta congruamente ricostruita alla luce delle dichiarazioni della ZI (ritualmente utilizzate e ritenute attendibili, come si dirà sub V e VI), della ZZ (titolare dell'ufficio economato), del OS, nonché della documentazione relativa ai menzionati atti. Si è poi richiamato, con riguardo al ruolo della LL, la di lei significativa dichiarazione di avere ricevuto in regalo dalla zia le attrezzature nonché l'ammissione sul l'accompagnamento da parte sua della ZI in banca, per riscuoterne il corrispettivo.
Rispetto al riportato quadro la conclusione - circa l'essere stati gli imputati i reali protagonisti della vicenda e la ZI un semplice ed ignaro strumento nelle loro mani - si manifesta assolutamente logica e la diversa interpretazione delle emergenze che i ricorrenti vorrebbero proporre, fra l'altro con apodittiche affermazioni di fatto, diviene inammissibile.
Il motivo è, invece, fondato là ove la Corte di Appello ha ritenuto che il valore dei macchinari non corrispondesse al prezzo corrisposto, ma fosse di gran lunga inferiore, pari a lire 1.000.000, così come riferito dal teste VE, consulente del P.M. Tale giudizio deve considerarsi illogico in quanto non risulta congruamente valutata una circostanza, pur riferita ed attestata nel provvedimento impugnato, e cioè che il Comune ebbe a transigere la vertenza, nel frattempo sorta a seguito di esposto del OS, corrispondendo all'ZI (alias coppia RI/LL) la somma di lire 20 milioni, stimata evidentemente congrua (circostanza che portò alla qualificazione dei fatti quale truffa tentata, anziché consumata).
In questa situazione - certamente idonea ad incidere sulla rilevanza della deposizione VE ed a creare contradditorietà di risultanze - la Corte di Appello avrebbe dovuto altresì operare adeguato esame in ordine alla necessità di addivenire ad una perizia d'ufficio, così come richiesto dalla difesa: il negato rinnovo del dibattimento, sul punto, si palesa ingiustificato proprio perché non tiene conto di quanto sopra.
Orbene non v'è dubbio che, essendo l'ingiusto profitto ed il correlativo danno elemento essenziale del reato di truffa, non potesse prescindersi dall'indagine sull'effettivo valore dei beni oggetto dell'azione ai fini dell'accertamento sulla ricorrenza del delitto.
La verifica era del resto indispensabile anche per il reato di falso, essendo stato contestato e ritenuto che gli imputati (il RI materialmente e la LL a titolo concorso morale) avessero, nelle proposte di delibera, attestato falsamente dati relativi ai beni ed al loro valore.
In ordine a quest'ultimo delitto sussiste altresì vizio motivazionale per ciò che concerne il sondaggio: la Corte di Appello invero, constatato che quest'ultimo non fu effettuato, non ha individuato negli atti addebitati una dichiarazione formale in contrasto con siffatta realtà e sembra piuttosto essersi riferita ad una prospettazione idonea a far ritenere effettuato l'adempimento. Poiché peraltro non risulta se tale collegamento - tra prospettazione ed adempimento - fosse in termini di necessità, e pertanto comportasse implicita attestazione del sondaggio, o solo di possibilità, il che non avrebbe comportato attestazione alcuna, anche sul punto deve riconoscersi mancanza di logicità nella relativa adottata conclusione.
Al proposito non può dimenticarsi che l'art. 479 c.p. in tema di falso ideologico postula che "l'immutatio veri" sia effettuata espressamente o comunque che essa costituisca presupposto necessario del contenuto dell'atto; al di fuori di questi casi il testo del documento, che pur sia tale da far credere una realtà diversa da quella reale, potrà costituire raggiro, ma non falso: ciò perché "attestare" significa fornire conoscenza e non già indurre ad una conoscenza.
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata per i reati di tentata truffa e falso, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma onde questa proceda a nuova valutazione delle questioni di cui sopra, senza incorrere nelle segnalate omissioni.
IV - Violazione dell'art. 196 c.p.p. in relazione alla ritenuta capacità ed attendibilità della teste ZI.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha valutato le dichiarazioni della predetta alla luce di corretti parametri, ancorati al di lei racconto, tali da escludere rilevanza negativa al fattore età e salute: il merito del giudizio è pertanto insindacabile.
VI - Violazione dell'art. 199 c. 2 c.p.p. In particolare si è eccepita la nullità della deposizione della ZI, siccome zia della LL, per essere stata essa escussa senza previo avviso della facoltà di astenersi anche nei confronti del RI, convivente della LL. Al contempo si è rilevato che la teste era stata sentita dalla polizia giudiziaria senza avvertimento alcuno ai sensi dell'art. 199 c. 2 c.p.p. e che le dichiarazioni rilasciate in quella sede erano state illegittimamente utilizzate per le contestazioni.
Le censure sono infondate.
Il citato articolo sancisce che "i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre" e tale previsione non vale per i coimputati del prossimo congiunto: ciò alla luce della sua ratio, che si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 c.p. (Cass. 21.4.94 n. 0 4641 RV 198475). Tanto premesso si rileva che il RI era estraneo ai vincoli di parentela che qui interessano.
La nozione di prossimo congiunto è ricavabile dall'art. 307 c.p. il quale attribuisce valenza all'affinità quando il rapporto di parentela sia in linea retta ovvero in linea collaterale entro il II^ grado. Conseguentemente anche a volere equiparare il rapporto di convivenza tra la LL ed il RI a quello di coniugio non v'è dubbio che tra il RI e la ZI non sarebbe configurabile situazione di "prossimo congiunto".
Infine la totale omissione dell'avviso alla ZI, da parte della P.G., della facoltà di non rispondere non ebbe alcuna rilevanza: le dichiarazioni della predetta, infatti, furono utilizzate per le contestazioni, esclusivamente con riguardo al RI sulla cui posizione l'esame dibattimentale ebbe a vertere.
9) Mancanza di motivazione al diniego delle attenuanti generiche. Tale motivo è assorbito dagli annullamenti disposti: il giudice del rinvio, invero, considerata la non configurabilità del reato di abuso ed accertata la sussistenza o meno dei reati di falso e tentata truffa (di cui al capo B), rinnoverà la valutazione in questione. Sintetizzando, l'impugnata sentenza viene annullata senza rinvio per il reato di abuso di ufficio di cui al capo C e con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, per i reati di falso e tentata truffa di cui al capo B, così come già derubricata l'imputazione di truffa consumata.
Le spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile sono rimesse al giudice del rinvio;
il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
La Corte
annulla l'impugnata sentenza senza rinvio in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al capo B)dell'atto di imputazione;
annulla la stessa sentenza in ordine ai delitti di falso e di tentata truffa di cui ai capi B e C, quest'ultimo come derubricato e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma cui rinvia anche per la liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1998