CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29033 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni deil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VI RE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difenore del ricorrente, Avv. RINALDO LAI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29033 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 21 settembre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto AN AN responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 628 comma primo e terzo nn. 1 e 3/bis cod. pen. (capo a), 110, 582 cpv., 585 in relazione agli artt. 576 comma 1 e 61 n. 1 cod. pen. (capo b), 61 n.2, 110, 497-ter n.2 cod. pen. (capo c), 110, 648 cod. pen. (capo d), 697 cod. pen. (capo f). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità di AN: già nei motivi di appello si era osservato che il profilo genetico prelevato dalla zaino rinvenuto a bordo della Fiat Panda, che aveva rappresentato l'elemento probatorio di collegamento del ricorrente ai fatti di reato, non aveva in realtà una univoca e precisa capacità dimostrativa circa la compartecipazione dell'imputato al delitto;
su tale aspetto, la Corte di appello aveva contraddittoriamente affermato che ulteriori tracce non erano state ritrovate per l'utilizzo da parte dei malfattori, compreso AN, di guanti di plastica, senza però spiegare la ragione per la quale, nonostante l'uso dei guanti, fosse stato invece possibile rilevare una impronta biologica sulla zip dello zaino;
la conclusione era che la contaminazione biologica non potesse che esere avvenuta altrove. Inoltre -prosegue il difensore- il giudice dell'appello, dopo aver rilevato la fragilità dell'indizio, aveva dovuto valorizzare un altro elemento indiziario assolutamente incerto, rappresentato dall'accento nuorese degli aggressori, che la persona offesa non aveva riferito nell'immediatezza, ma soltanto due anni dopo. 1.2 Il difensore eccepisce che la ritenuta sussistenza del delitto consumato di rapina dei due cellulari e delle chiavi della BMW appariva indotto dal travisamento di talune informazioni processuali: la persona offesa IL aveva denunciato nell'immediatezza la sottrazione di un solo telefono cellulare, e tale errore di percezione investiva la ricostruzione delle sequenze dell'azione, in quanto l'aggressione patrimoniale era iniziata quando l'azione violenta si era definitivamente conclusa, e la successiva sottrazione del telefono e delle chiavi dell'auto era avvenuta senza violenza o minaccia, quando la persona offesa era lontana e all'evidente scopo di impedire la richiesta di aiuto ed assicurarsi l'impunità: il fatto doveva, pertanto, essere riqualificato in altra fattispecie, diversa da quella di rapina pluriaggravata consumata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso di specie il primo motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione alternativa dello svolgimento dei fatti, ritenuta dalla Corte di appello irragionevole con la motivazione contenuta alle pagine 21 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali viene spiegato che gli oggetti trovati sulla Fiat Panda oggetto di furto di cui al capo di imputazione sub d) erano quelli usati per la rapina, e tra questi vi era lo zaino su cui vi erano le impronte biologiche di AN, spiegando anche perché lo zaino era stato lasciato sulla autovettura dopo la commissione della rapina e perché fosse inverosimile la versione (sostenuta solo dal difensore, ma mai da dichiarazioni di AN) per cui AN avrebbe ceduto l'autovettura oggetto di furto ad altri soggetti senza quindi partecipare alla rapina (pag.22 e 23). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si devt ribadire che in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (vedi Sez.2, n.29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813 - 01); perlatro, la sentenza di primo grado dà atto che PI venne aggredito e "contestualmente derubato di due telefoni cellulari e delle chiavi 3 dell'auto" (pag.2 sentenza primo grado), e che anche nel verbale di sommarie informazioni PI afferma che gli sono stati sottratti due telefoni cellulari e le chiavi della BMW, per cui l'eccezione difensiva secondo la quale ciò sarebbe dipeso da un errore si trascrizione (in quanto, si arguisce, la domanda del carabinieri si riferiva ad un solo cellulare) è manifestamente infondata. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni deil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VI RE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difenore del ricorrente, Avv. RINALDO LAI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29033 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 21 settembre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto AN AN responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 628 comma primo e terzo nn. 1 e 3/bis cod. pen. (capo a), 110, 582 cpv., 585 in relazione agli artt. 576 comma 1 e 61 n. 1 cod. pen. (capo b), 61 n.2, 110, 497-ter n.2 cod. pen. (capo c), 110, 648 cod. pen. (capo d), 697 cod. pen. (capo f). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità di AN: già nei motivi di appello si era osservato che il profilo genetico prelevato dalla zaino rinvenuto a bordo della Fiat Panda, che aveva rappresentato l'elemento probatorio di collegamento del ricorrente ai fatti di reato, non aveva in realtà una univoca e precisa capacità dimostrativa circa la compartecipazione dell'imputato al delitto;
su tale aspetto, la Corte di appello aveva contraddittoriamente affermato che ulteriori tracce non erano state ritrovate per l'utilizzo da parte dei malfattori, compreso AN, di guanti di plastica, senza però spiegare la ragione per la quale, nonostante l'uso dei guanti, fosse stato invece possibile rilevare una impronta biologica sulla zip dello zaino;
la conclusione era che la contaminazione biologica non potesse che esere avvenuta altrove. Inoltre -prosegue il difensore- il giudice dell'appello, dopo aver rilevato la fragilità dell'indizio, aveva dovuto valorizzare un altro elemento indiziario assolutamente incerto, rappresentato dall'accento nuorese degli aggressori, che la persona offesa non aveva riferito nell'immediatezza, ma soltanto due anni dopo. 1.2 Il difensore eccepisce che la ritenuta sussistenza del delitto consumato di rapina dei due cellulari e delle chiavi della BMW appariva indotto dal travisamento di talune informazioni processuali: la persona offesa IL aveva denunciato nell'immediatezza la sottrazione di un solo telefono cellulare, e tale errore di percezione investiva la ricostruzione delle sequenze dell'azione, in quanto l'aggressione patrimoniale era iniziata quando l'azione violenta si era definitivamente conclusa, e la successiva sottrazione del telefono e delle chiavi dell'auto era avvenuta senza violenza o minaccia, quando la persona offesa era lontana e all'evidente scopo di impedire la richiesta di aiuto ed assicurarsi l'impunità: il fatto doveva, pertanto, essere riqualificato in altra fattispecie, diversa da quella di rapina pluriaggravata consumata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso di specie il primo motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione alternativa dello svolgimento dei fatti, ritenuta dalla Corte di appello irragionevole con la motivazione contenuta alle pagine 21 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali viene spiegato che gli oggetti trovati sulla Fiat Panda oggetto di furto di cui al capo di imputazione sub d) erano quelli usati per la rapina, e tra questi vi era lo zaino su cui vi erano le impronte biologiche di AN, spiegando anche perché lo zaino era stato lasciato sulla autovettura dopo la commissione della rapina e perché fosse inverosimile la versione (sostenuta solo dal difensore, ma mai da dichiarazioni di AN) per cui AN avrebbe ceduto l'autovettura oggetto di furto ad altri soggetti senza quindi partecipare alla rapina (pag.22 e 23). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si devt ribadire che in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (vedi Sez.2, n.29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813 - 01); perlatro, la sentenza di primo grado dà atto che PI venne aggredito e "contestualmente derubato di due telefoni cellulari e delle chiavi 3 dell'auto" (pag.2 sentenza primo grado), e che anche nel verbale di sommarie informazioni PI afferma che gli sono stati sottratti due telefoni cellulari e le chiavi della BMW, per cui l'eccezione difensiva secondo la quale ciò sarebbe dipeso da un errore si trascrizione (in quanto, si arguisce, la domanda del carabinieri si riferiva ad un solo cellulare) è manifestamente infondata. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023