Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA POLO TALIAN30 35 025 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 3479/00 Cron.7139 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere - Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZ A sul ricorso proposto da: EL IS, PA ER, TI BI, OM LU (quale erede di PASQUALI ETTORE), BU RO, SI IS, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi CARLO SCARTABELLI, giusta delega in dall'avvocato atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2001 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 4867 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA -1- FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 348/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 13/11/99 R.G.N. 39/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso per OM, quale erede di PASQUALI ETTORE;
per gli altri estinzione. -2- 2.G. 3479/99R. Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domande proposte (fra gli altri) da IN VA, O- IN RG, TI IO, AS TT, EB Al- fiero e ES LO per ottenere la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, sul rilievo che i lavoratori era- no già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione il IN e gli altri soccom- benti suindicati (per AS TT, l'erede YS NA) hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha resistito con controricorso. I ricorrenti suindicati, ad eccezione di YS NA, han- successivamente depositato “atto di rinuncia all'azione no 800 comma 25, della L. giudiziaria (ai sensi dell'art. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione.
1. I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi реч 1 per l'esposizione all'amianto. Deducono, inoltre, che, nel senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale. - Il ricorso proposto da YS NA (quale erede di Pa- 2. che non ha depositato alcun atto di rinun-squali TT) cia - è infondato, costituendo ormai giurisprudenza consoli- data (v. Cass. 7 luglio 1998 n.6620, 12 febbraio 2001 n.1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n.13195, 7 novembre 13786) che il beneficio contributivo in questione non spetta на ai lavoratori già titolari di pensione di vecchiaia o di an- Parquali zianità, (come nella specie anche il Cugliari) secondo quanto esposto nella penultima pagina del ricorso). Nulla deve di- sporsi, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., quanto alle spese del giudizio di cassazione fra la YS e 1'INPS. In relazione agli altri ricorrenti, l'esame del ricorso è, invece, precluso per l'avvenuto deposito dell'atto col quale i ricorrenti hanno dichiarato di "rinunciare all'azione giu- diziaria in corso", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces- sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie (relativamente al ricorso dei soggetti diversi dalla YS), con dichiarazione di estinzio- ne del giudizio e compensazione delle spese dell'intero pro- cesso, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza o ir- ritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di ri- nuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinuncia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla doman- da, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostanzia- le, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di YS NA;
nulla per le spese. Quanto agli altri ricorrenti, dichiara estinto il giu- dizio per rinuncia ai sensi dell'art. 80, comma 25, della реч 3 legge 23 dicembre 2000 n.388 e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente bimine Ravagnani Florent leficencecelle Il Consigliere est. Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L N P A L S T E I 3 S D N 7 O - I G P S 8 O - IM N 1 A E 1 S D A I E D E , A E G O T O R G N T T E E T IS L I S R G E I E A D R L L O E D 4