CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 9102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9102 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nell'incidente di esecuzione promosso da TO IC, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/06/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio alla Corte di appello di Palermo il provvedimento impugnato per nuovo esame RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022 la Corte di Appello di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, ed in parziale accoglimento dell'istanza proposta da IC TO, ha revocato l'ingiunzione a demolire avente ad oggetto l'immobile sito nella contrada Balestra di Bagheria, altresì dichiarando estinta la Penale Sent. Sez. 3 Num. 9102 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 24/01/2023 pena a suo tempo inflitta con la sentenza del 23 ottobre 2007, irrevocabile, della medesima Corte territoriale. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero territoriale ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo di impugnazione. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che, benché direttamente interpellata, l'Amministrazione comunale di Bagheria - che aveva acquisito il bene - non aveva mai inteso specificare quali fossero gli interessi pubblici ostativi alla demolizione del manufatto. Al riguardo, alcun prevalente interesse era stato mai palesato nella deliberazione comunale (anche sotto il profilo degli impegni di spesa relativi), né alcuna riserva era stata formulata in tal senso. D'altro canto la condannata non aveva mai pagato alcun canone di occupazione al Comune, il quale in definitiva non aveva destinato l'edificio a finalità pubbliche né lo aveva demolito. L'acquisizione al Comune doveva quindi - contrariamente ai rilievi della Corte territoriale - essere strumentale solamente alla demolizione del manufatto abusivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di richiedere che la Corte di Cassazione annulli con rinvio alla Corte di appello di Palermo il provvedimento impugnato per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Va ricordato, in premessa, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, n. 1388 del 30/03/2000, Ciconte e altri, Rv. 216071; Sez. 3, n. 17478 del 16/04/2002, Cassarino, Rv. 221974; Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004, Cena, Rv. 228691; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Cacciatore, Rv. 230308; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145). 4.2. Ciò posto, ed in relazione alla censura siccome formulata, è nozione ribadita che, in tema di reati edilizi, ed in presenza di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, ostativi all'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, il giudice dell'esecuzione, nell'esercitare il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, è tenuto a verificare l'assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di 2 costruzione in zona vincolata, l'assenza di contrasto con interessi ambientali accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
l'adozione di una deliberazione del consiglio comunale che afferma la sussistenza di entrambi i presupposti;
la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, come, ad esempio, la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico (Sez. 3, n. 2582 del 23/05/2018, dep. 2019, Russo, Rv. 274817). Infatti, sottraendo l'opera abusiva alla demolizione prevista dalla legge, la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato (Sez. 3, n. 30170 del 24/05/2017, Barbuti, Rv. 270253). 4.3. In specie, l'ordinanza impugnata - senza avere condotto alcuna doverosa e specifica indagine nei termini che precedono - si è limitata a prendere atto dell'esistenza della delibera comunale che disponeva l'acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale adducendo prevalenti interessi pubblici, peraltro non indicati. Ed in proposito il Procuratore generale ha osservato che "la Corte di appello di Palermo ha ritenuto legittima la delibera n. 11 del 16 febbraio 2017 con la quale il Consiglio Comunale di Bagheria ha dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'immobile abusivamente realizzato dalla TO, pur in mancanza di attività di interesse o di pubblica utilità nella zona in cui ricade l'immobile abusivo in questione. La sopra indicata delibera ha quindi dichiarato la prevalenza di interessi pubblici senza peraltro quali sarebbero questi pretesi interessi di natura pubblica, né sono seguiti atti concreti da cui desumerne la sussistenza". Oltre a ciò, la Corte territoriale - con passaggio logico del tutto oscuro - ha altresì osservato che l'Amministrazione comunale si era immessa nel possesso del bene ancora nel 2016, e che "dunque" andava revocata l'ingiunzione a demolire in considerazione della materiale indisponibilità del bene da parte dell'istante (ossia della parte che aveva proposto l'incidente di esecuzione). In proposito, invero, va ricordato che l'inutile decorso del termine di giorni novanta per ottemperare all'ordine di demolizione del manufatto abusivo priva il condannato per reato edilizio della legittimazione a richiederne la restituzione, essendosi verificata l'automatica acquisizione del bene al patrimonio del Comune, unico legittimato ad ottenerla (ad es. Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; cfr. ad es. Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Notarstefano, Rv. 268737; da ult. Sez. 3, n. 49499 del 29/11/2022, De Nuptiis, non mass.; Sez. 4, n. 16271 del 05/04/2022, Giaquinto, non mass.). 3 Il Consigliere este sore 4.4. Al riguardo, non può non rilevarsi conclusivamente che, per un verso, all'acquisizione del bene al patrimonio comunale non ha fatto apparente seguito che il mantenimento in essere del manufatto (tra l'altro senza iniziative a tutela delle pubbliche casse, siccome evidenziato dal ricorrente) in ragione di non specificati prevalenti interessi pubblici;
e che, accanto a ciò, risulta revocata l'ingiunzione a demolire in esito ad istanza proposta nell'interesse di soggetto ormai non più legittimato al riguardo. 4.5. La fondatezza del ricorso è evidente. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 24/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio alla Corte di appello di Palermo il provvedimento impugnato per nuovo esame RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022 la Corte di Appello di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, ed in parziale accoglimento dell'istanza proposta da IC TO, ha revocato l'ingiunzione a demolire avente ad oggetto l'immobile sito nella contrada Balestra di Bagheria, altresì dichiarando estinta la Penale Sent. Sez. 3 Num. 9102 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 24/01/2023 pena a suo tempo inflitta con la sentenza del 23 ottobre 2007, irrevocabile, della medesima Corte territoriale. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero territoriale ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo di impugnazione. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che, benché direttamente interpellata, l'Amministrazione comunale di Bagheria - che aveva acquisito il bene - non aveva mai inteso specificare quali fossero gli interessi pubblici ostativi alla demolizione del manufatto. Al riguardo, alcun prevalente interesse era stato mai palesato nella deliberazione comunale (anche sotto il profilo degli impegni di spesa relativi), né alcuna riserva era stata formulata in tal senso. D'altro canto la condannata non aveva mai pagato alcun canone di occupazione al Comune, il quale in definitiva non aveva destinato l'edificio a finalità pubbliche né lo aveva demolito. L'acquisizione al Comune doveva quindi - contrariamente ai rilievi della Corte territoriale - essere strumentale solamente alla demolizione del manufatto abusivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di richiedere che la Corte di Cassazione annulli con rinvio alla Corte di appello di Palermo il provvedimento impugnato per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Va ricordato, in premessa, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, n. 1388 del 30/03/2000, Ciconte e altri, Rv. 216071; Sez. 3, n. 17478 del 16/04/2002, Cassarino, Rv. 221974; Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004, Cena, Rv. 228691; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Cacciatore, Rv. 230308; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145). 4.2. Ciò posto, ed in relazione alla censura siccome formulata, è nozione ribadita che, in tema di reati edilizi, ed in presenza di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, ostativi all'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, il giudice dell'esecuzione, nell'esercitare il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, è tenuto a verificare l'assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di 2 costruzione in zona vincolata, l'assenza di contrasto con interessi ambientali accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
l'adozione di una deliberazione del consiglio comunale che afferma la sussistenza di entrambi i presupposti;
la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, come, ad esempio, la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico (Sez. 3, n. 2582 del 23/05/2018, dep. 2019, Russo, Rv. 274817). Infatti, sottraendo l'opera abusiva alla demolizione prevista dalla legge, la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato (Sez. 3, n. 30170 del 24/05/2017, Barbuti, Rv. 270253). 4.3. In specie, l'ordinanza impugnata - senza avere condotto alcuna doverosa e specifica indagine nei termini che precedono - si è limitata a prendere atto dell'esistenza della delibera comunale che disponeva l'acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale adducendo prevalenti interessi pubblici, peraltro non indicati. Ed in proposito il Procuratore generale ha osservato che "la Corte di appello di Palermo ha ritenuto legittima la delibera n. 11 del 16 febbraio 2017 con la quale il Consiglio Comunale di Bagheria ha dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione dell'immobile abusivamente realizzato dalla TO, pur in mancanza di attività di interesse o di pubblica utilità nella zona in cui ricade l'immobile abusivo in questione. La sopra indicata delibera ha quindi dichiarato la prevalenza di interessi pubblici senza peraltro quali sarebbero questi pretesi interessi di natura pubblica, né sono seguiti atti concreti da cui desumerne la sussistenza". Oltre a ciò, la Corte territoriale - con passaggio logico del tutto oscuro - ha altresì osservato che l'Amministrazione comunale si era immessa nel possesso del bene ancora nel 2016, e che "dunque" andava revocata l'ingiunzione a demolire in considerazione della materiale indisponibilità del bene da parte dell'istante (ossia della parte che aveva proposto l'incidente di esecuzione). In proposito, invero, va ricordato che l'inutile decorso del termine di giorni novanta per ottemperare all'ordine di demolizione del manufatto abusivo priva il condannato per reato edilizio della legittimazione a richiederne la restituzione, essendosi verificata l'automatica acquisizione del bene al patrimonio del Comune, unico legittimato ad ottenerla (ad es. Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; cfr. ad es. Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Notarstefano, Rv. 268737; da ult. Sez. 3, n. 49499 del 29/11/2022, De Nuptiis, non mass.; Sez. 4, n. 16271 del 05/04/2022, Giaquinto, non mass.). 3 Il Consigliere este sore 4.4. Al riguardo, non può non rilevarsi conclusivamente che, per un verso, all'acquisizione del bene al patrimonio comunale non ha fatto apparente seguito che il mantenimento in essere del manufatto (tra l'altro senza iniziative a tutela delle pubbliche casse, siccome evidenziato dal ricorrente) in ragione di non specificati prevalenti interessi pubblici;
e che, accanto a ciò, risulta revocata l'ingiunzione a demolire in esito ad istanza proposta nell'interesse di soggetto ormai non più legittimato al riguardo. 4.5. La fondatezza del ricorso è evidente. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 24/01/2023