Sentenza 23 maggio 2018
Massime • 1
In tema di reati edilizi, in presenza di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune, ostativi all'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, il giudice dell'esecuzione, nell'esercitare il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, è tenuto a verificare l'assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, l'assenza di contrasto con interessi ambientali accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; l'adozione di una deliberazione del consiglio comunale che afferma la sussistenza di entrambi i presupposti; la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, come, ad esempio, la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico.
Commentario • 1
- 1. URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE. In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2018, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2018 |
Testo completo
02582-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE سباتАс Composta da: GIULIO SARNO - Presidente - Sent. n. sez. 1206/2018 -CC 23/05/2018 DONATELLA GALTERIO R.G.N. 5600/2018 GIOVANNI LIBERATI ALDO ACETO - Relatore - FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO IA nato a [...] il [...] SE VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, Paolo CANEVELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva del Sindaco p.t. del Comune di Cardillo, depositata dall'Avv. Lorenzo Bruno MOLINARO. 5600/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 13/12/2017 del Tribunale della stessa città che, in accoglimento dell'istanza proposta dal Sindaco del Comune di Cardito, ha revocato l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo ingiunto dal Pretore di Napoli con sentenza di condanna irrevocabile del 05/04/2000 pronunciata nei confronti di RU RI e ET NC, autori materiali dell'abuso.
1.1.Con unico, articolato motivo deduce l'inosservanza dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo della assoluta genericità delle ragioni indicate dal Comune di Cardito nella delibera consiliare che ha dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'opera. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è ammissibile e fondato.
3.Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta del Sindaco del Comune di Cardito di revoca dell'ordine di demolizione osservando che la delibera consiliare n. 24 del 01/07/2017 aveva dichiarato la prevalenza dell'interesse pubblico, concreto ed attuale alla conservazione e alla non demolizione dell'immobile in questione (acquisito al patrimonio comunale con provvedimento trascritto 1'8/03/2001) «perché da destinarsi a concessione in locazione o dismissione nel rispetto del giusto procedimento», in conformità a quanto prevede l'art. 1, comma 65, legge reg. Campania n. 5 del 2013, che consente la destinazione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione di immobili destinati ad un uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. Ai fini della individuazione dell'interesse pubblico «si è considerata l'imprescindibilità (...) della valutazione di carattere economico consistente nell'onere a carico del comune delle spese di demolizione, di incerto recupero, nonché si è sottolineato il vincolo di destinazione del corrispettivo della vendita o del canone di locazione dell'immobile al fondo per la repressione dell'abusivismo edilizio e per la riqualificazione del territorio». Quanto al vincolo sismico gravante sulla zona, Tribunale ha evidenziato che, pur essendo stato il manufatto realizzato in assenza di progetto depositato e senza la direzione di un tecnico abilitato, il Comune di Cardito si è dotato di un regolamento per effetto del quale non si può dar corso alla vendita o alla locazione se l'aggiudicatario non certifica di aver realizzato le opere necessarie per adeguare l'immobile alle normative in materia di staticità dell'edificio e di sicurezza degli impianti.
4. Tanto premesso, il ricorso del PM è ammissibile.
4.1.La giurisprudenza citata nella memoria del Sindaco del Comune di Cardito a sostegno della violazione del principio di specificità delle ragioni dedotte con l'impugnazione non è applicabile al caso di specie perché nulla impedisce alla parte originariamente non impugnante di riproporre con il ricorso per cassazione le deduzioni contenute in pareri o scritti difensivi inutilmente sottoposti al giudice per contrastare la domanda avversaria.
4.2.Quanto al merito, il ricorso è, come detto, fondato.
4.3.In tema di reati edilizi, costituisce ipotesi eccezionale ostativa alla esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, l'adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta (Sez. 3, n. 9864 del 17/02/2016, Corleone ed altro, Rv. 266770). In particolare, la delibera in questione può ritenersi legittimamente emanata qualora ricorrano le seguenti condizioni: «1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti;
3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico» (Sez. 3, n. 41339 del 06/11/2003, richiamata, in motivazione, da Sez. 3, n. 25824 del 22/05/2013, Mursia, Rv. 257140).
4.4.Richiamando i contenuti della decisione appena menzionata, si è ulteriormente stabilito che, a fronte di una deliberazione in tal senso da parte dell'amministrazione comunale, il giudice dell'esecuzione ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale e ciò in considerazione della natura eccezionale di una simile situazione rispetto alla demolizione, la quale ordinariamente consegue all'accertamento dell'abuso edilizio, il che impone anche un'interpretazione particolarmente restrittiva circa la sussistenza dei presupposti che legittimano la deliberazione medesima (Sez. III n. 11419, 11 marzo 2013). 2 4.5.Premesso che l'art. 1, comma 65, legge reg. Campania n. 5 del 2013, consente la locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, coglie nel segno il PM ricorrente allorquando denuncia la assoluta genericità e inconsistenza dell'interesse finanziario al mantenimento dell'opera in vista di una sua dismissione che è incerta nell'an, nel quando e nel quomodo, considerato che è incerta persino la realizzazione della condizione sospensiva della sua regolarizzazione ai fini antisismici, rimessa alla sola iniziativa del futuro acquirente/assegnatario. Di fatto, come correttamente sostenuto dal PM, tale incertezza (che si traduce nella mancanza di concretezza e attualità dell'interesse pubblico perseguito) si traduce nell'inammissibile vantaggio degli attuali occupanti, autori dell'abuso, a consolidare (peraltro gratuitamente) il vantaggio conseguito mediante il reato per il quale sono stati condannati.
4.6.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 23/05/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Giulio Sarno Aldo Aceto Alola Nich You レー DEPOCIT L 21 GEN 2013 Է Luane ani 3