Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
L'imputato, condannato alla pena pecuniaria della multa, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare la relativa statuizione non motivata in punto di utilità della sospensione condizionale della pena, onde ottenere la revoca del beneficio da cui derivi la lesione di un interesse giuridico qualificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2015, n. 14195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14195 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 27/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 323
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 19613/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.P.M. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 2426/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, conclude chiedendo il rigetto del primo motivo e accoglimento di secondo motivo, con eliminazione della sospensione condizionale della pena.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Gasperini Glauco, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di D.P. propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, in data 2 ottobre 2013 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, pronunziata in data 8 gennaio 2009, sostituiva la pena detentiva inflitta, con la multa di Euro 30.000, concedendo il beneficio della non menzione e confermando, nel resto, la sentenza impugnata, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art. 605 c.p. e art. 61 c.p., n. 1 poiché questi, per futili motivi di gelosia, aveva privato della libertà personale D.L.C. , chiudendola contro la sua volontà, nella sua abitazione, dove l'aveva aggredita violentemente.
2. La difesa dell'imputato appellava la decisione di primo grado contestando la sussistenza del reato di sequestro di persona, sulla base di una serie di elementi di fatto, sostenendo che la persona offesa si era chiusa in bagno per sua scelta e che avrebbe potuto allontanarsi attraverso la porta-finestra della cucina e che, pertanto, avendo l'imputato ammesso sin dall'inizio le proprie responsabilità, il reato avrebbe dovuto essere correttamente qualificato come delitto di lesioni personali.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale, che riteneva infondati i motivi di impugnazione, anche con riferimento alla quantificazione del danno, liquidato in via equitativa in Euro 15.000 (ad eccezione della richiesta dell'imputato del beneficio della non menzione della conversione della pena pecuniaria), propone ricorso per cassazione il difensore di D. , lamentando:
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove raccolte nel processo, risultate incompatibili con la decisione adottata;
- violazione dell'art. 163 c.p. nella parte in cui la Corte territoriale converte la pena detentiva in quella pecuniaria, mantenendo la sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura, nei seguenti limiti.
1. Con il primo motivo la difesa dell'imputato lamenta violazione di legge relativamente alla qualificazione del fatto reato e vizio di motivazione attesa la inconciliabilità delle emergenze processuali con l'affermazione di responsabilità dell'imputato. In particolare, dalle risultanze processuali emerge che d.L.C. si era recata volontariamente presso la casa dell'imputato, si era introdotta in bagno e la porta era chiusa dall'interno, l'appartamento era situato al piano terra e presentava una agevole via di fuga attraverso una porta-finestra; inoltre, l'imputato si era recato fuori da casa per prendere i bagagli della donna dall'auto, lasciando il cancello del giardino aperto (giacché, come riferisce il teste B. , madre dell'imputato, il cancello si apriva solo dall'interno) e la porta di accesso all'appartamento socchiusa (come riferito dalla medesima testimone). Tali elementi escluderebbero l'ipotesi della privazione della libertà.
2. La Corte territoriale ha preso in considerazione i profili evidenziati dal ricorrente rilevando, con motivazione assolutamente ragionevole e corretta, che anche a voler ritenere attendibile la versione data dall'imputato, di non aver richiuso la porta dell'appartamento a chiave e il cancello del giardino, l'insieme degli elementi acquisiti consentono di escludere che la persona offesa avrebbe potuto allontanarsi da quella abitazione pacificamente. Militano in tale direzione i riscontri alla violenza della condotta posta in essere dall'imputato nei confronti della donna certamente determinata da un attacco di ira e di gelosia a seguito del quale aveva picchiato la persona offesa. Tale atteggiamento aveva dato luogo, anche, alla ricerca tramite Internet del viaggio fatto dalla ragazza, alla assunzione di informazioni presso la madre di lei, nel tentativo di ricercare ulteriori indizi esaminando i bagagli della donna che si trovavano in auto. Nello stesso senso milita l'impossessamento delle chiavi della casa della donna. Tali elementi rendono irrilevanti le deduzioni della difesa poiché appare evidente che la donna non avrebbe mai potuto allontanarsi pacificamente dall'imputato. Infatti, la donna non avrebbe potuto uscire dalla porta dell'appartamento oppure dalla porta finestra della cucina, per fuggire, perché avrebbe dovuto, comunque, transitare per il giardino ad attraversare il cancello dove si trovava proprio l'imputato. Pertanto, sulla base di una corretta vantazione, la Corte territoriale evidenzia che l'unica difesa che la donna avrebbe potuto attuare era proprio quella di chiudersi in bagno e chiedere, così come ha fatto, l'aiuto dei Carabinieri, essendo evidente che la scelta della persona offesa di chiudere la porta del bagno dall'interno, costituiva un tentativo di sottrarsi alla violenza del ricorrente.
3. La correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale trova riscontro nell'inquadramento giuridico della fattispecie, sulla base del costante indirizzo di questa Corte secondo cui il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare - come nel caso di specie - una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, Sentenza n. 7962 del 06/12/2013).
4. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione dell'art. 163 c.p. nella parte in cui la Corte territoriale pur convertendo la sanzione, in pena pecuniaria, conserva la sospensione condizionale della pena. In particolare, poiché l'imputato aveva l'interesse a mantenere intatto il beneficio della sospensione, corrispondendo la pena pecuniaria, il giudice di appello avrebbe dovuto revocare la sospensione condizionale della pena.
5. La censura è fondata. Va rilevato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto (Sez. 5, Sentenza n. 1136 del 05/04/2013 Rv. 258822). Infatti, già le Sezioni Unite di questa Corte, nel 1994, hanno avuto modo di affermare che "la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato" (Cass., Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv 197535).
6. Perciò, dopo alcune pronunce di senso contrario, si è affermato l'orientamento secondo cui "l'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può, in caso di sospensione, essere eliminata" (Cass., Sez. 3A, n. 47234 del 15/11/2012, Biagioni, Rv 253994). Ergo, in vista di una futura possibilità di eliminazione di iscrizioni pregiudizievoli, vi è effettivo interesse dell'imputato a dolersi di una sospensione condizionale applicatagli ex officio. Su un piano più generale, questa Corte ha più volte sottolineato che il giudice di merito ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne (per la modestia della sanzione irrogata), affermando pertanto che l'istituto può trovare applicazione anche d'ufficio, sulla base di una valutazione in concreto di utilità di detta concessione per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell'istituto: le pronunce in questione (Cass., Sez. 1A, n. 45484 dell'11/11/2004, Di Ricco;
Sez. 1^, n. 26633 del 10/06/2008, Zara;
Sez. 1A, n. 44602 dell'11/11/2008, Stefanelli;
Sez. 3A, n. 11091 del 27/01/2010, Di Rosa). Deve rilevarsi che tali decisioni, che si riferiscono a fattispecie concrete concernenti reati contravvenzionali per cui era stata irrogata la sola ammenda, esprimono principi da estendere anche al caso di applicazione della multa. Su un piano dissuasivo, infatti, e indipendentemente dalla natura giuridica della sanzione, una pena pecuniaria realmente eseguita non può che risultare maggiormente efficace rispetto alla sospensione per un tempo determinato dell'obbligo del condannato di corrispondere quella somma: il pagamento della sanzione sarà pertanto, in linea generale, l'unica soluzione in grado di realizzare la funzione rieducativa e special-preventiva della pena, a meno che non risultino circostanze peculiari e del tutto contingenti, ad esempio in ragione di condizioni economiche particolarmente disagiate in cui versi lo stesso condannato, dalle quali potersi evincere che la pena de qua sia in concreto di eccessiva afflittività.
7. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla concessione, d'ufficio, del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre confermate le valutazioni oggetto del primo motivo di ricorso.
8. Considerata la peculiarità della fattispecie la Corte ritiene - ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 - di disporre l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto.
Dispone l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015