Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di falso nummario (art. 455 cod. pen.), sussiste la legittimazione a costituirsi parte civile del soggetto presso il quale la moneta contraffatta sia stata spesa e che abbia subito un pregiudizio di natura patrimoniale, il quale è risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, cod. pen. - che fa riferimento "ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale", mentre nessun rilievo assume il fatto che, trattandosi di reato contro la fede pubblica, esuli dalla tutela penale il danno patrimoniale eventualmente sofferto dal privato, in quanto ciò significa semplicemente che tale danno non rientra negli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ma non certo che il danno eventualmente subito non sia risarcibile.
Commentario • 1
- 1. Falso nummario: responsabilità penale, prescrizione e tutela risarcitoria della parte civile (Corte appello Napoli - Terza sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 49039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49039 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1844
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 048937/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI UG, N. IL 08/05/1956;
avverso SENTENZA del 07/07/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 19.3.1998, il Tribunale di Sanremo, per la parte che qui interessa, condannava OS EN alla complessiva pena di 1 anno di reclusione e L. 400.000 di multa (oltre al risarcimento del danno in favore del Casino Municipale di Sanremo costituitosi parte civile), nonché revocava la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza del Gip del Tribunale di Torino, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 455 cod.pen., per avere speso complessivamente otto banconote da L. 50.000 contraffatte in date 16.6.1996 e 17.8.1996 al tavolo da gioco del Casino Municipale di Sanremo, nonché per avere detenuto, al fine di metterla in circolazione, altra banconota contraffatta nella seconda occasione. Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado.
Ritenevano infatti provato, i secondi giudici, che il OS fosse stato presente nel Casino nelle due serate in chiusura delle quali si erano rinvenute nella "conta" del danaro le sette banconote contraffatte portanti tutte io stesso numero di serie e che, ancora, egli avesse tentato di spendere nella seconda serata l'ottava banconota, restituitagli dal croupier che ne aveva sospettato la falsità; disatteso, peraltro, l'assunto difensivo che tale ultima banconota fosse stata ricevuta dall'imputato quale resto di un pagamento effettuato presso una stazione di servizio autostradale. Avverso tale sentenza il OS ha proposto ricorso, a mezzo del difensore.
Il ricorso va rigettato per l'infondatezza di tutti i motivi. Con un primo motivo, invero, si deduce violazione di legge ovvero vizio di motivazione in punto di rigetto della eccezione di esclusione dal processo della parte civile, sul rilievo che con l'ascritto reato, non ricomprensibile nella categoria dei reati contro il patrimonio, non si concilierebbe la figura di un soggetto danneggiato.
Orbene, dalla considerazione che il falso mammario costituisce un reato contro la fede pubblica in cui il danno patrimoniale eventualmente sofferto dal privato resta fuori della tutela penale non deriva se non che un tal danno non è assunto come elemento costitutivo della fattispecie e, dunque, può anche mancare senza che ciò rilevi ai fini di perfezione del reato;
ma non anche, evidentemente, che il pregiudizio di natura patrimoniale eventualmente sofferto dal soggetto presso cui la moneta contraffatta è stata spesa - quale prodottosi nella fattispecie, avendo il Casinò Municipale reso un servizio senza ottenere il corrispettivo - non sia risarcibile anche in sede penale - secondo previsione al comma 2 dell'art. 185 cod.pen., facente riferimento ad "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale" - mediante l'esercizio dell'azione civile ai sensi dell'art. 76 codice di rito.
Quanto al secondo motivo, che deduce violazione di legge ovvero vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - sul rilievo che non sarebbe stato esaminato il teste che avrebbe potuto confermare la ricezione dell'ultima banconota a titolo di "resto" - va opposto che la Corte territoriale ha escluso in radice la necessità della prova invocata in presenza dello identico numero seriale di tutte le banconote (dello stesso taglio) e delle contraddittorie affermazioni dell'imputato circa le modalità di acquisizione dell'ultima di queste, dando così adeguata motivazione della piena decidibilità allo stato degli atti. È altresì infondato il terzo motivo, che deduce analoghi vizi in ordine alla valutazione del compendio probatorio, sul rilievo che alle prove sarebbero state sostituite mere presunzioni. Vero è, infatti, e per contrario, che la sentenza non ha utilizzato alcuna presunzione, bensì ha coerentemente collegato, derivandone una reale convergenza delle prove in senso accusatorio, l'accertata presenza dell'imputato ai tavoli da gioco del Casinò in entrambe le serate, in chiusura delle quali vennero rinvenute le banconote contraffatte, alla identicità della serie delle stesse a quella restituita all'imputato dal croupier nella seconda serata e presso di lui sequestra;
elementi che, evidentemente, riconducono in termini di assoluta logicità al OS quale unico originario detentore ed unico spacciatore.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale il ricorrente deduce analoghi vizi della sentenza quanto all'apprezzamento della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del reato.
Sotto il primo profilo, infatti, l'assunto che si sarebbe trattato di una "detenzione inoffensiva" della banconota contraffatta quale effetto della immediata sostituzione della banconota contraffatta, non considera che il fatto di detenzione al fine di spendita si è comunque realizzato rendendo perfetto il reato (di pericolo) anche se il fine di messa in circolazione non ha ricevuto concreta attuazione;
sotto il secondo profilo, poi, l'inconsapevolezza della falsità delle banconote al momento della loro ricezione risulta sostenuta in sede di appello con rinvio alla pretesa inoffensività della condotta di spendita, sicché, ritenuto infondato tale assunto, il dolo è stato evidentemente desunto, come già risulta dalla sentenza di primo grado, da quelle stesse modalità, tradottesi nella reiterata e pressoché immediata dismissione delle banconote mediante loro spaccio, mentre poi la finalizzazione della detenzione alla messa in circolazione risulta evidentemente colta nella stessa descrizione di reiterati episodi di spendita e di un ulteriore tentativo in tal senso. Infondato è altresì il quinto motivo, con cui si deducono analoghi vizi della sentenza quanto alla qualificazione giuridica del fatto;
il rilievo che il fatto dovrebbe sussumersi nella ipotesi di cui all'art. 457 cod.pen., nella specie non punibile ai sensi dell'art. 463 stesso codice, invero, non è sostenuto dalla minima allegazione degli elementi sintomatici della buona fede al momento della ricezione delle banconote - e che il giudice di merito avrebbe ignorato - ne' il recupero della banconota contraffatta può essere fondatamente prospettato (peraltro limitatamente al singolo episodio) come il frutto di resipiscenza dell'imputato (donde la possibile applicazione della causa di non punibilità contemplata nell'art. 463 cod.pen.), risultando tale condotta, piuttosto, descritta (in termini incensurabili in fatto) come l'immediato effetto del rifiuto della banconota in parola da parte del croupier (capace di percepire la falsità in ragione della specifica competenza acquisita in ragione del ruolo). Ed infondato, infine, è il superstite quinto motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge ovvero vizio motivazionale in punto di diniego delle attenuanti generiche motivato con riguardo all'attuale stato di detenzione dell'imputato, ed assume che non sarebbe consentito al giudice, in sede di determinazione della pena, apprezzare eventi successivi alla commissione del fatto giudicato;
premesso, invero, che le generiche sono state negate anche perché non individuabili elementi positivi di valutazione - che il ricorrente ben si guarda dal prospettare - l'espiazione attuale della pena è riferita, in sentenza, a ad un precedente penale, e tutti i precedenti di tal natura, anteriori o posteriori al fatto giudicato, sono indice della capacità a delinquere del colpevole e, dunque, sono valutabili ai fini del giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004