Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
Il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.
Commentario • 1
- 1. Rapina in banca e impiegati sequestrati (Cass. 11634/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2019
Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 15 marzo 2019, n. 11634 Presidente Prestipino – Relatore Besso Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11/09/2017, la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 2065
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 33404/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.S.C. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 381/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 30/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Russo Aldo, del foro di Catania. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 12 Febbraio 2007 L.S.C. è stato ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personale aggravate e ritenuta la continuazione tra i vari reati e i singoli fatti è stato condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo il racconto della parte lesa il L. aveva conosciuto A.F. nel (OMISSIS) quando la ragazza aveva cominciato a lavorare presso il negozio di frutta e verdura dell'imputato; presto era nata tra loro una relazione nonostante l'opposizione dei genitori della ragazza dovuta alla differenza di età tra i due;
dopo una breve "fuitina" essi avevano iniziato a convivere ma presto l'atteggiamento dell'uomo era cambiato e il medesimo convinto che la ragazza avesse riallacciato una precedente relazione, era diventato violento, aggredendola e colpendola con calci, schiaffi e pugni, costringendola in più occasioni a rapporti sessuali contro la sua volontà, impedendole ogni libertà di movimento o di comunicazione sotto la minaccia di farla violentare anche dai suoi amici o di farla a pezzi e darla in pasto ai cani.
Il Tribunale ha ritenuto attendibili le accuse mosse dalla parte civile al proprio convivente e considerato provato che nei giorni (OMISSIS) , di poco successivi all'inizio della convivenza databile al (OMISSIS) , costui la avesse costretta a subire rapporti sessuali cui ella aveva manifestato dissenso e che la violenza posta in essere dall'imputato costituisse la causa delle lesioni personali accertate. Parimenti, il Tribunale ha ritenuto provato che la persona offesa venne trattenuta presso l'abitazione contro la sua volontà sia mediante la chiusura a chiave della porta dell'abitazione sia a causa del timore di reazioni ancora più violente da parte dell'imputato.
2. Proposto appello dal L. , la Corte territoriale ha invece ritenuto provate soltanto le condotte violente causa delle lesioni personali, ma ha escluso che sussistessero prove sufficienti dei reati di violenza sessuale e di sequestro di persona.
3. La sentenza è stata annullata dalla 3^ sezione penale di questa Corte su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e delle parti civili per gravi ed evidenti vizi della motivazione.
4. All'esito del giudizio di rinvio la Corte di appello di Catania, con sentenza 19 aprile 2013, ha confermato la sentenza di primo grado con condanna dell'imputato alle spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile.
5. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avvocato Maria Loreta Stella Rao. Con un primo motivo deduce mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione al il reato di cui all'art. 605 c.p.); sostiene che la corte di appello ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato nonostante che la fattispecie concreta non integri l'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona. Infatti la stessa corte di appello ha ammesso che la persona offesa A.F. dal (OMISSIS) , periodo del presunto sequestro, ha avuto la possibilità di sottrarsi alla privazione di libertà e che si è trattato di occasioni tutt'altro che episodiche come invece ritenuto dalla Corte stessa. Richiama i fatti dell'(OMISSIS) quando la A. si è recata ad un laboratorio di analisi accompagnata dal L. ; quando ha colloquiato con il proprio padre e con l'ispettore V. ; quando ha ricevuto la visita della dott.ssa G. ; quest'ultima, veterinaria che si occupava del cane dell'imputato, si recò anche il XX a casa dei due e riferì che la A. era rimasta ferma sulla porta ed anzi si era anche allontanata per prendere delle analisi e dunque avrebbe potuto fuggire;
sempre il giorno XX i due erano usciti per far visita a Gr.Da. e si erano recati dal macellaio;
in tutte queste occasione la ragazza avrebbe potuto fuggire o chiedere aiuto, il che avrebbe dovuto far escludere la fattispecie in considerazione. Evidenzia che è comunque inverosimile il comportamento dell'imputato che, dopo aver privato la ragazza della libertà, le avrebbe poi prestato il suo motorino.
Con un secondo motivo deduce mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione al il reato di cui all'art. 609 bis c.p., in quanto la sentenza avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, trascurando gli elementi di segno contrario come la dichiarazione della teste Gr. che non aveva notato alcun segno di violenza sul corpo della ragazza.
6. Con successivo atto sono stati presentati motivi aggiunti che ribadiscono e censure già proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento avendo la Corte di appello fornito corretta e congrua motivazione della responsabilità del L. per tutti i reati al medesimo ascritti.
Circa il sequestro di persona, su cui principalmente si incentrano le censure del ricorrente, è stato debitamente messo in luce il comportamento del L. di pieno controllo dei movimenti della giovane nei giorni in cui si sono svolti i fatti di causa, allorché la medesima, ripetutamente picchiata e sottoposta a rapporti sessuali contro la sua volontà, era costantemente sorvegliata dall'uomo vuoi all'interno della piccola e modesta abitazione attigua al negozio di frutta dove veniva chiusa a chiave dall'uomo nei brevi momenti in cui egli si allontanava, vuoi in quelle occasione in cui i due uscivano insieme, la giovane, sempre sotto la vigilanza dell'uomo e terrorizzata dalla violenza già da lui esercitata e dalle minacce di ulteriori e più gravi violenze.
Sono circostanze pienamente idonee a realizzare il ravvisato reato e a dimostrare che lo stesso si è concretizzato, a prescindere dal fatto che nelle occasioni in cui i due erano usciti insieme non si potesse parlare di una assoluta privazione di libertà della ragazza. È pacifico infatti (sez. 3, 16.3.1988 n. 6091 rv.178422) che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. La possibilità di fuga, in particolare, conferma e non esclude l'esistenza del reato, ove costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona. Nè il reato può essere escluso in considerazione del fatto che l'imputato alla fine ha consentito alla ragazza di allontanarsi con il proprio motorino, così consentendone la fuga, avendo già la Corte di appello evidenziato come la giovane avesse cercato di difendersi dalla difficile situazione in cui si era venuta a trovare mostrando remissività ed affetto, riuscendo in tal modo evidentemente ad ottenere la resipiscenza del L. o comunque che lo stesso le riconoscesse la libertà di scelta, il che però tuttavia non esclude la rilevanza del diverso comportamento dal medesimo in precedenza tenuto. Peraltro le circostanze della fuga ben sono state messe in evidenza dall'agente della polizia municipale che ha soccorso la A. che ha riferito che la giovane si era rivolta loro chiedendo aiuto in evidente stato di agitazione e paura confermato dalle tracce evidenti delle violenze subite. Del tutto generiche e pertanto inammissibili sono le censure che attengono alla violenza sessuale. La sentenza ha ben evidenziato la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla A. circa le violenze subite dal L. allorché la relazione tra i due si era trasformata a causa del convincimento dell'uomo di esser tradito dalla ragazza e i rapporti sessuali non erano più consensuali ma accompagnati da percosse, violenze e frasi minacciose, dichiarazioni peraltro assolutamente confermate dalla ecchimosi riscontrate su tutto il corpo della ragazza all'atto della visita medica effettuata subito dopo la sua fuga.
2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico di parte ricorrente le spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione e liquidate in Euro 2500,00 oltre accessori secondo legge.
Oscuramento dati secondo legge.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014