Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 7962
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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Massime1

Il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.

Commentario1

  • 1Rapina in banca e impiegati sequestrati (Cass. 11634/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2019

    Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 15 marzo 2019, n. 11634 Presidente Prestipino – Relatore Besso Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11/09/2017, la Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 7962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7962
Data del deposito : 6 dicembre 2013

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