Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU00055 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA Oggetto |INAMMISSIBILITA SEZIONE PRIMA CIVILE DEC RIGASO PER OKESA IMPUGNAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DOPPIA RATIO SECUENSS ROCCHIDott. Alfredo Presidente R.G. N. 1304/99 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere 1320/99 - Consigliere Cron.56 Dott. Giovanni VERUCCI PLENTEDA Rel. Consigliere Rep.و Dott. Donato Consigliere - Ud. 09/05/00Dott. Giuseppe Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente 603 S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE RICCIARDELLO CONO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. 6000 per diritti L. 3 GEN. 2001 VIA A. SERPIERI 8, presso l'avvocato BUSCEMI G., il. IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato GRANATA ANTONINO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RICCIARDELLO ANTONINO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 01320/99 proposto da: RICCIARDELLO ANTONINO, CB224060 elettivamente domiciliato in CB224233 ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato2000 988 MELLARO M.. rappresentato e difeso dall'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SAITTA GIUSEPPE, giusta procura a margine del Richiesta copia studio dal Sig. GIARDINA controricorso e ricorso incidentale;
6000 23 APR. 2001per diritti L. - controricorrente e ricorrente incidentale - il IL CANCELLIERE
contro
RICCIARDELLO CONO;
CANCELLERIA - intimato avverso la sentenza n. 340/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 26/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2000 dal Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PLENTEDA;
UFFICIO COPIE udito per il ricorrente, l'Avvocato Mazza, con delega, Richiesta copia studio dal Sig. FER 10221 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e 60020 perdirity L. il rigetto del ricorso incidentale;
IL CANCELLIERE udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Saitta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DIRITTI E Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso previa riunione dei ricorsi per il rigetto degli stessi. DIRITTI DU DIRITTI DIR Rilasciata copia legale at Sig. MELAND per diritti 1000+3 JA20 . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 26.4.1979 IA NT convenne dinanzi al Tribunale di Patti il fratello Ricciar- dello NO e ne chiese la condanna al pagamento della revisione prezzo della metà dell'importo applicata alle opere compiute in comune dalle rispettive imprese di cui erano titolari, relative alla esecuzione di appalti per la costruzione di alcune strade. Il tribunale dichiarò, con sentenza non definitiva del 21.1/20.2.1991, che tra i due era o esistita una società di fatto, cessata nell'agosto del 1976, e con successiva sentenza, pure non definitiva del 25.10/31.10.1995, condannò il convenuto a pagare la somma di £. 73.850.280, con gli interessi legali dalla domanda, oltre al risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria da liquidarsi in prosieguo;
dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale del conve- nuto, ritenendola tardiva e generica. Avverso quest'ultima sentenza proposero appello principale IA NO e incidentale Ricciar- dello NT, che la Corte di appello di Messina con sentenza 19.3.1998 respinse, ritenendo che la domanda riconvenzionale non fosse ammissibile perché tardiva e generica;
che la richiesta di 3 IA NO di rinnovo della consulenza tecnica disposta in I° grado fosse altrettanto inammissibile, perché sostenuta da generiche argo- mentazioni comunque riferite alla sua inammissibile riconvenzionale;
che infondata fosse ladomanda doglianza sulle spese processuali. Quanto allo appello incidentale di IA NT, che aveva lamentato il parziale accoglimento della sua condanna per £. 99.099.717, in cuirichiesta di aveva incluso gli incassi del fratello anteriori al 1976 e successivi al 25.6.1975, data della conven- zione con la quale si era stabilito che tutte le somme che si fossero in seguito riscosse sarebbero state ripartite, ritenne la sentenza impugnata che dovessero essere esclude dal conteggio, come il tribunale aveva fatto, le somme già riscosse prima dello scioglimento della società e dalla sotto- scrizione della convenzione e dunque prima dello agosto 1976. Ha proposto ricorso per cassazione IA NO con due motivi, resistiti da IA NT che ha proposto ricorso incidentale anche esso con due motivi, non resistiti da
contro
- ricorso. Entrambi hanno proposto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 184 c.p.C. e la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che sia stata respinta la domanda riconvenzionale, che in realtà era stata una semplice emendatio libelli, consentita ai sensi delle norme proces- suali richiamate, in quanto egli aveva chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento della società alla data dell'agosto 1976 e non del giugno 1975 e così era stato ritenuto dal giudice di merito, sicchè la quantificazione del reciproco dare ed avere avrebbe dovuto conformarsi a quella statuizione, al di là del fatto che l'attore aveva accettato il contrad- dittorio, punto sul quale la Corte di appello aveva omesso di decidere. La doglianza è inammissibile. La corte di merito ha respinto l'appello di IA NO, con riguardo alla sua domanda riconvenzionale, disattesa dal primo giudice, rilevandone la tardi- Con il presente gravame il vità e la genericità. ricorrente assume che non si sia trattato di una domanda riconvenzionale, per cui sfuggirebbe al 5 rilievo della tardività; comunque deduce che controparte ha accettato il contraddittorio, punto sul quale la sentenza impugnata ha omesso di decidere, ma non muove alcuna censura alla asserita genericità della domanda, sicchè la statuizione a riguardo ha finito per restare incontrastata, tanto da rendere la denunzia inammissibile. Infatti è ius receptum che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes deci- dendi rende inammissibili, per difetto di inte- resse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza (Cass. 11902/1998; 3951/1998; 8798/1997; 7264/1996). Lamenta il ricorrente principale, con il secondo motivo, la omessa e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, con riguardo alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, giustificata dalla esigenza di accertare i rapporti di dare e avere tra i fratelli nel periodo giugno 1975 - agosto 1976, una volta stabilito che 10 scioglimento della società era avvenuto nel 1976; ma neanche per tale verso il 6 ricorso può essere accolto. Non avendo, infatti, trovato ingresso il primo motivo di censura, diretto a suffragare la domanda riconvenzionale, qualunque accertamento tecnico volto a riscontrarla resta precluso e conseguentemente è priva di fonda- mento la censura avverso la reiezione della richie- sta di rinnovo della consulenza, svolta in 1° grado. Peraltro la doglianza attiene ad un vizio motivazionale assolutamente insussistente, giacchè la corte di merito ha compiutamente indicato le ragioni per le quali il mezzo istruttorio non aveva motivo di essere disposto, essendone venuta meno la esigenza, per via della dichiarata inammissibilità della pretesa. Con il primo motivo di ricorso incidentale IA ON denunzia la violazione e falsa IWM applicazione dell'art. 2627 c.c. in relazione agli artt. 210 e 213 e 115 e 116 cpv. c.p.c., nonché la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che non sia stata accolta la richiesta di pagamento delle somme incassate dal fratello dal 25.6.1975 - data della scrittura intercorsa tra le parti - all'agosto 1976, in cui la società si era sciolta;
richiesta che era stata disattesa dal tribunale con il 7 rilievo condiviso dalla corte di merito - che quelle somme erano state riscosse prima dello scioglimento e della sottoscrizione dell'atto e quindi presuntivamente erano state conferite alla Censura la sentenza impugnata, rilevando società. che non ha considerato che il conferimento dei beni riguarda la fase iniziale del rapporto;
che, pur esistendo tra i fratelli una società di fatto, essi avevano conservato imprese distinte e che i rapporti relativi agli appalti facevano capo solo a IA NO;
che la convenzione prevedeva che gli incassi via via ottenuti sarebbero stati divisi a metà, al netto delle spese delle relative pra- tiche, per le quali era stato designato Ricciar- dello NO;
che il ricorso alla presunzione non era consentito. La censura è senza pregio, sia nel punto in cui denunzia violazione di legge, sia laddove lamenta l'una e l'altro essendoun vizio di motivazione, esclusi dallo stesso tenore della deduzione, in cui si prospettano, sostanzialmente, errate valutazioni di fatto da parte della sentenza impugnata. Il motivo di gravame si incentra, infatti, sulla circostanza che i giudici di merito non abbiano accolto la domanda diretta a conseguire la metà 8 delle somme riscosse dal fratello NO dal scrittura tra loro inter-25.6.1975, data della corsa, e l'agosto 1976, data della cessazione del rapporto societario, e critica la decisione della corte territoriale laddove ha datato il momento oltre il quale avrebbe dovuto operare la ripar- tizione delle somme riscosse da IA NO all'atto dello scioglimento della società o della sottoscrizione della convenzione, l'un a all'altra convenzione del 25.6.1975 prossima, posto che la era stata sottoscritta nell'ottobre successivo e scioglimento predetto. La cioè subito dopo 10 valutazione sul punto è incensurabile in sede di legittimità e vana è la deduzione di violazione di norme sostanziali e processuali, come quelle denun- ziate, avendo di esse il giudice fatto corretta peraltro la censura nemmeno indica,applicazione - in concreto, in che modo quelle norme siano state disattese nel ritenere, insindacabilmente in questa sede, che la volontà delle parti sia stata quella di attribuire al periodo successivo allo agosto 1976 la decorrenza dell'obbligo di ripartire le somme riscosse da IA NO. Né ricorre il vizio di motivazione, giacchè, riferendo siffat- ta decorrenza al momento della sottoscrizione della 9 - che non rileva, pertanto, che sia convenzione stata formata un anno prima, se nell'agosto 1976 fu così voluta dalle parti, come con accertamento di fatto, logicamente motivato, sostiene la sentenza impugnata e quello in cui ogni rapporto cessava- tra i soci, ha reso una motivazione congrua sul piano logico giuridico e idonea a consentire la identificazione del procedimento argomentativo, posto a base della decisione. Ancor meno giova contestare l'assunto del tribunale secondo cui le somme riscosse prima dello scioglimento e della sottoscrizione dell'atto sarebbero state "presuntivamente conferite alla società" e su di esso fondare la censura di viola- la dy zione degli artt. 2627 peraltro incomprensi- bilmente invocato 2727, 2247 C.C., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che non è la deci- sione di I° grado oggetto dell'esame di legitti- mità, al di là della assoluta irrilevanza dello impiego delle somme e della non decisività del punto censurato. Dal mancato accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale resta assorbito il secondo, con il quale IA NT denunzia la viola- zione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento alla 10 disposta compensazione delle spese del processo, all'erroneo del suo appello rigetto conseguita La reciproca soccombenza delle parti giustifica incidentale. la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
li rigetta i ricorsi;
e La Corte, riunisce compensa le spese processuali. Roma 9 maggio 2000 IlRelatore Mur leu Il Presiden IL CANCELLIERE ELLERIA DI Nuzzo C 001 N A C ball. 2 IN TA SITA 1087 250.000 3 EPO - D ggi, IL CANCELLIERE V 60000 O Mana Di Nuzzo 31000 ☑6 9.1.0 M UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 16 MAR 2091 4 varecta 0.310.000 Din 12865 s al trecento (lire PC) C 11