Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
Il creditore - che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore - non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.
Commentario • 1
- 1. Il pignoramento presso terzi di conto corrente affidato, con saldo negativo.Di Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FIERRO avv. Francesco, difensore di se stesso, con studio in Pomigliano d'Arco, via Cantone n. 125
- ricorrente -
contro
BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI e LO NA quest'ultima quale erede di BE IR
- intimati -
avverso la sentenza n. 8277 in data 17.7/4.10.1996 del Tribunale di Napoli (r.g. n. 13308/93). Udita nella pubblica udienza del 6 novembre 1998 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M. in persona dell'avvocato Generale Dott. Paolo Dettori che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel processo di esecuzione, promosso dall'avv. Francesco Fierro nei confronti di IR AB nelle forme del pignoramento presso terzi il creditore procedente, essendo stata resa dichiarazione negativa di quantità, chiese al Pretore di Napoli di accertare l'obbligo del terzo pignorato Banca della Provincia di Napoli.
Pronunciando nel contraddittorio delle parti, lo stesso Pretore con sentenza dell'11.2.1993 rigettò la domanda. Tale decisione, appellata dall'avv. Fierro, è stata confermata dal Tribunale con la sentenza, ora gravata salvo che nel punto relativo alle spese del giudizio di primo grado, che sono state compensate mentre sono state poste a carico dell'appellante le spese del giudizio di appello.
Il Tribunale ha osservato che la censura secondo la quale con il pignoramento il creditore aveva inteso staggire anche gli importi depositati successivamente alla notifica di detto atto - non poteva essere esaminata non avendo l'appellante prodotto come era suo onere l'atto stesso.
Anche comunque, a voler seguire la tesi dell'appellante, il gravame era destituito di fondamento, atteso che nel periodo compreso tra il gennaio 1991 data di notificazione dell'atto di pignoramento ed il 16 dicembre successivo (in cui il terzo pignorato rese la dichiarazione negativa) il conto aveva sempre presentato un saldo negativo: l'AB aveva bensì effettuato dei versamenti ma essi erano destinati a ridurre detto saldo talché doveva escludersi che la banca fosse debitrice dell'esecutato. La compensazione delle spese del primo giudizio è stata motivata in considerazione della oggettiva difficoltà del creditore procedente di verificare l'effettiva consistenza del conto corrente bancario del proprio debitore. Per la cassazione di tale decisione l'avv. Fierro ha presentato ricorso, affidato a quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale lo abbia onerato della produzione del verbale di pignoramento, che era invece acquisito agli atti del fascicolo d'ufficio di primo grado contenente anche quello di esecuzione dal che egli trae che lo stesso Tribunale se lo avesse ritenuto essenziale, avrebbe d'ufficio dovuto disporne l'acquisizione. Con il secondo motivo il ricorrente osserva che il tenore testuale dell'atto di pignoramento era pacifico e, con il terzo, che l'AB tra il 17.1.1991 e la data del pignoramento (28.1.1991) versò nel proprio conto assegni per complessive lire 53.624.000, che gli vennero accreditate tra il 29 gennaio 1991 ed il 7 febbraio successivo;
lo stesso AB tra il 28.1.1991 e la data della dichiarazione di quantità (16.12.1991) effettuò quindi "centinaia di milioni di versamenti, che hanno ridotto il suo scoperto di ben 23.000.000".
Da tali premesse di fatto il ricorrente fa derivare la violazione degli artt. 546 e 547 c.p.c., affermando che, dalla data del pignoramento, il terzo pignorato diventa custode dei beni del debitore e responsabile di essi nei confronti del creditore pignorante, e non può disporne incamerandoli in compensazione del suo credito, ma deve invece metterli a disposizione del giudice dell'esecuzione.
Osserva la Corte che i tre motivi strettamente tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Erroneamente il Tribunale ha addebitato all'attuale ricorrente l'omessa produzione del verbale di pignoramento: trovandosi allegato al fascicolo dell'esecuzione a sua volta inserito nel fascicolo d'ufficio di primo grado, esso, se ritenuto indispensabile avrebbe infatti dovuto essere acquisito ex officio.
Tale errore comporta peraltro la mera correzione in parte qua ed al sensi dell'art. 384 cpv. C.P.C. della motivazione della sentenza di appello essendo essa basata su ulteriore ratio decidendi (la costante negatività del saldo del conto corrente), di per sè idonea a sorreggerla per le considerazioni, di seguito esposte. Come Si evince dalle argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno, in particolare del terzo mezzo la censura non investe l'accertamento di fatto del saldo costantemente negativo del conto nel lungo periodo compreso tra pignoramento e dichiarazione di quantità - come esposto egli ammette infatti esplicitamente, che i vari versamenti eseguiti nel periodo hanno comportato la mera riduzione dello scoperto -, ma adduce, al contrario, che il vincolo di indisponibilità, conseguente al pignoramento, ha colpito i singoli versamenti effettuati dal proprio debitore nel periodo e, quindi, la loro totalità. Osserva la Corte che avverso l'affermazione in diritto dei giudici del merito - secondo la quale nel conto corrente bancario il pignoramento, eseguito ad istanza del terzo creditore del correntista può utilmente investire soltanto il saldo positivo del proprio debitore - il ricorrente non muove alcuna specifica censura di violazione della legge sostanziale, regolatrice di detto rapporto ma si limita a prospettare la diversa tesi giuridica di cui sopra. Anche tuttavia a voler ritenere che la censura sia stata implicitamente avanzata attraverso l'allegazione della violazione delle suindicate norme del codice di rito essa è infondata. In tema di conto corrente l'art. 1830 primo comma C.C. dispone che "se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può con nuove rimesse pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento". Tale norma non è direttamente applicabile al conto corrente bancario non essendo essa richiamata dall'art. 1857 c.c. mancato richiamo la cui ratio risiede in ciò che mentre nel conto corrente ordinario le reciproche rimesse sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto il saldo del quale è esigibile alla scadenza stabilita (art. 1823 c.c. in quello bancario al contrario il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito art. 1852 c.c. di guisa che il menzionato art. 1823 non si applica a tali operazioni Cass. 17.7.1997 n. 6558). Nondimeno, legittimamente la sentenza impugnata si è pronunciata nel senso sopra indicato, dal momento che anche - riguardo al conto corrente bancario si perviene in via interpretativa alla stessa limitazione dettata dall'art. 1830 citato in tema di pignorabilità e di sequestrabilità).
Detto conto dà infatti luogo ad un rapporto giuridico unitario (e non interessa qui accertarne l'esatta natura giuridica di negozio complesso atipico ovvero di contratto misto secondo le opinioni al riguardo, tra le altre manifestate), che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando invece come nella specie si pretende, quelle negative
Dal che segue che il creditore - che ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore -, una volta che esse siano invece affluite al conto corrente bancario può pignorare il solo eventuale saldo positivo ma non i singoli versamenti saldo che così come nell'interesse dello stesso creditore pignorante, può accrescersi di eventuali rimesse di terzi, dal momento che il pignoramento non risolve il conto corrente per converso non può prescindere dal contrapposto credito della banca, tant'è che il già menzionato art. 1852 limita il potere dispositivo del correntista alle somme eventualmente) risultanti a suo credito. Il rilevato carattere unitario del rapporto di conto corrente bancario esclude che, riguardo ad esso, possa utilmente invocarsi, come fa invece il ricorrente, la nozione di compensazione s'intende legale presupposto di essa è invero la pluralità ed autonomia di rapporti giuridici (Cass. 11.3.1997 n. 2171, 4.7.1997 n. 6033 e 13.9.1997 n. 9137 laddove nell'unico rapporto di conto corrente bancario i singoli versamenti del correntista accrescono, in caso di saldo positivo, il debito della banca, e, in caso invece di saldo negativo riducono od estinguono il credito della stessa banca ed in ogni caso comportano un mero accertamento di poste contabili di dare ed avere.
Suggerisce tale soluzione anche l'art. 1853 c.c., il quale limita la compensazione - dei saldi attivi e passivi - al caso in cui tra banca e cliente esistano più rapporti o più conti: norma che la giurisprudenza di questa Corte considera di stretta interpretazione Cass.
9.11.1994 n. 9307). Nè è esatta la nozione di bene cui il ricorrente si richiama per farne derivare le conseguenze, dianzi accennate.
Nell'espropriazione presso terzi l'art. 543 primo comma c.p.c. distingue infatti il pignoramento di crediti del debitore verso terzi dal pignoramento di cose del debitore che siano in possesso di terzi:
orbene, in caso di conto corrente bancario si versa nella prima ipotesi, con la già rilevata conseguenza che non può non tenersi conto del contrapposto credito della banca derivante dal medesimo rapporto giuridico.
Non sussiste, pertanto l'allegata violazione degli artt. 546 e 547 c.p.c.
2. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, infatti ,in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, in tal senso, Cass. 11.11.1996 n. 9840), di guisa che il ricorrente, parzialmente soccombente in appello non può dolersi di detta condanna. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo in esso gli intimati vittoriosi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 6 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999