Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1638
CASS
Sentenza 25 febbraio 1999

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Massime1

Il creditore - che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore - non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.

Commentario1

  • 1Il pignoramento presso terzi di conto corrente affidato, con saldo negativo.
    Di Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1638
Data del deposito : 25 febbraio 1999

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