Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, soggetto alla disciplina di diritto comune, senza deroghe al codice civile e alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, deve considerarsi nullo, per contrasto con l'art. 2103 cod. civ., il patto richiedente, ai fini dell'inquadramento di un dipendente appartenente alla ex quarta categoria nell'area operativa anziché nell'area di base (previste dal CCNL 26 novembre 1994), il superamento di un giudizio di idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area operativa, atteso che, in base alla suddetta norma codicistica, il parametro di valutazione del lavoratore non può che essere quello relativo alle mansioni di assunzione e non a tutte quelle genericamente riconducibili alla categoria di appartenenza.
Commentario • 1
- 1. Mobilità del lavoratore: sì se previsto dal contratto collettivo e con solita qualificaAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10048 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NC GA, elett. dom. in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, presso l'avv. Roberto Afeltra che, unitamente all'avv. Luigi Zezza, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. POSTE ITALIANE (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Plinio n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo che, unitamente all'avv. Roberto Pessi, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 29 maggio 1999, n. 5210 (R.G.N. 710/1998+711/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 17/5/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Luigi Fiorillo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC AM conveniva davanti al RE del lavoro di Milano l'Ente Poste deducendo che: aveva subito un declassamento di mansioni poiché, assunto obbligatoriamente ex legge n.482 del 1968 ed inquadrato nella categoria 4^ degli operatori di servizio, era stato assegnato all'area di "base", invece che in quella "operativa", secondo le previsioni del CCNL di settore del 26 novembre 1994; era risultato infatti inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste nella detta area;
in ogni caso aveva continuato a svolgere i medesimi compiti assegnatigli sotto l'abrogato ordinamento pubblicistico. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il suo diritto all'inquadramento nell'area di livello superiore.
Con sentenza in data 11 luglio 1997 il RE accoglieva il ricorso ma la decisione, su appello della datrice di lavoro, veniva riformata con sentenza del 29 maggio 1999 dal Tribunale locale che rigettava la domanda.
Osservava, in particolare, il Tribunale che in base all'accordo integrativo del 23 maggio 1995 - cui aveva rinviato la contrattazione collettiva di categoria per la definizione delle modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione, con salvezza delle quattro aree stabilite (art.53) - il passaggio all'area operativa del personale già inquadrato nella 4^ categoria era escluso per gli inidonei ad alcune delle mansioni della categoria stessa, come si era verificato nella specie;
la detta clausola non aveva violato l'art.2103 c.c. avendo concorso con pari dignità rispetto alla contrattazione nazionale a determinare i connotati dell'inquadramento; la disposizione di cui al primo comma dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale, che aveva previsto il passaggio nelle nuove aree a partire dal 15 febbraio 1995, doveva essere interpretata nel senso di fissazione della data di operatività delle nuove classificazioni;
l'attribuzione dei nuovi compiti ai lavoratori corrispondeva al nuovo corretto inquadramento nell'area di base.
Il AM ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la s.p.a. Poste Italiane con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione dell'art.2103 c.c., anche in relazione all'art.2698 c.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che l'art.53 del CCNL vigente, che rimette alla disciplina integrativa la possibilità di definire le modalità di concreta attuazione di principi di classificazione rilevanti, con salvezza però delle quattro aree stabilite dal contratto nazionale, va interpretata da un punto di vista letterale solo nel senso che, a partire dalle declaratorie generali, è data la possibilità di ulteriore specificazione, sempre nell'ambito delle declaratorie, quindi con delle esemplificazioni. Ad una diversa interpretazione ostano peraltro i principi generali in materia di rappresentanza, l'assenza del conferimento di tale potere, il criterio della inderogabilità in peius del contratto di grado inferiore e della necessaria subordinazione di questo a quello. In ogni caso l'esame della norma conferma con chiarezza che accordi integrativi potevano essere stipulati ma con la data limite del 15 febbraio 1995.
Sempre secondo il ricorrente, il profilo essenziale di doglianza va ravvisato nell'art.2103 c.c. che sancisce la nullità di ogni patto contrario - quindi anche di quello collettivo - al divieto di declassamento di mansioni o alla diminuzione di retribuzione. Nè è possibile accedere alla tesi contraria secondo cui il dipendente non sarebbe stato retrocesso perché mai inquadrato in area operativa.
L'inquadramento in tale area è, infatti, dovuto di diritto per le trasposizioni automatiche della contrattazione e soprattutto perché, alla data di entrata in vigore del CCNL, era applicabile anche il nuovo inquadramento, quanto meno dal 15 febbraio 1995. D'altro canto il ricorrente non aveva mai svolto le mansioni di fatto puramente esecutive, proprie dell'area di base, per cui era da escludere un tale inquadramento.
Le mansioni dell'area operativa, previste per i dipendenti impegnati in attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali di gruppo e contenuti professionali di parziale e media specializzazione, corrispondevano, infatti, ai precedenti profili professionali di operatore di esercizio. E non v'è dubbio che l'attribuzione di compiti di addetto all'apertura delle porte aveva realizzato un declassamento delle mansioni di ripartizione di corrispondenza, già riconosciute all'atto dell'assunzione.
Nè tanto meno è condivisibile la pretesa delle Poste Italiane circa l'inquadramento in area operativa alla sola condizione della idoneità degli interessati allo svolgimento di tutte le mansioni previste nella stessa area (quindi anche di quelle superiori, in precedenza assegnate) atteso che il parametro di valutazione della idoneità del lavoratore non può che essere quello - ex art. 2103 c.c. - relativo alle mansioni di assunzione e non a tutte quelle genericamente riconducibili alla categoria di appartenenza. Del resto il contratto collettivo non aveva individuato una mansione appartenente all'area operativa o a quella di base, a seconda del pieno svolgimento o meno.
Oltretutto, anche ad ammettere la validità di una simile clausola, le regole probatorie comuni avrebbero imposto che i presupposti per un inquadramento deteriore fossero stati quantomeno indicati, così come le ragioni frapposte allo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le mansioni.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.10 della legge n.482 del 1968 nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sì censura l'impugnata sentenza per avere considerato legittima una retrocessione successiva all'inquadramento di assunzione, senza considerare che la limitazione all'attività lavorativa del ricorrente era la stessa per la quale era stato assunto obbligatoriamente.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nella misura di seguito precisata.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, i dipendenti del servizio postale, Ente Poste Italiane, ora Poste Italiane s.p.a., a seguito della legge n.71 del 29 gennaio 1994, prestano l'attività sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa (Cass., 19 ottobre 2000, n. 13851;
Cass., 3 ottobre 2000, n. 13136; Cass., 12 agosto 2000, n. 10782). Si applica quindi la norma inderogabile di cui all'art. 2103 c.c. secondo cui "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (vedi Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405, sulla violazione della norma laddove si sia in presenza di una modificazione quantitativa delle mansioni assegnate al lavoratore;
e Cass., 4 ottobre 2000, n. 13207, in mot., sui limiti alla possibilità di dequalificazione da parte della contrattazione collettiva). Ora, nella specie, l'art. 53, comma 2, del CCNL del 26 novembre 1994 - cui la stessa legge n. 71 del 1994 rinvia - prevede espressamente (vedi controricorso, pag.5 e 6) che: "ferme restando le declaratorie di cui sopra (area di base, area operativa, area quiadri di 2^ e di 1^ livello) fino alla data sopra indicata (15 febbraio 1995) le parti potranno stipulare accordi integrativi al presente CCNL, volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti".
L'accordo integrativo del 23 maggio 1995 stabilisce invece che:
"L'inquadramento nella nuova area operativa degli appartenenti alla ex 4^ categoria, di qualunque qualifica, può avvenire soltanto in presenza della idoneità degli interessati allo svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area. Fanno eccezione quei lavoratori che - pur sussistendo un loro accertato stato di inidoneità a una delle mansioni ascritte all'Area Operativa - siano in grado di svolgere e di fatto svolgono da data antecedente a quella di entrata in vigore del Contratto, mansioni di ripartizione delle corrispondenze e pacchi e/o di personale viaggiante o di recapito. Parimenti fanno eccezione quei lavoratori che a causa di infortunio in servizio o in riconosciuta malattia professionale siano stati anche dichiarati idonei ed i portatori di handicap nei limiti della tutela di legge, nonché i soggetti a patologie di particolare gravità di cui all'art.18 del CCNL, primo comma". Il personale proveniente dalle qualifiche della ex 4^ categoria che risultasse formalmente inidoneo alle mansioni ascritte all'Area Operativa verrà informato che sarà inquadrato nell'Area di Base, a meno che non presenti certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni ascritte all'Area Operativa ed all'effettuazione delle turnazioni...".
Tanto premesso, è fondata la censura attinente ai denunciati vizi della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimità dell'inquadramento del dipendente nell'area di base. Ed invero il Tribunale avrebbe dovuto considerare: che il AM, proprio perché appartenente alla 4^ categoria, aveva diritto secondo la previsione del richiamato accordo integrativo, ad una sorta di inquadramento automatico nella nuova area operativa di livello superiore;
che era eventualmente nullo per violazione della disposizione inderogabile dell'art. 2103 c.c. l'ulteriore patto richiedente un giudizio di idoneità successivo all'assunzione, per di più nei confronti di un soggetto assunto obbligatoriamente, ai sensi della legge n. 482 del 1968; che in seguito all'esito negativo di detta valutazione, l'inserimento nell'area di base da parte delle Poste Italiane s.p.a. - con compiti di apertura di porte (ricorso, pag. 6) - aveva pacificamente comportato la dequalificazione delle mansioni in origine assegnate con sicuro pregiudizio sul piano economico.
Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001