Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 220
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Mentre gli atti negativi di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato giurisdizionale ammesso dall'art. 113 Cost. contro gli atti della p.a., trattandosi di atti provenienti da un organo estraneo all'apparato della p.a., emanati nell'esercizio di una funzione imparziale, svincolata dall'indirizzo politico e amministrativo del Governo, è invece impugnabile l'atto con il quale l'Amministrazione, dando comunicazione all'interessato del rifiuto di registrazione, si adegui al rifiuto e sostanzialmente ritiri l'atto sottoposto al controllo; in tal caso il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità dell'atto impugnato, può indirettamente apprezzare la fondatezza delle ragioni opposte alla registrazione dell'atto sottoposto al controllo, senza con ciò eccedere dai limiti posti all'esercizio del proprio potere giurisdizionale. (Fattispecie nella quale un magistrato amministrativo aveva chiesto, dinanzi al giudice amministrativo, il riconoscimento del proprio diritto all'allineamento stipendiale, sul rilievo che il provvedimento a lui favorevole adottato in sede amministrativa non aveva conseguito la propria efficacia).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 220
    Data del deposito : 25 maggio 2001

    Testo completo