Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Mentre gli atti negativi di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato giurisdizionale ammesso dall'art. 113 Cost. contro gli atti della p.a., trattandosi di atti provenienti da un organo estraneo all'apparato della p.a., emanati nell'esercizio di una funzione imparziale, svincolata dall'indirizzo politico e amministrativo del Governo, è invece impugnabile l'atto con il quale l'Amministrazione, dando comunicazione all'interessato del rifiuto di registrazione, si adegui al rifiuto e sostanzialmente ritiri l'atto sottoposto al controllo; in tal caso il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità dell'atto impugnato, può indirettamente apprezzare la fondatezza delle ragioni opposte alla registrazione dell'atto sottoposto al controllo, senza con ciò eccedere dai limiti posti all'esercizio del proprio potere giurisdizionale. (Fattispecie nella quale un magistrato amministrativo aveva chiesto, dinanzi al giudice amministrativo, il riconoscimento del proprio diritto all'allineamento stipendiale, sul rilievo che il provvedimento a lui favorevole adottato in sede amministrativa non aveva conseguito la propria efficacia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente ff. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNATONIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio, MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende come per legge;
- ricorrenti -
contro
TO NC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, presso il prof. avv. Pietrangelo Jaricci, che lo rappresenta e difende con il prof. avv. Salvatore Raimondi in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Anna Alterio di Cecina in data 3 marzo 2000 (Rep. n. 62.330);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 337/99 del 13 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2000 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato De Stefano e il prof. avv. Raimondi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
1 - Con ricorso notificato il 3 dicembre 1993, il dott. Antonio AN, magistrato amministrativo con qualifica di primo referendario nominato in ruolo con decorrenza dal 6 novembre 1989, chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia il riconoscimento del diritto all'allineamento del proprio trattamento retributivo a quello attribuito ad altri colleghi con minore anzianità di ruolo (dottori EZ e AN) e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento degli emolumenti arretrati.
Deduceva il ricorrente che l'Amministrazione, in epoca antecedente al luglio 1992, aveva già riconosciuto la fondatezza di tale pretesa, adottando il provvedimento richiesto, che non era stato tuttavia registrato dalla Corte dei Conti.
1.1 - Il ricorso era accolto, sul rilievo che il divieto posto dall'art. 2, quarto comma, d.l. 11 luglio 1992, 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e interpretato autenticamente dall'art. 7, settimo comma, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) all'adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale, a partire dalla sua entrata in vigore, non era applicabile nel caso di specie, poiché il provvedimento era stato adottato prima dell'11 luglio 1992 (per l'esattezza, il 1^ agosto 1991).
1.1.1 - La sentenza era appellata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del Tesoro, ponendo in evidenza:
- che il provvedimento di allineamento stipendiale alla data di entrata in vigore del d.l. 333/92 non si era ancora perfezionato, non avendo superato la fase di controllo;
- che, comunque, il rifiuto del visto, da parte della Corte dei Conti, era stato fondato sulla considerazione che il trattamento retributivo goduto dai dottori EZ e AN trovava il suo presupposto in situazioni di carattere personale e non poteva, quindi, essere esteso al ricorrente.
1.2 - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza parziale del 25 maggio 1998, respingeva il primo motivo di gravame, ribadendo che, per decidere dell'applicabilità del divieto posto dall'art. 2, secondo comma, d.l. 333/92, doveva aversi riguardo solo al momento in cui era stata espressa la determinazione volitiva dell'organo deliberante e che, pertanto, doveva escludersi che la delibera adottata dalla Presidenza del Consiglio nei confronti del AN fosse illegittima, dal momento che essa era stata adottata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina.
1.2.1 - Con la stessa sentenza era disposta l'acquisizione della "integrale" documentazione amministrativa relativa al provvedimento in questione, al fine di accertare:
- se, a seguito, della mancata registrazione, esso fosse stato, o meno, ritirato da parte dell'Amministrazione interessata;
- s'e, e in quale data, fosse stata data "legale" comunicazione all'interessato dell'atto di diniego del visto e della registrazione di detto decreto.
1.2.2 - La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 19 novembre 1998, precisava di "non aver mai provveduto al ritiro formale del provvedimento ... e, quindi, di non aver mai notificato il [suo] ritiro".
1.3 - Quindi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenza definitiva del 13 luglio 1999, respingeva anche il secondo motivo di gravame, statuendo che il trattamento retributivo goduto dal dottor AN non aveva carattere "personale" e poteva, quindi, essere esteso al dottor AN, che fruiva di una "posizione di status" analoga.
1.4 - La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Tesoro chiedono la cassazione di quest'ultima sentenza con un unico motivo di ricorso. Il AN resiste.
Motivi della decisione
2 - Le Amministrazioni ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e segg., r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;
dell'art. 1 e segg. d.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655; dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 - censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato che il Tribunale amministrativo, riconoscendo la legittimità dell'allineamento stipendiale richiesto dal dr. AN aveva "sostanzialmente" censurato Fatto di controllo negativo della Corte dei conti in sede di registrazione del provvedimento adottato in tal senso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esorbitando dai suoi poteri.
2. 1 - La censura è infondata.
Come è stato evidenziato in narrativa, il ricorso a suo tempo presentato dal dottor AN e accolto nelle sedi di merito non era in alcun modo incentrato sulla deliberazione della Corte dei conti che aveva negato il "visto". Esso era, infatti, semplicemente diretto ad ottenere dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, il riconoscimento del diritto "a conseguire l'allineamento stipendiale sul più favorevole trattamento economico riconosciuto a colleghi aventi la medesima qualifica ed una stessa o minore anzianità, con la conseguente condanna dell'amministrazione alò pagamento degli emolumenti arretrati". Riconoscimento che non era stato ottenuto in sede amministrativa, in quanto il provvedimento adottato dalla presidenza del Consiglio non aveva ottenuto il "visto" e la "registrazione" della Corte dei conti e non era quindi divenuto operante.
Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, l'Amministrazione si era opposta all'accoglimento di tale pretesa, richiamandosi esclusivamente al disposto dell'art. 2, quarto comma, d.l. n. 333/92, cit. che, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 7, settimo comma, d.l. 384/02, cit., deve intendersi nel senso che dalla data della sua entrata in vigore "non possono essere più adottati provvedimenti di allienamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992".
Tale tesi venne disattesa dal Tribunale amministrativo che riconobbe la fondatezza del ricorso (retro, p. 1. 1).
L'appello dell'Amministrazione si articolava in due motivi diretti, da un lato, a ribadire l'applicabilità delle nuove (e più restrittive) disposizioni al provvedimento di allineamento stipendiale adottato il 1^ agosto 1991, in base al rilevo che alla data della loro entrata in vigore (11 luglio 1992) esso non poteva dirsi ancora perfezionato, non avendo ancora superato la fase di controllo;
dall'altro ad affermare, che, comunque, il "visto" e la registrazione erano stati negati dalla Corte dei conti per una ragione diversa e, precisamente, per la considerazione che il più elevato trattamento retributivo fruito dai colleghi del ricorrente era da ritenersi "personale" e, come tale, non estensibile a tale soggetto.
3 - Il Consiglio di giustizia amministrativa ha dichiarato l'infondatezza di entrambi i motivi di gravame con due distinte pronunzie, emesse nella stessa causa (retro p. 1.2 - 1.3). In ordine al secondo punto, oggetto di specifica considerazione in questa fase di giudizio, la sentenza impugnata nega che il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente fosse inammissibile, ponendo in evidenza:
- che l'Amministrazione non aveva mai provveduto al ritiro dell'atto sottoposto al controllo e che non poteva quindi addebitarsi al ricorrente "di aver eluso l'onere dell'impugnazione di alcun ... provvedimento od atto pregiudizievole";
- che, in quella sede, era devoluta al giudice amministrativo la cognizione di tutti i presupposti dell'esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente, nei limiti del principio di correlazione della pronuncia con i dati di fatto dedotti dalle parti.
Ciò posto, essa afferma che, contrariamente a quanto ritenuto in sede di controllo, la posizione retributiva invocata come parametro di raffronto dal ricorrente non poteva essere qualificata come "personale" e, come tale, a lui non estensibile.
4 - Orbene, deve escludersi che, così decidendo, la Corte dei conti abbia travalicato i limiti esterni posti alla sua giurisdizione. È vero, infatti, che gli atti (negativi) di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato giurisdizionale ammesso dall'art. 113 Cost. contro gli atti della p.a., trattandosi di atti provenienti da un organo estraneo all'apparato della p.a., emanati nell'esercizio di una funzione imparziale, svincolata dall'indirizzo politico e amministrativo del governo (Cass. 23 novembre 1974, n. 3806; 8 ottobre 1979, n. 51, 86; Cons. Stato, IV Sez., 20 maggio 1996, n. 636, 8 ottobre 1996, , n. 1089). Ma questo non toglie che sia impugnabile l'atto con il quale l'Amministrazione, dando comunicazione all'interessato del rifiuto di registrazione, si adegui al rifiuto e sostanzialmente ritiri l'atto sottoposto al controllo e che, valutando la legittimità di tale atto, il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità dell'atto impugnato, possa (indirettamente) apprezzare la fondatezza delle ragioni opposte alla registrazione dell'atto sottoposto al controllo, senza con ciò eccedere dai limiti posti all'esercizio del proprio potere giurisdizionale (Cass. 3806/76, cit.; 5186/79, cit.) Nel caso di specie l'atto sottoposto a controllo non era stato ritirato (retro, p. 1.2.2) e l'interessato si era quindi limitato a chiedere, in via giurisdizionale, il riconoscimento del proprio diritto, dal momento che il provvedimento a lui favorevole adottato in sede amministrativa non aveva conseguito la propria efficacia. E davvero non si comprende perché il giudice amministrativo, riconoscendo la fondatezza di tale pretesa, abbia travalicato i limiti esterni della propria giurisdizione, se si considera che, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, egli aveva il compito di verificare l'esistenza di tutti i presupposti del diritto fatto valere dal ricorrente, entro i limiti delle richieste e dei fatti dedotti dalle parti (retro, p. 3)
Il ricorso deve essere quindi respinto, riconoscendosi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Condanna le Amministrazioni ricorrenti alla rifusione delle spese in solido tra loro, liquidando gli onorari in L. 3 .000.000, e le spese in L. 80.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001