Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la "causa petendi" della relativa domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12544 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TT ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8499/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 03/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 luglio 1999 ER OT proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 778/98/A del 20 maggio 1999, emessa dal Prefetto di Torino in seguito all'accertamento della violazione degli artt. 93 e 100 C.d.S.. La Prefettura di Torino depositava documentazione. All'udienza del 17 novembre 1999 il giudice onorario del Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza di cui sopra. Ha proposto ricorso per Cassazione la Prefettura di Torino formulando un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 184 c.p.c.; degli artt. 203 e 204 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
degli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Da un lato, infatti, l'opposizione sarebbe stata accolta unicamente sulla base di un motivo che non era stato dedotto, dall'altro lato il g.o.t. non avrebbe minimamente preso in considerazione ne' motivato in ordine alla richiesta di riunione del procedimento a quelli già pendenti avanti altri due giudici, procedimenti con i quali sussistevano evidenti ragioni di connessione.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono. Se, infatti, il provvedimento relativo alla mancata riunione dei procedimenti sfugge al sindacato del giudice di legittimità (trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria, e non decisoria: cfr., tra le altre, Cass. 20 luglio 2001, n. 9906; Cass. 20 giugno 2000, n. 7377;
Cass. 16 settembre 1995, n. 9785), risulta per contro dagli atti processuali del giudizio di primo grado (atti che la Cassazione ha la possibilità di esaminare essendo il vizio denunciato relativo ad "errores in procedendo") che l'opposizione proposta dal OT è stata accolta sulla base di un motivo non dedotto e, cioè, la tardività dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto ex artt. 203 e 204 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Come puntualmente osservato dalla ricorrente, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6889 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice dell'opposizione non può
rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono "causa pretendi" della relativa domanda. Sulla base di questo considerazioni - che si riconducono ad un orientamento ormai costante di questa Corte dopo la sentenza a Sezioni Unite del 19 aprile 1990, n. 3271 - appare dunque evidente, nel caso di specie, la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003