Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
La notificazione della citazione a giudizio nelle forme indicate dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., e quindi mediante deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., nel caso in cui dagli atti risulti il domicilio reale dell'imputato, determinato ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen. dalla precedente notifica di un diverso atto del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2006, n. 19984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19984 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/05/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 546
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 026256/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG RI N. IL 14/11/1974;
avverso SENTENZA del 30/01/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI ALESSANDRO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NO ZI, imputato del delitto di cui all'art. 648 c.p. (accertato in Genova, nel gennaio 1995, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale), ricorre per l'annullamento della sentenza 30.01.03 della Corte di Appello di Genova, confermativa della sentenza 24.11.98 del Pretore di Genova, che lo riteneva colpevole del reato ascrittogli (ricettazione di assegno bancario) e Io condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi due di reclusione e L.
1.200.000 di multa, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e):
1 - la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179, 185, 161, 601 c.p.p.; 2 - la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla pena inflitta, quanto alla misura eccessiva, al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito. In data 01.07.96 l'ufficiale giudiziario notificava all'imputato il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore mediante consegna della copia a mani della madre convivente, in sua precaria assenza, nella residenza di via Piacenza, in Genova. Nell'atto notificato era contenuto l'avvertimento che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni sarebbero state eseguite per l'imputato nel luogo in cui il decreto veniva notificato (domicilio determinato, ex art. 161 c.p.p., comma 2). Il processo si svolgeva in contumacia dell'imputato: in data 21.01.99 l'ufficiale giudiziario si recava in via Piacenza per notificare all'imputato l'estratto della sentenza pretorile di condanna e, come risulta dal relativo verbale, non trovando il destinatario, raccoglieva informazioni secondo cui l'NO si era trasferito da quasi un anno in altra località.
Il pretore disponeva ricerche presso l'ufficio comunale dell'anagrafe di Genova al seguito delle quali, con nota di trasmissione del 29.09.99, il cancelliere rimetteva all'ufficiale giudiziario la copia da notificare, con espressa indicazione della nuova residenza dell'imputato in via Bernardini, a Genova, dove l'estratto contumaciale fu consegnato a mani della madre convivente in data 11.10.99, come da relata di notifica.
A seguito di appello del difensore, il decreto di citazione per il giudizio davanti alla Corte di Appello di Genova venne notificato all'imputato al vecchio indirizzo di via Piacenza: dal relativo verbale in data 22.11.02 risulta che l'ufficiale giudiziario, dopo due accessi, non aveva trovato ne' il notificando ne' altra persona abilitata a ricevere l'atto ed era ricorso alla procedura di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 (affissione dell'avviso, deposito della copia alla casa comunale, raccomandata con ricevuta di ritorno):
rimasta inevasa la consegna al destinatario, il plico era stato restituito dall'ufficio postale alla Corte territoriale, dopo il periodo di compiuta giacenza. Il giudizio di impugnazione si svolgeva in contumacia dell'imputato, con la partecipazione al dibattimento del difensore, il quale non sollevava eccezioni in ordine alla vocatio in jus dell'imputato.
Nell'intestazione della copia della sentenza di appello notificata per estratto all'imputato compare la residenza di via Piacenza, corretta ("anzi") in via Bernardini.
Dal verbale di notificazione in data 19.02.03 di detta sentenza risulta che l'ufficiale giudiziario si era recato al vecchio indirizzo, dove reperiva informazioni circa il trasferimento dell'imputato, ignorandosi il nuovo recapito, e poi si era recato all'"indirizzo indicato in atti" (logicamente, via Bernardini) dove, in data 21.03.03, provvedeva alla consegna dell'atto a mani del padre convivente dell'NO. Nel ricorso, il difensore rappresenta che in data 09.11.99 era stata depositata nella cancelleria del Pretore la nomina del difensore per il grado di appello, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore nominato, atto dal quale risultava la residenza dell'NO in via Bernardini;
ai fini della notifica degli atti del processo, la dichiarazione personale dell'imputato di un nuovo domicilio può essere effettuata nell'atto di nomina del difensore, se ne risulta il regolare deposito (cfr. Cass. 13682/98 rv 212085). In altri termini, la manifestazione di volontà dell'imputato, che non richiede formule particolari, può essere dedotta per implicito dall'indicazione del proprio domicilio, seppure contenuta in un atto con finalità diverse come la nomina del difensore, purché nel rispetto delle condizioni relative all'autenticazione della sottoscrizione e del deposito previste, per il domicilio dichiarato, dagli artt. 161, 162 c.p.p.. Peraltro, nel caso in esame, la dichiarazione di domicilio è successiva e coincide nel suo contenuto con il domicilio determinato dalla precedente notifica di atti del processo. Sostiene il ricorrente che la errata notificazione della citazione per il giudizio di appello, mai ricevuta dall'appellante, ha determinato la mancata conoscenza della data del processo da parte dell'imputato, la violazione del diritto di difesa dello stesso, la conseguente nullità del decreto di citazione, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, degli atti conseguenti e della sentenza (art. 185 c.p.). Osserva il Collegio che, seppure una diversa modalità di notificazione non integra necessariamente un'ipotesi di omissione della notificazione rilevante ai fini dell'art. 179 c.p.p., e può dar luogo ad una nullità a regime intermedio, non deducibile, se non sollevata tempestivamente nel giudizio, perché si è verificata in un atto antecedente al giudizio (arg. ex art. 180 c.p.p.), in caso d'inidoneità della notificazione a determinare, in astratto o in concreto, la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, la nullità è assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (SU 119/05, Palumbo, rv 229540). Una tale situazione si è verificata nel caso in esame.
Infatti l'ufficiale giudiziario è ricorso a un modo alternativo alla consegna a mani proprie, ma incompiuto, non avendo accertato se la notifica era divenuta impossibile per l'avvenuto trasferimento del destinatario, dandone conto a verbale (Cass. 8757/05 rv 231041). Il trasferimento della residenza, e non una precaria assenza del destinatario dal suo domicilio, se accettabile dall'ufficiale giudiziario che procede alla notifica tramite gli atti del processo o aliunde (Cass. 2778/00 rv 216232), non consente al medesimo di ricorrere alle formalità previste dalla legge per il caso di precaria assenza del destinatario, di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 (e, per la giacenza, dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 3, 4:
C. Cost. ord. 24.04.00 n. 111), ma impone al medesimo di procedere ad una nuova notifica presso il domicilio effettivo, ai sensi dell'art. 157 c.p.p.. Con la conseguenza che, se l'ufficiale notificante viene subito a conoscenza della diversa ed effettiva residenza dell'imputato e lo indica nella relata, o se il luogo del domicilio diverso risulta dagli atti del processo (Cass. 11478/97 rv 209219; nel caso in esame, a seguito di ricerche disposte dal giudice che procede), non solo legittimamente la notificazione avviene presso tale ultima residenza (Cass. 23668/05 rv 231907), ma doverosamente deve essere quivi rinnovata a norma dell'art. 157 c.p.p., in modo da assicurare all'imputato l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto, tale essendo lo scopo primario della notificazione e, comunque, perché in tal senso dispone la legge, dove attribuisce al domicilio determinato la medesima efficacia del domicilio dichiarato o eletto (art. 163 c.p.p., art. 162 c.p.p., comma 2). In sintesi, da un lato, la comunicazione formale dell'imputato ex art. 162 c.p.p., comma 1, è sostituita e resa superflua dai dati già confluiti nel processo, vale a dire dal buon esito della notificazione di atti precedenti, dall'altro l'utilizzo dei dati acquisiti al processo si pone come presupposto ineludibile della certezza legale che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto che lo riguarda, al fine di poter esercitare i diritti personali di impugnazione e di intervento nel processo, a pena di nullità assoluta e insanabile della notificazione per inidoneità a conseguire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (art. 171 c.p.p., lett. h), art. 178 c.p.p., lett. c)).
Nè può attribuirsi presuntivamente la conoscenza dell'atto in capo all'imputato perché notificato al difensore, sulla base di un dovere di comunicazione naturalmente contenuto nel rapporto fiduciario, trattandosi di una circostanza che non può essere accertata all'autorità giudiziaria procedente perché estranea al procedimento e in sè contraddittoria al sistema delle notifiche dirette alla persona dell'imputato, come delineato nel codice di rito. Deve quindi enunciarsi il principio di diritto per cui la notificazione ex art. 157 c.p.p., comma 8, della citazione a giudizio dell'imputato è affetta da nullità insanabile ove sia deducibile dagli atti il domicilio reale, determinato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 2, ultima parte, dalla precedente notifica all'imputato stesso di un diverso atto del procedimento.
La sentenza è pertanto annullata, per consentire un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006