Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6303 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 06 3 0 3 /02 RE PUB BLICA ITALIANA LA CARTE SUPR DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.20301/99Dott. Vincenzo Mileo ་་ Bruno D'Angelo Consigliere " Rep. " Mario Putaturo Donati V. " Cron. 18192 " Donato Figurelli 11Celentano Ud.28/2/102 "1 Attilio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- SUL LAVORO - tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre n.144,presso gli avv. Antonino Catania e PP De Ferrà, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
US DI CO,elett.dom.in Roma, via Cola di Rienzo n.28, presso lo studio dell'avv.Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
885 1 RESISTENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in 107 data 26 gennaio 1999, n.58 (R.G.N.215/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/2/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Rita Raspanti,per delega;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso:in via preliminare per l'acquisizione dell'atto della perizia;
comunque per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PP Di IS conveniva davanti al Pretore del lavoro di Nola 1':'INAIL e, deducendo di avere contratto una ipoacusia bilaterale, a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa di operaio addetto al reparto stampaggio,con riduzione permanente della capacità lavorativa e che l'Istituto aveva disatteso ogni istanza, all'esito dell'espletamento del procedimento amministrativo, chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale. Nella resistenza del convenuto il Pretore, con sentenza del 27 gennaio 1997, accoglieva la domanda. Avverso la decisione proponeva gravame 1'INAIL che negava l'esposizione al rischio dell'otopatia da rumore del Di IS 1 deducendo che il consulente tecnico d'ufficio,designato in primo 2 punto elementi di giudizio grado, non aveva evidenziato sul professionale la malattia del sufficienti per qualificare come lavoratore.Con sentenza del 26 gennaio 1999 il Tribunale locale, nel rigettare l'appello, confermava la pronuncia pretorile rilevando che la consulenza tecnica espletata -la quale, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto, era metodologicamente corretta ed immune da vizi logici - aveva dell'esame audiometrico effettuato sulevidenziato, all'esito paziente, la presenza di rilevante impoacusia nonché la compatibilità della malattia riscontrata con l'esposizione al rumore. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato ha depositato procura.All'udienza di discussione il difensore dell'Istituto ha prodotto copia della sentenza impugnata notificata. MOTIVI DELLA DECISIONE viene all'esame la questione della Preliminarmente tempestività dell'impugnazione dell'INAIL. Per la decorrenza del termine per ricorrere per cassazione, occorre fare capo alla regola generale dell'art.326 c.p.c. secondo cui,come momento iniziale,ha da valere soltanto la notificazione della sentenza quale atto tipico idoneo a sollecitare l'eventuale esercizio del diritto di impugnazione. Orbene, nel caso di specie,il difensore dell'INAIL ha di discussione copia della sentenza deldepositato all'udienza Tribunale di Nola notificata, su iniziativa del Di 3 IS, all'Istituto presso il procuratore costituito nel detto giudizio, avv.A. Franzese, nel suo studio in Napoli al Centro 21 Direzionale,is. F4,a mani del portiere che ha sottoscritto il giugno 1999. Rispetto a tale data di notificazione che è valida - ai sensi dell'art.330,primo comma,c.p.c., ai fini del decorso dei termini di impugnazione, perché effettuata nel domicilio reale del procuratore costituito, in difetto della dichiarazione della parte nell'atto di notificazione della sentenza della sua residenza 0 il ricorso per cassazione è stato però -del domicilio eletto tardivamente notificato il 26 ottobre 1999 e cioè oltre il termine di giorni sessanta di cui all'art. 325, ultimo comma,c.p.c. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese del presente giudizio poiché la controparte che ha depositato procura non è comparsa all'udienza di discussione.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso;
nulla per leLa Corte dichiara spesedel presente quidizio – Roma, 28 febbraio 2002 M ere D a 5. Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Milco Sell O L A L S IL CANCELLIERE O E B P Depositato in Cancolieria I S D A ' oogi. =3 MBG 2007 L A 3 L 7 E . A 9 D S D D IL CANCELLIER E ll , O T O T N T R E I T S R S E I I A G D L E L Pu O R E D