Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 18465
CASS
Sentenza 1 febbraio 2006

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La nuova e più favorevole disciplina in tema di sospensione condizionale della pena detentiva non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (art. 163 cod. pen., così come modificato dalla L. 13 giugno 2004 n. 145), non può essere chiesta né concessa in sede esecutiva in relazione a una sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004, ostandovi il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. e il divieto di applicazione analogica delle norme concernenti i poteri di intervento "in executivis" sul giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di concessione, in sede esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena - formulata alla luce della sopravvenuta L. 13 giugno 2004 n. 145, modificativa dell'art. 163 cod. pen. in relazione alla pena di due anni di reclusione ed euro ottomila di multa applicata all'imputato per il delitto di continuata violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 con sentenza pronunziata ex art. 444, divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 18465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18465
    Data del deposito : 1 febbraio 2006

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