Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
La nuova e più favorevole disciplina in tema di sospensione condizionale della pena detentiva non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (art. 163 cod. pen., così come modificato dalla L. 13 giugno 2004 n. 145), non può essere chiesta né concessa in sede esecutiva in relazione a una sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004, ostandovi il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. e il divieto di applicazione analogica delle norme concernenti i poteri di intervento "in executivis" sul giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di concessione, in sede esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena - formulata alla luce della sopravvenuta L. 13 giugno 2004 n. 145, modificativa dell'art. 163 cod. pen. in relazione alla pena di due anni di reclusione ed euro ottomila di multa applicata all'imputato per il delitto di continuata violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 con sentenza pronunziata ex art. 444, divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 18465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18465 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 358
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 021790/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AS N. IL 30/01/1962;
avverso ORDINANZA del 17/03/2005 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Paolo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Iannelli M. (conformi). OSSERVA
Con sentenza irrevocabile del 22.7.2003 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato a GN AS Silvio, sull'accordo delle parti, la pena di due anni di reclusione e 8.000 Euro di multa per continuata violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Sopravvenuta la L. 13 giugno 2004, n. 145 - che, modificando l'art. 163 c.p., consente ora la sospensione condizionale della pena detentiva non superiore a due anni anche se congiunta a pena pecuniaria - l'interessato ha chiesto al giudice dell'esecuzione tale beneficio, ritenendosi meritevole perché incensurato e a seguito del riconoscimento in sentenza delle attenuanti generiche e di quella dell'utile collaborazione (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7). La domanda è stata respinta con l'ordinanza in epigrafe.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, con illogica motivazione. Richiama al proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, quando ne sopravvengano i presupposti, anche, al di fuori delle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ricorrendo la medesima "ratio" di consentire l'esame di situazioni che il giudice della cognizione non aveva potuto considerare. Nè all'accoglimento dell'istanza era di ostacolo la pronuncia della sentenza a seguito di patteggiamento, poiché lo scopo dell'ampliamento del beneficio era proprio quello di incoraggiare il ricorso a riti alternativi. D'altra parte, una più restrittiva interpretazione dell'art. 671 c.p.p. determinerebbe ingiustificata disparità di trattamento, ponendosi in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui è espressione l'art. 3 Cost. Il ricorso è infondato. La situazione rappresentata ricade infatti sotto la previsione dell'art. 2 c.p., comma 3, trattandosi non di abolizione del reato, ma soltanto di più favorevole disciplina dell'illecito penale. In tal caso si applica la disposizione più favorevole al reo, "salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"; insuperabile condizione ostativa che appunto ricorre nella fattispecie. Nè la norma contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto diretta a regolare la successione di leggi nel tempo attraverso un equilibrato contemperamento del principio del "favor rei" e di quello della certezza delle situazioni giuridiche. La giurisprudenza costituzionale è infatti costante nell'affermare che ogni disciplina transitoria, nel regolare l'attuazione nel tempo di un trattamento differenziato rispetto al passato voluto del legislatore, è censurabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza, e che il principio dell'irrevocabilità dei provvedimenti che esauriscono definitivamente il giudizio - il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito - è espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale (su quest'ultimo punto cfr., ad es., le sentenze n. 294 del 1995 e 224 del 1996). Sul piano processuale il generale principio dell'intangibilità del giudicato incontra delle limitazioni attraverso interventi "extra ordinem", in casi limite, del giudice della cognizione (impugnazioni straordinarie) o di quello dell'esecuzione (riconoscimento della continuazione, purché non esclusa dal giudicato, e rideterminazione della pena;
revoca di condanne in caso di "abolitio criminis" o dichiarazione di incostituzionalità di norme incriminatrici;
provvedimenti "conseguenti" a tali facoltà, eventualmente estesi alla sospensione condizionale di pene - cfr. in proposito la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in proc. Catanzaro, c.c. 20.12.2005). L'estensione per analogia dei poteri di intervento "in executivis" sul giudicato incontra però un ostacolo invalicabile nel divieto di applicazione analogica delle norme che fanno eccezione a regole generali (art. 14 preleggi). Per ciò che riguarda in particolare la concessione di benefici soggetti a valutazione discrezionale, come la sospensione condizionale, va aggiunto che l'ordinamento processuale vigente non prevede mai il diretto intervento del giudice dell'esecuzione sul giudicato, ma lo consente soltanto quando "consegue" ad altra delle funzioni attribuitegli dalla legge, nell'ambito di un esame complessivo della situazione esecutiva. Tanto meno un intervento direttamente modificativo di una sentenza irrevocabile può essere consentito quando questa recepisca l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti;
in tal caso, infatti, la concessione di un beneficio non richiesto ne' assentito farebbe cadere l'accordo di cui la sentenza costituisce mera ratifica.
Il ricorso va perciò respinto, previo riconoscimento della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1^ febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006