Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L Aula 'B' 7 L 3 O . B N A E D , 1 - 00 8 3 9 /03 E E C N O A I P Z I A R T 2 S I . G 1 E 9 R S 3 A E O D 6 E 4 T . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T N E T . S Oggetto T R E A IS RISARCIMENTO DANNI ( SEZIONE TERZA CIVILE Ida RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 22409/01 Cron. 1741 Dott. Paolo - Consigliere VITTORIA - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 05/11/02 Consigliere C.C. Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASTEUR 77, presso lo studio dell'avvocato MARIO CORLETO, difeso dall'avvocato ENZO SARLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IG TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCINAZZO ROMANO 33, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TOMEO, difeso dagli avvocati PIERVITO BARDI, CINZIA CROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 220/01 del Giudice di pace di 2084 -1- POTENZA, emessa e depositata il 24/05/01 (R.G. 1636/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- 3 La Corte Premesso che il Giudice di pace di Potenza, con la sentenza depositata il 24 maggio 2001, ha accolto la domanda proposta da IG LL
contro
AT IA per il risarcimento del danno subito il 27 ottobre 2000 dalla propria autovettura, avendo il giudicante ritenuto provato il fatto come esposto dall'attore: questi, mentre a bordo della propria autovettura, percorreva una strada provinciale, "in prossimità di una curva vide spuntare, improvvisamente, sulla sede stradale un cavallo di colore rossiccio, con una coda alla cui estremità vi era un masso di notevoli dimensioni. L'animale attraverso repentinamente la carreggiata e fece entrare in collisione il masso con la propria autovettura"; Premesso che il IA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui il IG ha resistito con controricorso;
Ritenuto che
il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perché essa non indica, nel dispositivo, la somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento dei danni, è manifestamente infondato, in quanto il dispositivo della sentenza va integrato con la motivazione che lo precede, ove il Giudice di pace ha determinato i danni subiti dall'attore nella somma (chiesta nella domanda) di L.2.000.000, onde non è dubbio l'ammontare del danno liquidato dalla sentenza impugnata, di cui non sussiste pertanto la denunziata nullità;
Ritenuto che
il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce "motivazione insufficiente e contraddittoria", è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è correttamente motivata, richiamando essa sia la "relazione di servizio dei carabinieri" (da cui risulta che "il IA si assumeva la responsabilità dell'accaduto"), sia le dichiarazioni rese dalle due testimoni IA DO CA e IA NA IA, "cugine del convenuto", le quali hanno potuto confermare quanto esposto dall'attore "perché all'atto dell'incidente queste si sono trovate a transitare, in senso inverso all'autovettura dell'attore" ed hanno anche "confermato che il masso non poteva essere evitato"; tale motivazione, da un lato, non è contraddittoria, dall'altro, non è insufficiente, limitandosi il ricorrente a contrapporre agli elementi probatori in essa indicati la tesi che il masso trasportato sulla strada dal cavallo del IA poteva essere evitato, tesi espressamente presa in esame ed esclusa dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, il quale pertanto ha implicitamente valutato non necessaria la ARTT. 46 ES (IST.NE consulenza tecnica chiesta dal convenuto per accertare detta evitabilità del masso;
Ritenuto, perciò, che il ricorso va rigettato perché manifestamente infondato, e che il ricorrente va condannato a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a a favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in i r Euro. 16.5.8. e l l 0 8 . 2 8 . 1 1 dei quali Euro 500 (cinquecento) per onorari. e 0 c o l i n E a R Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. t S E C I a i L n r i L a Il Presidente Il Relatore-Estensore E M a C t a , a N s i t i s A Ernests про . g t s C t g o o o L D I p e D 4