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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 12060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12060 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. ricorso proposto da: Tribunale di Cassino con ordinanza del 20/10/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, StefanoTocci, il quale ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Cassino, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino rimetteva a questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. la questione concernente la competenza per territorio sui reati oggetto del proc. pen. n. 1798/2019 RGNR. Rilevava che nel procedimento erano contestate come commesse in continuazione tre fattispecie di reato: capo a) art. 61 c. 1 n. 7, 81 cpv, 110, 646 comma 2 c.p.; capo b) artt. 81 cpv, 110 e 515 cod. pen.; capo c) artt. 81, 110, 432 cod. pen. Trattandosi di reati connessi, ai sensi dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen., la competenza era stata individuata dal Pubblico Ministero con riferimento al reato più grave, individuato, secondo il disposto dell’art. 16, comma 3 cod. proc. pen., in quello con la pena più elevata che, al momento della richiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023), era quello sub a) ovvero l’appropriazione indebita. Nelle more del processo, interveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, la quale dichiarava l’illegittimità costituzionale Penale Sent. Sez. 1 Num. 12060 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/02/2026 del comma 1 dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a 5 anni” anziché “fino a 5 anni”. Per effetto di tale pronuncia, i limiti edittali del reato in questione sono, ora, “da 15 giorni a 5 anni di reclusione”, con la conseguenza che il reato più grave è quello di cui all’art. 432 cod. pen. Nel decidere sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa in udienza preliminare, il GUP osservava che la competenza va determinata con riferimento al momento in cui è stata esercitata l’azione penale, non potendo influire i successivi mutamenti normativi. L’eccezione veniva riproposta in dibattimento, in sede di questioni preliminari, e il giudice monocratico riteneva di dover sottoporre la questione a questa Corte ex art. 24-bis cod. proc. pen. Osservava che la modifica della pena edittale era conseguente non ad una innovazione normativa, bensì ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha efficacia ex tunc.
Per questi motivi
, doveva ritenersi che la pena da prendere in considerazione fosse quella successiva alla pronuncia e che, essendo stata sollevata tempestivamente nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., l’eccezione di incompetenza non poteva ritenersi preclusa ed andava decisa sulla base della pena vigente all’esito dell’intervento della Corte. Ciò comportava che reato più grave era quello contestato ex art. 432 cod. pen. Poiché la competenza si determina con riferimento al luogo di consumazione del reato, e poiché la fattispecie di pericolo di cui all’art. 432 cod. pen. si consuma nel momento in cui si pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, il luogo di consumazione andava individuato in quello nel quale erano state caricate le bombole sulle navi dirette in Sardegna ovvero nel porto di imbarco. Osservava che tale luogo era noto per uno degli episodi, individuato nel porto di Salerno, mentre non si evincevano dagli atti i luoghi degli altri carichi. Per questo motivo, sulla base di una pronuncia della Corte di cassazione n. 49643 del 22/09/2015, riteneva che la competenza dovesse radicarsi nell’unico luogo noto di consumazione dei reati che, nel caso di specie, era Salerno. Rimetteva, quindi, a questa Corte la decisione sulla competenza territoriale.
2. Il Procuratore generale ha concluso aderendo alla ricostruzione normativa del giudice remittente e chiedendo, quindi, dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno.
3. I difensori degli imputatati depositavano memorie. La difesa degli imputati RE MB e AL TO aderiva alla interpretazione del giudice remittente e del Procuratore Generale, chiedendo individuarsi la competenza nel Tribunale di Salerno. La difesa di UR GO e Di NI AN, con memoria depositata il 29.1.2026, si associava. La difesa di TO SE, Di NI AN e OL CA si associava. La difesa di Enilive s.p.a., invece, chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Cassino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio per i procedimenti connessi appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Il terzo comma della norma citata detta i criteri per individuare il reato più grave stabilendo che i delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni e che tra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di parità nei massimi, la pena più elevata nel minimo.
2. Nel caso in oggetto, nel momento in cui il pubblico ministero ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023 - depositata il 23.10.2023), la pena prevista per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. era quella della reclusione da due a cinque anni, oltre alla pena della multa, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019. La fattispecie di cui all’art. 432 cod. pen., invece, era punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il reato più grave, determinato sulla base dei criteri enunciati dall’art. 16 cod. proc. pen., era, quindi, quello di cui all’art. 646 cod. pen. in quanto, a parità di pena nel massimo (cinque anni di reclusione), il delitto di appropriazione indebita prevedeva un minimo edittale più alto (anni due di reclusione). Con la sentenza n. 46 del 22 marzo 2024, la Corte costituzionale dichiarava illegittimo l’art. 646 cod. pen., nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione “da due a cinque anni”, con la conseguenza che, ora, la pena è determinata tra un minimo di 15 giorni ex art. 23 cod. pen., ad un massimo di cinque anni. In base all’attuale assetto, quindi, applicando i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen., reato più grave è quello di “attentati alla sicurezza dei trasporti” disciplinato dall’art. 432 cod. pen. in quanto, a parità di pena massima, è sanzionato con una pena più elevata nel minimo.
3. La questione di diritto che questa Corte è chiamata a dirimere attiene agli effetti che il sopraggiungere della abrogazione della norma per effetto dell’intervento della Corte costituzionale che l’abbia dichiarata illegittima, determina sulla competenza, ove questa non sia ancora definitivamente radicata. Questa Corte, con sentenza a SU n. 42858 del 29.5.2014, Rv 260695-01, ha affermato: «I fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa;
in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti 3 dallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata». Ne discende che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, con il conseguente mutamento dei limiti edittali, riverbera i propri effetti sul processo in corso, qualora non si sia ancora formata alcuna preclusione rispetto alla rilevabilità della incompetenza per territorio.
4. Nel caso in esame, la competenza non si è ancora definitivamente radicata essendo stata tempestivamente sollevata la questione relativa alla competenza territoriale. La difesa ha proposto l’eccezione innanzi al giudice dell’udienza preliminare e l’ha reiterata avanti il giudice del dibattimento, il quale ha rimesso la questione a questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. Ebbene, poiché per effetto della sentenza della Corte costituzionale citata (n. 46 del 22 marzo 2024), il reato previsto dall’art. 646 cod. pen. è sanzionato con pena da 15 giorni a cinque anni di reclusione, la fattispecie più grave è quella di cui all’art. 432 cod. pen., la quale ha un minimo edittale superiore, pari ad un anno di reclusione. È questa fattispecie, quindi, che determina la competenza per territorio in base ai criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 8 cod. pen., la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. In tema di momento consumativo del reato di cui all’art. 432 cod. pen.,si è affermato che «la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell'agente» (Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272598 – 01). Nel caso di specie, dal capo di imputazione si evince che la condotta di messa in pericolo è consistita nell’introdurre all’interno dei traghetti diretti in Sardegna le bombole non revisionate nella consapevolezza della loro pericolosità. Il luogo di consumazione va, quindi, individuato nel porto di imbarco. Dalla esposizione del giudice remittente, confermata dalla documentazione allegata, si evince che l’unico porto individuato è quello di Salerno. Soccorre, quindi, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che «Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo» (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265549-01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, Rv. 269246-01). Nel caso in esame, quindi, nel quale è noto unicamente Salerno come luogo di 4 consumazione di una delle condotte di cui all’art. 432 cod. pen., la competenza si radica presso il Tribunale di Salerno.
5. Alla luce delle motivazioni esposte, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno e disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cassino e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis comma quarto cod. proc. pen. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, StefanoTocci, il quale ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Cassino, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino rimetteva a questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. la questione concernente la competenza per territorio sui reati oggetto del proc. pen. n. 1798/2019 RGNR. Rilevava che nel procedimento erano contestate come commesse in continuazione tre fattispecie di reato: capo a) art. 61 c. 1 n. 7, 81 cpv, 110, 646 comma 2 c.p.; capo b) artt. 81 cpv, 110 e 515 cod. pen.; capo c) artt. 81, 110, 432 cod. pen. Trattandosi di reati connessi, ai sensi dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen., la competenza era stata individuata dal Pubblico Ministero con riferimento al reato più grave, individuato, secondo il disposto dell’art. 16, comma 3 cod. proc. pen., in quello con la pena più elevata che, al momento della richiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023), era quello sub a) ovvero l’appropriazione indebita. Nelle more del processo, interveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, la quale dichiarava l’illegittimità costituzionale Penale Sent. Sez. 1 Num. 12060 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/02/2026 del comma 1 dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a 5 anni” anziché “fino a 5 anni”. Per effetto di tale pronuncia, i limiti edittali del reato in questione sono, ora, “da 15 giorni a 5 anni di reclusione”, con la conseguenza che il reato più grave è quello di cui all’art. 432 cod. pen. Nel decidere sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa in udienza preliminare, il GUP osservava che la competenza va determinata con riferimento al momento in cui è stata esercitata l’azione penale, non potendo influire i successivi mutamenti normativi. L’eccezione veniva riproposta in dibattimento, in sede di questioni preliminari, e il giudice monocratico riteneva di dover sottoporre la questione a questa Corte ex art. 24-bis cod. proc. pen. Osservava che la modifica della pena edittale era conseguente non ad una innovazione normativa, bensì ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha efficacia ex tunc.
Per questi motivi
, doveva ritenersi che la pena da prendere in considerazione fosse quella successiva alla pronuncia e che, essendo stata sollevata tempestivamente nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., l’eccezione di incompetenza non poteva ritenersi preclusa ed andava decisa sulla base della pena vigente all’esito dell’intervento della Corte. Ciò comportava che reato più grave era quello contestato ex art. 432 cod. pen. Poiché la competenza si determina con riferimento al luogo di consumazione del reato, e poiché la fattispecie di pericolo di cui all’art. 432 cod. pen. si consuma nel momento in cui si pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, il luogo di consumazione andava individuato in quello nel quale erano state caricate le bombole sulle navi dirette in Sardegna ovvero nel porto di imbarco. Osservava che tale luogo era noto per uno degli episodi, individuato nel porto di Salerno, mentre non si evincevano dagli atti i luoghi degli altri carichi. Per questo motivo, sulla base di una pronuncia della Corte di cassazione n. 49643 del 22/09/2015, riteneva che la competenza dovesse radicarsi nell’unico luogo noto di consumazione dei reati che, nel caso di specie, era Salerno. Rimetteva, quindi, a questa Corte la decisione sulla competenza territoriale.
2. Il Procuratore generale ha concluso aderendo alla ricostruzione normativa del giudice remittente e chiedendo, quindi, dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno.
3. I difensori degli imputatati depositavano memorie. La difesa degli imputati RE MB e AL TO aderiva alla interpretazione del giudice remittente e del Procuratore Generale, chiedendo individuarsi la competenza nel Tribunale di Salerno. La difesa di UR GO e Di NI AN, con memoria depositata il 29.1.2026, si associava. La difesa di TO SE, Di NI AN e OL CA si associava. La difesa di Enilive s.p.a., invece, chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Cassino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio per i procedimenti connessi appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Il terzo comma della norma citata detta i criteri per individuare il reato più grave stabilendo che i delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni e che tra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di parità nei massimi, la pena più elevata nel minimo.
2. Nel caso in oggetto, nel momento in cui il pubblico ministero ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023 - depositata il 23.10.2023), la pena prevista per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. era quella della reclusione da due a cinque anni, oltre alla pena della multa, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019. La fattispecie di cui all’art. 432 cod. pen., invece, era punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il reato più grave, determinato sulla base dei criteri enunciati dall’art. 16 cod. proc. pen., era, quindi, quello di cui all’art. 646 cod. pen. in quanto, a parità di pena nel massimo (cinque anni di reclusione), il delitto di appropriazione indebita prevedeva un minimo edittale più alto (anni due di reclusione). Con la sentenza n. 46 del 22 marzo 2024, la Corte costituzionale dichiarava illegittimo l’art. 646 cod. pen., nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione “da due a cinque anni”, con la conseguenza che, ora, la pena è determinata tra un minimo di 15 giorni ex art. 23 cod. pen., ad un massimo di cinque anni. In base all’attuale assetto, quindi, applicando i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen., reato più grave è quello di “attentati alla sicurezza dei trasporti” disciplinato dall’art. 432 cod. pen. in quanto, a parità di pena massima, è sanzionato con una pena più elevata nel minimo.
3. La questione di diritto che questa Corte è chiamata a dirimere attiene agli effetti che il sopraggiungere della abrogazione della norma per effetto dell’intervento della Corte costituzionale che l’abbia dichiarata illegittima, determina sulla competenza, ove questa non sia ancora definitivamente radicata. Questa Corte, con sentenza a SU n. 42858 del 29.5.2014, Rv 260695-01, ha affermato: «I fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa;
in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti 3 dallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata». Ne discende che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, con il conseguente mutamento dei limiti edittali, riverbera i propri effetti sul processo in corso, qualora non si sia ancora formata alcuna preclusione rispetto alla rilevabilità della incompetenza per territorio.
4. Nel caso in esame, la competenza non si è ancora definitivamente radicata essendo stata tempestivamente sollevata la questione relativa alla competenza territoriale. La difesa ha proposto l’eccezione innanzi al giudice dell’udienza preliminare e l’ha reiterata avanti il giudice del dibattimento, il quale ha rimesso la questione a questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. Ebbene, poiché per effetto della sentenza della Corte costituzionale citata (n. 46 del 22 marzo 2024), il reato previsto dall’art. 646 cod. pen. è sanzionato con pena da 15 giorni a cinque anni di reclusione, la fattispecie più grave è quella di cui all’art. 432 cod. pen., la quale ha un minimo edittale superiore, pari ad un anno di reclusione. È questa fattispecie, quindi, che determina la competenza per territorio in base ai criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 8 cod. pen., la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. In tema di momento consumativo del reato di cui all’art. 432 cod. pen.,si è affermato che «la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell'agente» (Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272598 – 01). Nel caso di specie, dal capo di imputazione si evince che la condotta di messa in pericolo è consistita nell’introdurre all’interno dei traghetti diretti in Sardegna le bombole non revisionate nella consapevolezza della loro pericolosità. Il luogo di consumazione va, quindi, individuato nel porto di imbarco. Dalla esposizione del giudice remittente, confermata dalla documentazione allegata, si evince che l’unico porto individuato è quello di Salerno. Soccorre, quindi, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che «Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo» (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265549-01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, Rv. 269246-01). Nel caso in esame, quindi, nel quale è noto unicamente Salerno come luogo di 4 consumazione di una delle condotte di cui all’art. 432 cod. pen., la competenza si radica presso il Tribunale di Salerno.
5. Alla luce delle motivazioni esposte, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno e disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cassino e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis comma quarto cod. proc. pen. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore 5