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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19337 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI OL, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 20/11/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE Sansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Piergiuseppe Di Virgilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha parzialmente annullato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 30 novembre 2025 che aveva applicato a OL LI la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di furto ai danni di aziende di credito (capo A) e per più delitti di tentato furto aggravato (capi I, J, K, L, N). Penale Sent. Sez. 5 Num. 19337 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 03/03/2026 2 L’ordinanza è stata annullata nella parte in cui applicava la misura cautelare anche per il reato associativo, in relazione al quale il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezza, mentre è stata confermata nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso OL LI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il travisamento della prova e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato furto. Più precisamente, il ricorrente segnala che il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame hanno affermato che la circostanza che l’utenza cellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizione domiciliare e veicolare del 22 aprile 2025 e dalla relazione di servizio del 21 aprile 2022. Tale utilizzo ha rilevanza decisiva poiché dai tabulati relativi a tale utenza dovrebbe ricavarsi la presenza del ricorrente sui luoghi ove sono stati commessi i furti, ma da tali documenti non emerge affatto che il telefono fosse da lui utilizzato, per cui il ragionamento poggia su una prova la cui inesistenza fa crollare tutto il ragionamento posto a base dell’accusa. Gli altri elementi di prova, come il tracciato percorso dal veicolo e rilevato attraverso l’impianto GPS posizionato nel veicolo utilizzato per commettere i furti e la sosta dello stesso veicolo nei pressi della sua abitazione sono elementi neutri ed insufficienti a sostenere l’accusa, considerato che il ricorrente non è stato mai visto all’interno della autovettura. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Segnala che, essendo stati ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, non potevano ritenersi attuali e concrete le esigenze cautelari sulla base di una pretesa professionalità del gruppo criminale, soprattutto in considerazione della circostanza che i coindagati IR e BU, che sapevano utilizzare le apparecchiature necessarie a manomettere i circuiti degli sportelli ATM delle aziende di credito per costringerli ad erogare denaro (jackpotting), erano fuggiti all’estero. Il ricorrente, secondo l’ipotesi accusatoria, si era limitato a svolgere le funzioni di palo e non era in possesso delle conoscenze tecniche e delle capacità occorrenti per commettere altri delitti con quella tecnica. Inoltre i precedenti penali a carico del ricorrente erano relativi a furti commessi con modalità molto diverse e più banali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come già affermato dal Tribunale del riesame, la circostanza che l’utenza cellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizione domiciliare e veicolare del 22 aprile 2025, essendo il numero di telefono riportato nell’intestazione del verbale, a fianco delle generalità e dell’indirizzo dell’odierno ricorrente, cosicché il ragionamento che è stato posto a base dell’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo non è affetto da contraddittorietà o illogicità. 2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale del riesame, pur escludendo i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, ha fornito una motivazione adeguata e priva di contraddizioni ed illogicità ponendo in evidenza sia i plurimi precedenti specifici, anche recenti, a carico dell’indagato, sia la circostanza che egli ha partecipato alla commissione di furti che richiedono particolari dotazioni elettroniche e capacità informatiche e quindi una predisposizione di mezzi e ruoli, elementi che denotano una dedizione continua alla commissione di delitti contro il patrimonio dai quali egli trae il suo sostentamento. Quanto alla adeguatezza della misura, il Tribunale ha correttamente sottolineato che egli ha continuato a delinquere pur dopo essere stato condannato ed avere subito misure cautelari coercitive, cosicché la sua particolare propensione per la commissione di delitti contro il patrimonio fa apparire adeguata a soddisfare le esigenze cautelari solo la custodia in carcere, non essendo egli in grado di rispettare le prescrizioni impartitegli dall’autorità giudiziaria. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL RO UC ST 4
udita la relazione svolta dal Consigliere EL RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE Sansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Piergiuseppe Di Virgilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha parzialmente annullato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 30 novembre 2025 che aveva applicato a OL LI la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di furto ai danni di aziende di credito (capo A) e per più delitti di tentato furto aggravato (capi I, J, K, L, N). Penale Sent. Sez. 5 Num. 19337 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 03/03/2026 2 L’ordinanza è stata annullata nella parte in cui applicava la misura cautelare anche per il reato associativo, in relazione al quale il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezza, mentre è stata confermata nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso OL LI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il travisamento della prova e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato furto. Più precisamente, il ricorrente segnala che il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame hanno affermato che la circostanza che l’utenza cellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizione domiciliare e veicolare del 22 aprile 2025 e dalla relazione di servizio del 21 aprile 2022. Tale utilizzo ha rilevanza decisiva poiché dai tabulati relativi a tale utenza dovrebbe ricavarsi la presenza del ricorrente sui luoghi ove sono stati commessi i furti, ma da tali documenti non emerge affatto che il telefono fosse da lui utilizzato, per cui il ragionamento poggia su una prova la cui inesistenza fa crollare tutto il ragionamento posto a base dell’accusa. Gli altri elementi di prova, come il tracciato percorso dal veicolo e rilevato attraverso l’impianto GPS posizionato nel veicolo utilizzato per commettere i furti e la sosta dello stesso veicolo nei pressi della sua abitazione sono elementi neutri ed insufficienti a sostenere l’accusa, considerato che il ricorrente non è stato mai visto all’interno della autovettura. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Segnala che, essendo stati ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, non potevano ritenersi attuali e concrete le esigenze cautelari sulla base di una pretesa professionalità del gruppo criminale, soprattutto in considerazione della circostanza che i coindagati IR e BU, che sapevano utilizzare le apparecchiature necessarie a manomettere i circuiti degli sportelli ATM delle aziende di credito per costringerli ad erogare denaro (jackpotting), erano fuggiti all’estero. Il ricorrente, secondo l’ipotesi accusatoria, si era limitato a svolgere le funzioni di palo e non era in possesso delle conoscenze tecniche e delle capacità occorrenti per commettere altri delitti con quella tecnica. Inoltre i precedenti penali a carico del ricorrente erano relativi a furti commessi con modalità molto diverse e più banali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come già affermato dal Tribunale del riesame, la circostanza che l’utenza cellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizione domiciliare e veicolare del 22 aprile 2025, essendo il numero di telefono riportato nell’intestazione del verbale, a fianco delle generalità e dell’indirizzo dell’odierno ricorrente, cosicché il ragionamento che è stato posto a base dell’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo non è affetto da contraddittorietà o illogicità. 2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale del riesame, pur escludendo i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, ha fornito una motivazione adeguata e priva di contraddizioni ed illogicità ponendo in evidenza sia i plurimi precedenti specifici, anche recenti, a carico dell’indagato, sia la circostanza che egli ha partecipato alla commissione di furti che richiedono particolari dotazioni elettroniche e capacità informatiche e quindi una predisposizione di mezzi e ruoli, elementi che denotano una dedizione continua alla commissione di delitti contro il patrimonio dai quali egli trae il suo sostentamento. Quanto alla adeguatezza della misura, il Tribunale ha correttamente sottolineato che egli ha continuato a delinquere pur dopo essere stato condannato ed avere subito misure cautelari coercitive, cosicché la sua particolare propensione per la commissione di delitti contro il patrimonio fa apparire adeguata a soddisfare le esigenze cautelari solo la custodia in carcere, non essendo egli in grado di rispettare le prescrizioni impartitegli dall’autorità giudiziaria. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL RO UC ST 4