Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, nel rigettare il reclamo sul diniego di misura cautelare richiesta al Pretore, condanna il reclamante alle spese - provvedimento che potrebbe avere carattere decisorio se ante causam - è comunque inammissibile se avverso il medesimo è contemporaneamente proposta opposizione ai sensi dell' art. 669 "septies", terzo comma, cod. proc. civ., perché il potere di impugnazione si è consumato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA IO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RIMELLA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC RA;
- intimata -
avverso il provvedimento R.G. 71/98 del Tribunale di IMPERIA, depositato il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.1997 AN IO chiedeva al pretore di Imperia di disporre dei sequestri giudiziari o, in subordine, dei provvedimenti possessori provvisori nel corso di una causa possessoria pendente per il merito contro tale RA ES. Costei costituendosi eccepiva l'inammissibilità del ricorso del 5.12.1997 e dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande contenute nel ricorso stesso.
Con ordinanza del 10.2.1998 il pretore non adottava i provvedimenti provvisori richiesti dal AN. Avverso detta ordinanza AN IO proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ritenendo che il Pretore avesse implicitamente accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso del 5.12.1997 proposta dalla RA. Il tribunale di Imperia, con ordinanza del 16.3.1998, rigettava il reclamo proposto dal AN, ritenendo che lo stesso doveva essere respinto per difetto di presupposto. che legittimasse l'instaurazione della procedura.
Secondo il tribunale all'udienza del 10.2.1998 il Pretore non aveva assunto alcuna decisione sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal AN, ben potendo anche dopo il rinvio e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni pronunciarsi sulla misura cautelare, per cui il potere - dovere del pretore non si era consumato e poteva essere esercitato nella competente sede. Nel rigettare il reclamo il tribunale aveva condannato il AN al pagamento delle spese della procedura cautelare.
Avverso l'ordinanza del tribunale propone ricorso per cassazione il AN IO "condizionato all'evento che la Corte di Cassazione ritenga che chi, in corso di causa pendente per il merito, si veda rigettato il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e condannato alle spese processuali del reclamo, possa contestare la propria soccombenza, sui soli effetti della condanna alle spese, con il ricorso di cui all'art. 111, 2^ comma, della Costituzione e non invece con l'opposizione di cui all'art. 669 septies, comma 3^, c.p.c.". Nel giudizio di legittimità non si è costituita RA ES.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di gravame il ricorrente propone ricorso condizionato, facendo presente di avere già proposto nella competente sede una tempestiva opposizione ex art. 669, septies, comma 3^, c.p.c. e temendo che al termine del, giudizio instaurato con tale opposizione, dopo i tre gradi del giudizio, la Cassazione potesse affermare che il rimedio appropriato sarebbe stato solo un tempestivo ricorso ex art. 111, 2^ comma, della Costituzione, che con il presente ricorso per cassazione egli ha proposto. Il ricorso è inammissibile.
Nel caso in esame deve ritenersi consumato il potere di impugnazione per avere già il AN proposto avverso l'ordinanza impugnata reclamo ex art. 669, septies, C.P.C.. Inoltre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto con condanna alle spese può essere proposto soltanto per le spese, ma soltanto quando l'ordinanza di condanna alle spese è emessa ante causam (cfr. Cass.
3.12.1996 n. 10784); in tal caso l'ordinanza non ha natura di sentenza, ma potrebbe avere carattere decisorio solo per le spese. In tale ipotesi non rientra il caso in esame essendo stata l'ordinanza emessa in corso di causa. Tuttavia è ormai giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. sentt. n. 1984/1998, n. 82/1997 e da ultimo n. 647 del 21.1.2000) che non può ritenersi ricorribile per cassazione l'ordinanza del tribunale limitatamente alle spese processuali, perché avverso tale pronuncia è esperibile il solo rimedio di cui all'art. 645 c.p.c. espressamente richiamato dalla norma dell'art. 669 septies c.P.C.1 che, pur prevedendo il rimedio dell'opposizione contro la statuizione sulle spese del procedimento concluso dall'ordinanza reclamabile, deve per identità di ratio interpretarsi estensivamente ed essere quindi applicata anche alla decisione sulle spese contenuta nel provvedimento emesso sul reclamo.
Del tutto destituita di fondamento è poi l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies sollevata dal AN IO nella parte in cui esclude che sia reclamabile il provvedimento con cui il giudice disponga il passaggio alla trattazione ordinaria della fase di merito senza contestualmente concludere la fase cautelare e/o possessoria interdittale a trattazione sommaria mediante un provvedimento di accoglimento o di rigetto per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Come ha chiarito il tribunale nella ordinanza impugnata, il pretore non ha assunto alcuna decisione sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal AN ed ha rinviato la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto l'eccezione di incostituzionalità sollevata non è pregiudiziale per i provvedimenti cautelari richiesti dal AN nel corso del giudizio possessorio.
Nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001