Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10524 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 05 24/ 03 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi Dott. Rafaele Presidente R.G.N. 16724/00 Dott. Alfredo MENSITIERI M Consigliere Cron. 23538 Rep. 2751 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Dott.OLINDO SCHETTINO Consigliere - Ud. 26/02/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: D'AM OC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LUIGI PUNZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO TE TO, CE EM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIA 1418, presso lo studio dell'avvocato CARLO NERI, difesi dagli avvocati DAMIANO GRILLO, ROSA ANGELA CE, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2003 sentenza n. 2408/99 della Corte d'Appello 343 avverso la -1- di MILANO, depositata il 05/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23 dicembre 1994, TO Lo TE ed EM RA convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, OC D'MI e ne chiedeva- no la condanna al pagamento della somma di lire 35.254.416, per prestazioni professionali, rese in suo favore, il primo quale geometra ed il secondo quale procuratore legale. A garanzia di tale credito, gli attori, avevano dapprima richiesto ed ottenuto sequestro conservativo, fino alla concor- renza di lire 20.000.000. OC D'MI si costituiva e resisteva alla domanda, contestando la misura cautelare concessa ed eccependo l'incongruità del compenso richiesto, in relazione alla attività svolta, ai risultati ed alle tariffe professionali. Al conseguiti svolgeva domanda riconvenzionale di contempo, conseguenti all'esecuzione dei danni risarcimento del sequestro conservativo. In corso di causa, era concesso ulteriore sequestro conservativo, fino alla concorrenza di complessive lire 35.000.000. Con sentenza n. 223 del 1998, il Tribunale di Monza, rigettata ogni altra domanda, condannava il D'MI a pagare al Lo TE ed al RA il 3 corrispettivo delle prestazioni professionali rese, rispettivamente liquidato per il primo in lire 6.358.294 e per il secondo in lire 29.713.716, nonché a risarcirli, in misura di complessive lire 500.000, del danno causato dall'uso di espressioni offensive negli scritti difensivi. OC D'MI interponeva gravame, cui resistevano le controparti. Con sentenza del 5 ottobre 1999, la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame, relativamente al capo di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., e lo rigettava, invece, relativamente agli altri capi di decisione. Osservava la Corte che la liquidazione dei compensi era stata operata dal primo giudice, correttamente, in relazione alle prestazioni rese ed in conformità delle previsioni di tariffa. In tale contesto, evidenziava validità ed attendibilità delle testi- monianze assunte dal primo giudice e ne sottolinea- va, in una valutazione complessiva con la copia degli atti delle singole pratiche, il valore di prova dello svolgimento delle prestazioni profes- sionali, per il cui compenso era causa. Analizzava, poi, in particolare, secondo singole pratiche legali, le prestazioni rese dal RA, peraltro Н chiarendo come gli onorari di avvocato dovessero essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva era stata portata a termine. Osservava, quindi, che ogni questione sui presupposti di concessione delle restava assorbita nella pronunciamisure cautelari di merito e che l'eseguito sequestro di credito presso il terzo Ger.mar era rituale. Rilevava, infine, che nessun motivo specifico di gravame era K esposto con riguardo al capo di decisione, pure impugnato, relativo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.. Per la cassazione di tale sentenza, OC D'MI ha proposto ricorso in forza di cinque motivi. TO Lo TE ed EM RA hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione di norme (artt. 1175, 1387, 1398, 1399, 1460 e 2905 C.C., nonché artt. 669 sexies, 671 e 678 c.p.c.), il ricorrente si duole che siano stati concessi i senza che ne ricorressero i sequestri conservativi presupposti e, al riguardo, replica le difese svolte nel giudizio di merito. Il motivo è inammissibile. 5 Ed invero, al di là di ogni altra considerazione (su mancanza di critica delle ragioni addotte sul punto dalla Corte di merito), il motivo attiene a provvedimenti cautelari di sequestro conservativo, che, per difetto di decisorietà, si sottraggono al ricorso per cassazione e che, quando seguiti da sentenza esecutiva di condanna del debitore, come nella specie, restano assorbiti in tale pronuncia, così che a questa e non a quelli possono rivolgersi censure. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme (artt. 1268, 1269, 1321 e 1326 C.C.), il ricorrente si duole della concessione di sequestro conservativo di credito presso il terzo Ger.Mar, che nulla doveva ad esso ricorrente. Il motivo inammissibile, per ragioni affatto analoghe a quelle esposte innanzi, nell'esame del primo motivo, senza contare che la doglianza del priva di qualsivoglia critica dellericorrente ragioni addotte dalla sentenza impugnata, in parte qua, laddove sottolinea che il terzo Ge.Mar, unico legittimato a contestare la pertinenza del credito sequestrato al patrimonio del ricorrente, riconobbe la posizione debitoria nei confronti di questo ultimo. Con il terzo motivo, denunciando violazione di norma (art. 96 c.p.c.), il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta sui danni conseguenti alla concessione delle misure cautelari. Il motivo è inammissibile, per evidente genericità, costituito -com'è- da mera tesi difensiva di merito sulla necessità che "per effetto dell'art. 96 c.p.c. i sequestranti non debbono sfuggire al risarcimento dei danni prodotti" e privo -com'è- di qualsivoglia indicazione sul contenuto della prova non ammessa, così da precluderne ogni valutazione di decisività, che, per principio di autosufficien- za del ricorso per cassazione, deve poter essere svolta in base alle deduzioni contenute in tale atto, senza possibilità di colmarne le lacune con indagini aliunde. Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme (artt. 244 e 245 c.p.c., art. 5, D. 28.10.940, n. 1443, ed art. 156 c.p.c.), il ricor- rente si duole che sia stata ritenuta valida l'assunta prova per testi, dedotta dalle contropar- tin con riserva di indicare i testimoni, senza concessione -però- di alcun termine per il deposito della lista testimoniale, a sua insaputa effettuato f prima della udienza di assunzione. Il motivo è infondato. Correttamente, invero, la Corte di merito ha ritenuto che la prova in oggetto non fosse pregiu- dicata dall'essere stata ammessa dall'istruttore, senza provvedere alla pur sollecitata assegnazione di termine per l'indicazione dei testimoni, e dall'essere stata poi assunta ad apposita e prefis- sata udienza, previo spontaneo deposito in cancel- leria della lista dei testimoni. La Corte di Cassazione, infatti, vigenti le regole di procedura, anteriori alla novella del 1990, applicabili nella specie, ha ripetutamente enuncia- to il principio, condiviso dal collegio, secondo cui qualora il giudice ammetta la prova testimonia- le e fissi l'udienza per l'assunzione, senza assegnare un termine perentorio per l'indicazione dei testi, deve ritenersi che abbia concesSO alla parte la possibilità di indicare i testi fino all'inizio della prova, avvalendosi implicitamente della discrezionale facoltà di consentire 1'indicazione tardiva dei testimoni, di cui all'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c. (v. Cass. Il. 388/91, n. 6603/86 e n. 647/80). Con il quinto motivo, infine, rubricato omesso 8 esame dei principi generali del contratto d'opera professionale e della tariffa punto decisivo della controversia", il ricorrente si duole della liquidazione delle prestazioni professionali delle controparti, sostenendo che la Corte di merito, al pari del primo giudice, non ha compreso quali indagini dovessero essere svolte allo scopo e, in tale contesto, deducendo l'incongruità del corri- spettivo riconosciuto, in relazione ad incarico conferito, ad attività svolta, a risultati conse- guiti ed a tariffe professionali. Il motivo è inammissibile siccome non risponde a modello legale, non consentendo l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, esaurendosi -appunto- in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione. Ed invero, il motivo non caratterizzato da specifiche censure delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata, in parte qua, così da soddisfa- re il requisito di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c.. In difformità del modello legale, invece, è carat- terizzato da assunti difensivi, per di più relativi al merito, non accompagnati da compiuta e lineare illustrazione, con rinvio a documentazione in atti, १ non meglio precisata, e privi di indicazione delle stesse eccedenze di liquidazione, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, rispetto ai. limiti consentiti, anch'essi non indicati. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento della spese del giudizio di cassa- zione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 182,00, oltre euro 1.200,00 per onorari. Così deciso il 26 febbraio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidenteCo Maulets. thee лоппи CANCELLERIA 2003 IN DEPOSITATA LUG IL CANCELLIERE -3 MA Di ZZ fuzo Lanie Oggi, Di IL CANCELLIERE MA Di/luzzO D во . . . "