Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Il porto in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo, senza autorizzazione dell'autorità, integra il reato previsto dagli artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974, atteso che la disposizione di cui all'art. 4, comma primo, L. n. 110 del 1975, costituisce una norma precettiva di carattere generale che deve essere interpretata in modo conforme alle altre disposizioni che, in via particolare, sanzionano i singoli comportamenti vietati dalla predetta disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2010, n. 12510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12510 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 231
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 40776/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA VA TT N. IL 29/01/1942;
avverso la sentenza n. 255/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 09/10/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 9.10.06 la Corte d'Appello di Brescia ha ridotto da mesi 10 di reclusione e L. 400.000 di multa a mesi 8 di reclusione ed Euro 120,00 di multa la pena inflitta a BA NI TA dal Tribunale di Brescia con sentenza dell'11.10.01, con la quale lo aveva dichiarato colpevole dei reati di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di due pistole Smith & Weson calibro 38 special e di falso materiale.
La Corte territoriale ha effettuato tale riduzione di pena avendo dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il delitto di falso materiale, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Contro tale sentenza della Corte d'Appello di Brescia ricorre per cassazione BA NI TA per il tramite del suo avvocato, che ha dedotto cinque motivi di ricorso.
Col primo motivo ha lamentato vizio di motivazione, in quanto dall'esame del fascicolo non era emersa la sussistenza di alcuna valida delega rilasciata dal P.M. alla p.g. per sentire esso ricorrente ai sensi dell'art. 370 c.p.p.; e su tale motivo di appello la Corte territoriale non si era espressa.
Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata derubricazione del reato di porto in luogo pubblico di due pistole quale reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1 che vietava di portare fuori della propria abitazione armi, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente e noccolieri, evidentemente riferendosi anche alle armi proprie ed in particolare alle armi da sparo, escluse le armi da guerra, si che solo la condotta di detenzione illegale di armi comuni da sparo poteva essere sussunta entro l'alveo della fattispecie di cui alla L. n. 895 del 1967, artt.2 e 7 mentre il reato di porto in luogo pubblico di tali pistole,
qualificabili quali armi comuni da sparo, era sanzionabile solo ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1 da ritenere l'unica norma applicabile alla specie, siccome lex posterior, con la conseguenza che il reato era da ritenere ormai estinto per intervenuta prescrizione.
Col terzo morivo il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 in quanto le due pistole di cui era stato rinvenuto in possesso erano rivoltelle a rotazione di scarsa potenzialità offensiva, di calibro piuttosto piccolo e per di più non perfettamente funzionanti. Col quarto morivo il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che si trattasse di armi immesse da esso ricorrente nel mercato clandestino.
Col quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha lamentato violazione della legge processuale, in quanto la notifica del decreto di citazione in appello era stata effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4 presso il proprio difensore di fiducia, quando da un precedente tentativo di notifica era emerso che esso ricorrente risiedeva in Gardone Val Trompia (BS), piazza Garibaldi, sì che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a tale indirizzo ex art. 157 c.p.p., con conseguente ravvisabilità nella specie di una nullità di ordine generale a carattere assoluto per violazione art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., tale da potere essere denunciata anche nella presente sede di legittimità.
Il primo motivo di ricorso proposto da BA NI TA è infondato.
Si osserva invero che la delega conferita dal P.M. alla p.g. di sentire l'indagato ai sensi dell'art. 370 c.p.p. costituisce attività che precede la fase processuale vera e propria, sì che eventuali illegittimità svoltesi in tale fase dovevano essere eccepite e fatte valere fin dall'inizio del processo innanzi al giudice e quindi nel corso dell'udienza preliminare;
il che non risulta essere avvenuto nella specie.
È infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Con esso il ricorrente sostiene che il fatto di avere portato fuori della propria abitazione due pistole a tamburo costituisca violazione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 1 in quanto la fattispecie di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4 così come modificata dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 12 sarebbe riferita alle sole armi da guerra.
Si osserva al contrario che la disposizione contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1 deve essere interpretata in modo conforme alle altre disposizioni che, in via particolare, regolano i singoli comportamenti vietati dal testo di legge anzidetto e, fra tali disposizioni, rientrano quelle di cui alla L. n. 497 del 1974, art.12 in materia di porto in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza autorizzazione dell'autorità, di arma comune da sparo (cfr. Cass. 1^, 7.7.1986 n. 11701, rv. 17415). Dall'esame della L. n. 110 del 1975 non può infatti desumersi la volontà del legislatore di avere abrogato la normativa preesistente e, segnatamente, quella contenuta nella L. n. 497 del 1974, sì che le due leggi devono essere interpretate non "ad excludendum", ma in modo da armonizzarsi e da completarsi fra di loro.
Non può infine dubitarsi che la L. n. 895 del 1967, così come modificata dalla L. n. 497 del 1974, è riferita non solo alle armi da guerra, ma anche alle armi comuni da sparo (cfr. art. 7 della legge citata).
Sono infondati sia il terzo che il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro. Con essi il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento in suo favore dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 e l'avere la sentenza impugnata ritenuto che le due pistole a tamburo, descritte in narrativa e dal ricorrente mai consegnate agli organi inquirenti, siano state acquistate per il mercato clandestino. Trattasi in entrambi i casi di censure di merito, improponibili nella presente sede di legittimità, nella quale è dato unicamente verificare se la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per giustificare le scelte operate sia rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione;
ed in entrambi i casi la motivazione adottata dalla Corte territoriale appare incensurabile sotto tale aspetto nella presente sede, avendo essa fatto riferimento alle circostanze che trattavasi di due pistole calibro 38 special nuove e quindi in perfetta efficienza, le quali, non essendo mai state rinvenute, erano fondatamente da presumere essere state immesse nel mercato clandestino.
È infondato anche il quinto motivo di ricorso.
Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce nullità assoluta insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. solo l'omessa notifica dell'imputato del decreto di citazione a giudizio.
Nella specie in esame invece la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Brescia è pur sempre avvenuta nei confronti dell'imputato, anche se in modo errato, in quanto essa è stata effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mentre invece essa avrebbe dovuta essere effettuata presso il luogo di residenza indicato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica negativa fatta all'imputato presso il domicilio eletto. Trattasi pertanto di nullità non assoluta, ma a regime intermedio, che era onere della parte eccepire nella fase iniziale del giudizio di appello;
il che non è stato fatto dal ricorrente.
Invero la notificazione presso il difensore di fiducia è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario che normalmente si instaura fra imputato e difensore, la conoscenza effettiva del procedimento di appello da parte dell'imputato (cfr. Cass. SS.UU. 27.10.04 n. 119, rv. 229540; Cass. sez. feriale, 12.8.08 n. 39159, rv. 241124).
Il ricorso proposto da BA NI TA va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010