Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE responsabi- 0 2 2 2 1 /0 3 lite SEZIONE TERZA CIVILE civile circolazio Composta dagl Sigg i Magistrati: stradole R.G.N.24077/01 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 5127 Consigliere Cron. Dott. Francesco SABATINI 653 Consigliere Rep. Dott. LU Francesco DI NANNI Cons. Relatore C.C. 03/12/02 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a., nella quale si è fusa २ per incorporazione la UNIVERSO ASSICURAZIONI s.p.a. con atto 14 dicembre 2000, in persona del procuratore spe- ciale ND Bartolet, elettivamente domiciliato in Ro- ma, via Fabio Massimo n. 60, presso l'avv. Enrico Caro- li, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Lucia- no Teneggi, giusta delega in atti;
- ricorrente ·
contro
CERAMICA NORDICA s.p.a., in persona del legale rappre- sentante pro tempore RA LU, elettivamente domi- ciliato in Roma, via Emilia n. 81, presso l'avv. Dario 1 2422 Piccioni, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Antonio Soda, giusta delega in atti;
- controricorrente nonché
contro
RIUNIONE ADRIATICA DI IC s.p.a. quale incorpo- rante della LAVORO & IC s.p.a. come da atto di fuzione 29 novembre 1999, in persona dei legali rappresentanti TT ND e AM AU, elettivamente domiciliati in Roma, via Panama n. 88, presso l'avv. Giorgio Spadafora, che li difende giusta delega in atti;
controricorrente e
contro
LU AR UI;
CA EL;
intimati avverso la sentenza del tribunale di Reggio Emilia n. 148/2001 del 5- 6 febbraio 2001 (R.G. 2154/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le richeiste del P.M., Sost. Proc. Gen. Dott. S. Schirò, che ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza, conclusioni confermate in camera di consiglio dal Sost. Proc. Gen. dott. Massimo Fedeli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto 9 settembre 1996 la CERAMICA NORDICA s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di Pa- ce di ND CA EL, LU AR, nonché la UNIVERSO ASSICURAZIONI s.p.a. e la LAVORO & IC s.p.a. Esponeva l'attrice che il 28 luglio 1995 in Rote- glia di Castellarano si era verificato, per fatto dei convenuti CA e LU un sinistro stradale in esito al quale aveva perso la vita PP RE, conducente de.L veicolo di proprietà di essa CERAMICA NORDICA s.p.a. L'incidente, assumeva la società attrice, si era verificato perché mentre la vettura Volkswagen era fer- ma sulla statale n. 486, nel centro della strada, per svoltare a sinistra verso l'accesso dello stabilimento della Ceramica Nordica era stata violentemente colpita nella parte posteriore dall'autotreno condotto dal LU RI (assicurato presso la LAVORO & SICURTA s.p.a.) ed era stata sbalzata nella corsia opposta della carreg- giata, così entrando in collisione con l'autoarticolato condotto dal AL che aveva colpito la vettura sul fianco destro. Costituitisi in giudizio il LU e la LAVORO IC eccepivano un concorso di colpa della conducen- te la vettura, in ordine al verificarsi del sinistro, 3 perché si era spostata improvvisamente verso il centro della carreggiata senza segnalare l'intenzione di svol- tare a sinistra. Quanto al CA e alla UNIVERSO ASSICURAZIONI s.p.a., questi facevano presente, per loro conto, per gli stessi fatti era pendente altro giudizio innanzi al tribunale di Firenze, promosso dagli eredi della PP (conducente del veicolo di proprietà della società at- trice) per cui eccepivano la connessione tra le due controversie. caso il giudice adito Svoltasi la istruttoria del sentenza n. 27 del 1997, quantificava nel 75% e com nel 25% la rispettiva incidenza delle condotte del LU RI e del CA nella determinazione dell'evento dan- noso e, pertanto, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti in solido tra loro al risarci- mento dei danni e al pagamento delle spese di causa in favore della CRAMICA NORDICA s.p.a. Gravata tale pronunzia dalla UNIVERSO ASSICURAZIONI s.p.a. nonché, in via incidentale dal CA i quali, entrambi, deducevano che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi del LU, il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 5 6 febbraio 2001 riget- tava sia l'appello principale della UNIVERSO ASSICURA- ZIONI s.p.a., sia l'appello incidentale del CA. 4 Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 22 giugno 2001, ha proposto ricorso, con atto 4 ottobre 2001, affidato a un unico motivo e illustrato da memo- ria, la ITALIANA ASSICURAZIONI s.p.a., nella quale con atto 14 dicembre 2000 si è fusa la UNIVERSO ASSICURA- ZIONI s.p.a. Resistono con distinti controricorsi, sia la s.p.a. RI UNIONE ADRIATICA DI IC, s.p.a., quale incorpo- rante della LAVORO & IC s.p.a. sia la CERAMICA NORDICA s.p.a. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede LU AR UI e CA EL. La RIUNIONE ADRIATI- CA DI IC ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando volazione ° falsa applicazione di norme di diritto, omessa insufficiente motivazione circa un punto decisi- vo della controversia prospettata dalla parti o rileva- art. 360 n. 3 e n. 5 [c.p.c.] in rela-bile d'ufficio zione all'art. 2054 C. C. >> lamenta che ha errato il tribunale d'appello nell'interpretare l'art. 2054 C.C. in relazione all'art. 2043 c.c.>>.
2. Il motivo è, per un verso, inammissibile, per altro manifestamente infondato. 5 2. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 2054 c.c. in relazio- ne all'art. 2043 c.c. la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate عد о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente - il motivo è inammissibile poiché non consen- dottrina te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di ormentarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). 6 Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2054 e 2043 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare 1' interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 2. 2. Precisato quanto sopra, quanto al secondo profilo di censura, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stadali, la ricostruzione delle modalità del fatto ge- neratore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o la esclu- sione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altret- 7 tanti giudizi di merito, come tali sottratti al sinda- cato di legittimità, qualora il procedimento posto а base delle conclusioni sia caratterizzato da completez- za, correttezza e coerenza al punto di vista logico giuridico. (Specie in motivazione, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 no- vembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto. (In questo senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- un vei- sultanze e la determinazione della velocità di in altri termini sono rimesse al giudice di colo - merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- 8 tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). 2. 3. Pacifico quanto precede, si osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la di- fesa della ricorrente e alla luce di quanto assoluta- mente pacifico- presso una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- de non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della 나 controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la 9 concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ○ all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5- infatti - contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello o f di controllare, sotto il profilo logico e formale e de la correttezza giuridica, l'esame e la valutazione è riservato compiuti dal giudice del merito, cui l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (In que- stc senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione) . 10 Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa.
3. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle controricorren- ti liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese, nei rapporti tra la ricorrente le gli intimati non costituiti LU e CA.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore sia della CE- RAMICA NORDICA s.p.a. sia della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA liquidate in € 100,00 oltre € 700,00 per onora- ri per ciascuna parte;
nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e gli intimati non costituiti LU e CA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002. il Consigliere relatore est. Mer teen 11 il Presidente L CANCELLIERE C1 nocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB, 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE SI attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-9-2003 serie 4 al n. 30825 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Roberto Pe 12