Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 28619
CASS
Sentenza 25 maggio 2006

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In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa apportata all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. ha determinato che, in caso di notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, costituisce prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento e della rinunzia a impugnare, in quanto il difensore ha il dovere deontologico di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, oppure di comunicare all'ufficiale giudiziario e all'ufficio giudiziario immediatamente gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 28619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28619
Data del deposito : 25 maggio 2006

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