Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa apportata all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. ha determinato che, in caso di notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, costituisce prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento e della rinunzia a impugnare, in quanto il difensore ha il dovere deontologico di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, oppure di comunicare all'ufficiale giudiziario e all'ufficio giudiziario immediatamente gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 28619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28619 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1888
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 015318/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL IN N. IL 17/09/1971;
avverso ORDINANZA del 02/02/2005 TRIBUNALE di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 2.2.2005 il giudice monocratico del Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza presentata dal cittadino albanese LI IN di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa in data 6.6.2003 dal Tribunale di Asti, irrevocabile il 31.10.2003, per allegata nullità della notificazione dell'estratto contumaciale in quanto effettuata al difensore Avv. Piernavino Passeri del foro di Asti presso cui il LI aveva eletto domicilio in data 24.5.1996. Il LI aveva dedotto che la elezione di domicilio presso il difensore doveva ritenersi nulla poiché, essendo egli straniero, non gli era stata garantita la assistenza di un interprete che potesse fargli comprendere il significato dell'atto che stava compiendo ed il giudice dell'esecuzione ha condiviso la doglianza di nullità della elezione di domicilio, ma sotto il diverso profilo che la elezione di domicilio presso l'Avvocato Passeri, ricevuta dalla polizia giudiziaria - allora procedente - nel verbale di sequestro, fosse atto inidoneo al raggiungimento dello scopo in quanto non sottoscritto dall'interessato che aveva rifiutato di farlo, anche se ha poi ugualmente ritenuto che la notificazione dell'estratto contumaciale fosse stata correttamente eseguita presso l'Avvocato Passeri, non in qualità di domiciliatario, bensì in qualità di difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, non essendo stato l'imputato reperito;
mentre la assenza di un interprete restava ad avviso del giudice dell'esecuzione irrilevante poiché nel verbale di sequestro non si dava atto della mancata conoscenza da parte del LI della lingua italiana, risultando per converso che dimorava stabilmente da molti anni in Italia, dove aveva il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Sondrio fin dal 27.2.1975, dal che poteva dedursi che conoscesse bene la lingua italiana. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del LI lamentando violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 96, 161, e 670 c.p.p., nonché illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché, essendo stata ritenuta la elezione di domicilio inidonea a raggiungere lo scopo, anche la nomina dell'Avvocato Passeri quale difensore di fiducia, contenuta nello stesso atto, doveva essere ritenuta nulla e comunque la notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, doveva essere eseguita non solo e non tanto presso l'Avvocato Passeri, ma anche e soprattutto presso gli Avvocati Anzalone e Vitellaro nominati ugualmente difensori di fiducia dal LI in data 19.7.2001 o quanto meno anche presso l'avvocato Anzalone qualora fosse stata ritenuta invalida la nomina del terzo difensore.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che la notificazione dell'estratto contumaciale presso uno solo dei difensori di fiducia era sufficiente a fare decorrere il termine di impugnazione e che comunque la elezione di domicilio presso l'avvocato Passeri era valida anche se non sottoscritta dal LI poiché era stata ricevuta sotto forma di processo verbale da pubblico ufficiale che la aveva sottoscritta cosi divenendo atto pubblico di fede privilegiata.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza più recente di questa Corte, cui questo Collegio ritiene di adeguarsi, condividendola, andando in contrario avviso ad un indirizzo più risalente (v. per tutte Cass. 24.11.1998 n. 4100, Rv. 213259), è nel senso che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale redatto dal pubblico ufficiale determina la invalidità della dichiarazione o della elezione di domicilio solo laddove dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio (v. in tal senso Cass. 28 marzo 2003 n. 25427, Rv. 225691; Cass. sez. 1 n. 1606, 2005). Ciò in quanto la mancata sottoscrizione del verbale da parte delle "persone intervenute", ai sensi dell'art. 137 c.p.p., comma 1, non è causa di nullità del verbale (art. 142 c.p.p., comma 1), mentre, nel contempo, l'art. 137 c.p.p., comma 2, prescrive che il pubblico ufficiale deve fare menzione della volontà di non sottoscrivere il verbale "con l'indicazione del motivo", precisazione evidentemente necessaria per valutare se e quali delle dichiarazioni contenute nel verbale non sottoscritto possano essere ritenute tuttavia valide (o non ritrattate). E ciò vale anche per la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, dovendosi pure in questo caso indagare il motivo di rifiuto della sottoscrizione, onde stabilire se la mancata sottoscrizione del verbale che lo contiene sia indicativa o meno della ritrattazione o del disconoscimento della nomina.
Orbene, nel caso in esame, al di là dell'ingiustificato rifiuto di sottoscrivere il verbale contenente sia la elezione di domicilio che la nomina del difensore di fiducia, non risulta che il LI abbia contestato la veridicità delle suddette dichiarazioni, non essendo ciò avvenuto neppure in sede di ricorso per cassazione, per cui si deve ritenere che il mero rifiuto, da parte dell'interessato, di sottoscrivere il verbale contenente le dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale non renda invalido tale verbale ne' tanto meno le dichiarazioni in esso contenute.
Da ciò discende che la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza 6.6.2003 del Tribunale di Asti è stata nella specie correttamente eseguita, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 1, nel domicilio eletto dell'indagato presso il difensore di fiducia Avvocato Passeri che ha ricevuto l'atto quale domiciliatario dell'imputato (art. 548 c.p.p., comma 3), per cui la mancata impugnazione della sentenza nei termini di legge ha determinato il regolare passaggio in giudicato della stessa. Nè rileva che successivamente alla elezione di domicilio presso l'avvocato Passeri l'imputato avesse nominato altri difensori, posto che, non avendo revocato la nomina all'avvocato Passeri, ne' tanto meno la elezione di domicilio, come riconosce anche il ricorrente nell'atto di ricorso, la notificazione dell'estratto contumaciale doveva essere eseguita presso il domiciliatario secondo le regole ordinarie (art. 161 c.p.p., comma 1) e, solo laddove fosse divenuta impossibile presso il domiciliatario (il che nella specie non è avvenuto), mediante consegna ad un difensore reperibile (art. 161 c.p.p., comma 4). In tal senso deve essere corretta, a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 1, la motivazione della sentenza impugnata, che deve essere invece condivisa con riguardo al dispositivo poiché la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza è validamente avvenuta nel domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di fiducia che aveva il dovere deontologico di fare pervenire al proprio assistito, fino al momento di revoca o di rinuncia al mandato, gli atti a lui diretti personalmente e ciò specie nel caso in cui - come si è verificato nella fattispecie in esame - il difensore di fiducia fosse stato nominato domiciliatario dell'imputato, con conseguente obbligo per il detto domiciliatario di comunicare altresì all'ufficiale giudiziario ed all'ufficio giudiziario gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui (art. 161 c.p.p., comma 4); il che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza non impugnata nei termini di legge.
È appena il caso di aggiungere che la correttezza della suddetta interpretazione si ricava anche dalla modifica legislativa di cui al D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha introdotto, con l'art. 8 bis dell'art. 157 c.p.p. - al fine dichiarato di garantire la ragionevole durata del processo, e quindi al fine di accelerare i tempi di notificazione degli atti del processo - la notificazione obbligatoria presso il difensore di tutti gli atti, destinati personalmente all'imputato, successivi alla nomina del difensore di fiducia, anche se l'imputato non abbia eletto domicilio presso lo stesso, salvo che il difensore non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Già in precedenza era infatti prevista la notificazione obbligatoria presso U difensore di fiducia nel caso in cui l'imputato avesse eletto domicilio presso lo stesso (art. 161 c.p.p.), per cui l'allargamento delle ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia anche indipendentemente dalla elezione di domicilio assume il significato di attribuire a tale difensore un preciso onere - già sussistente in base alla normativa pregressa ed in particolare agli obblighi di deontologia professionale - di portare effettivamente a conoscenza dell'assistito tutti gli atti personali che lo riguardano, anche se non domiciliatario del suo assistito, salva la possibilità di rivolgersi immediatamente al giudice per comunicare che non intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non può più assolvere tale onere.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2006