Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 70166 At 3 MATERIAN. 101 D... 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA ALG. M. 5099 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Burapia 0 2 555 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati esidente Dott. Bruno R.G.N. 11814/00 5842 Rel. Consigliere Dott. Mario Cron. Dott. Eugenio Consigliere AMARI Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 20/06/02 Dott. Antonio MERONE Consigliere b . 18 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ER LE AR, ER LE FRANCO, ROMUALDO, LA GR AL MARIA, LA GR LL MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, che li difende unitamente all'avvocat2002 CORTE SUFREMA DI JASSAIONE CAMMONT C ALE 2830 FRANCO ER LE, giusta procura in calce;
N. 10166. -1
- controricorrente -
nonchè
contro
RINASCITA DI PIERI GE IL & C SAS;
- intimato -
avversO la sentenza n. 118/99 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 22/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 11814SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 118/18/99 del 22 novembre 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per L'Emilia Romagna rigettava l'appello dell'ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio a seguito di attribuzione di rendita catastale a un immobile oggetto di compravendita. I contribuenti si costituivano con controricorso deducendo in via preliminare la tardività del ricorso. Hanno anche depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente respinta la eccezione di tardività del ricorso. La sentenza di secondo grado è stata infatti bensì notificata all'Ufficio del Registro di Forlì, ma tale notifica non è avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 21, 1° comma, 1. 13 maggio 1999 n. 133, e quindi non è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ogni vizio nella notifica del ricorso è poi sanato dalla costituzione delle parti contribuenti. Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce omessa motivazione Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Il motivo è fondato. Invero la questione sottoposta, mediante l'atto di appello, all'attenzione del giudice tributario riguardava la regolarità o meno della notifica dell'atto di classamento UTE, adottato nell'ambito della procedura ex art. 12 Legge n. 154/88, effettuata solo nei confronti di una delle parti acquirenti, su indicazione del notaio, parte risultata poi estranea rispetto al successivo accertamento diretto a colpire solo in parte la M compravendita immobiliare. Il giudice tributario, invece ha sostanzialmente deciso su questione totalmente estranea ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento, atto ovviamente qualitativamente e giuridicamente diverso dal classamento UTE. In questa prospettiva è evidente la erroneità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, che ha omesso di esaminare i motivi dell'appello proposto dall'Ufficio. Risulta così superato il secondo motivo di ricorso in cui si deduce omessa motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge n. 154/88 in relazione all'art. n. 360 n. 3 e 5, sostenendo che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la 1 notifica dell'atto di classamento UTE effettuata ad una parte, acquirente solo porzione di immobile. 7 9
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 giugno 2002. РО Mon Cala IL CANCELLIERE C1 OL боль AL AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 FEB. 2003 Oggi CANCELLIERE C1 AL AN udde Calou