Sentenza 24 maggio 2016
Massime • 1
In tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora, e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nella tutela del domicilio. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo essersi introdotto all'interno dell'abitazione delle persone offese ed essersi impossessato di denaro ed oggetti di valore, aveva spintonato nel corso della fuga, lungo una strada pubblica, altro soggetto che aveva tentato di fermarlo).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2016, n. 26262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26262 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2016 |
Testo completo
2 62 62/ 1 6 62 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/05/2016 SENTENZA 1369 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente Dott. GEPPINO RAGO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere N.22467/2015 Dott. IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere Dott. LUCIA AIELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: OD NO N. IL 20/11/1992 avverso la sentenza n.50385/2015 CORTE DI APPELLO di TORINO del 18/3/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 18 marzo 2015 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia 25-9-2014 del G.U.P. dello stesso Tribunale, riduceva la pena inflitta a DI IN ad anni 3 di reclusione ed € 2200,00 di multa perché colpevole di rapina impropria aggravata. 1 bs V 1.2 Affermava la Corte torinese che a carico dell'imputato sussistevano adeguati elementi di prova per ritenere lo stesso responsabile del delitto di rapina impropria commesso l'11 aprile 2014 quando, dopo essersi introdotto all'interno dell'abitazione degli anziani Di MO e EL dove si impossessava di denaro ed oggetti per un considerevole valore, spintonava nella fuga IN UI facendolo cadere.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della ipotesi di rapina impropria posto che la qualificazione dei fatti era stata basata sulla sola deposizione del IN non riscontrata da alcun dato obiettivo mentre, si doveva ritenere, che lo scontro fosse stato assolutamente fortuito. Con un secondo motivo lamentava analogo vizio con riguardo alla ritenuta aggravante dell'art. 628 n. 3, n. 3 bis cod.pen., essendo lo scontro avvenuto nella pubblica via e non all'interno del domicilio e con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'udienza del 24 maggio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Va ricordato come, per costante insegnamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado, con giudizio conforme, hanno ritenuto ricavare la prova della sussistenza dell'ipotesi della rapina impropria dalle modalità di consumazione dei fatti ricostruite in 2 : maniera del tutto analoga. In particolare, il giudice di appello, ha sottolineato come il DI, dopo essersi impossessato dei beni, si fosse dato alla fuga e per assicurarsi il profitto avesse manifestamente spintonato il IN che si era frapposto alla sua fuga dopo avere udito le grida delle vittime. Deve pertanto ritenersi che a fronte delle argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado le censure riproposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Inoltre la dedotta assenza di elementi di riscontro alla ricostruzione offerta dal teste IN circa le modalità dello scontro e la sua accidentalità sono tesi difensive del tutto sfornite di qualsiasi conferma mentre la deposizione del teste che ha attribuito all'imputato una condotta di violenza mirata a mantenere il possesso dei beni furtivi appare del tutto logica e priva delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà.
2.2 Quanto al secondo motivo lo stesso è parimenti inammissibile poiché la contestata aggravante certamente appare sussistere in relazione al luogo di apprensione dei beni costituito dalla abitazione degli anziani sicchè non rileva che lo scontro sia poi avvenuto sulla pubblica via poiché l'azione di impossessamento degli oggetti sottratti ai legittimi proprietari avveniva appunto all'interno del domicilio, luogo che, attraverso l'introduzione dell'aggravante specifica, si è inteso maggiormente sottoporre a tutela. Al proposito deve pertanto affermarsi il principio secondo cui in tema di rapina impropria sussiste l'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 3 bis cod.pen. pur quando la violenza e la minaccia siano state consumate fuori dai luoghi destinati a privata dimora ove è avvenuta la condotta di impossessamento di beni altrui;
posto infatti che obiettivo del legislatore è rafforzare la tutela del domicilio attraverso l'introduzione di una specifica aggravante della ipotesi di rapina, non rileva quale dato fondamentale che la violenza о minaccia che nella rapina impropria seguono l'impossessamento, siano avvenuti al di fuori della dimora, essendo questo il luogo di apprensione delle cose altrui.
2.3 Anche il terzo motivo va parimenti ritenuto inammissibile avuto riguardo alla specifica indicazione della sentenza di appello contenuta a pagina 4 della motivazione circa la gravità dei fatti e le particolari modalità organizzative nella consumazione degli stessi, sicchè alcuna delle violazioni dedotte può ritenersi integrata con riguardo al diniego di concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in una misura differente dal minimo assoluto, trovando tali richieste e doglianze implicita reiezione nella motivazione del giudice di appello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, 3 и nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Roma, 24 maggio 2016 IL CONSIGLIERE EST Dott, Ignazio Pardo صلاة IL PRESIDENTE Dott.Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 GIU 2016 IL EMAD "CANCELLIERE E R P E Claudia Pianelli U T S R O C F 4