Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19364
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Sentenza 27 marzo 2002

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Nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, assolto in primo grado e, poi, condannato nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall'art.273 del codice di procedura penale abrogato e non dall'art.300, comma 5, del codice di procedura penale vigente.

In tema di procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, nei confronti dell'imputato che, dopo essere stato assolto, venga condannato nel giudizio di impugnazione il provvedimento cautelare previsto dall'art.273 cod.proc.pen. del 1930 può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19364
    Data del deposito : 27 marzo 2002

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