Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 2
Nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, assolto in primo grado e, poi, condannato nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall'art.273 del codice di procedura penale abrogato e non dall'art.300, comma 5, del codice di procedura penale vigente.
In tema di procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, nei confronti dell'imputato che, dopo essere stato assolto, venga condannato nel giudizio di impugnazione il provvedimento cautelare previsto dall'art.273 cod.proc.pen. del 1930 può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19364 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Nicola Marvulli Presidente
2. dott. Pasquale Trojano Componente
3. dott. Umberto Papadia Componente
4. dott. Torquato Gemelli Componente
5. dott. Carlo Cognetti Componente
6. dott. Giorgio Lattanzi Rel. Componente
7. dott. Giovanni De Roberto Componente
8. dott. Giovanni Silvestri Componente
9. dott. Antonio S. Agrò Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC BU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo in data 20 febbraio 2001;
udita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Lattanzi;
udito il pubblico ministero nella persona dell'Avvocato generale dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 31 gennaio 2001, riformando la decisione di assoluzione di primo grado, ha ritenuto UC TT "colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416, 1°, 3° e 6° comma, c.p." e lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione. Dopo la pronuncia della sentenza di appello, il Procuratore generale, in applicazione dell'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p., ha chiesto il ripristino della custodia in carcere dell'imputato e la corte con ordinanza del 20 febbraio 2001 ha accolto la richiesta. La corte ha ritenuto che rispetto a TT ricorressero "anche i presupposti di cui all'art. 300, comma 5 c.p.p., essendo concreto il pericolo che egli possa ricadere nel reato, non risultando che sia receduto dal sodalizio mafioso". Il difensore dell'imputato ha proposto una richiesta di riesame deducendo che:
- il provvedimento è stato emesso in un procedimento che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti e quindi la disposizione applicabile è quella dell'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930, il quale consente il ripristino della custodia in carcere per i reati espressamente indicati e solo contestualmente alla sentenza, mentre il provvedimento nei confronti del ricorrente era stato emesso alcuni giorni dopo la pronuncia della sentenza;
- l'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930 consente il ripristino della custodia in carcere per l'associazione di tipo mafioso mentre il ricorrente, in appello, era stato condannato per il reato di associazione per delinquere;
- "nel merito, la sussistenza del pericolo di fuga non era stata concretamente individuata" e "la qualificazione della condotta ritenuta in sentenza esclude particolari allarmi sociali ... e non sarebbe nemmeno applicabile la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. vigente". Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 12 marzo 2001 - chiarito che in realtà TT era stato condannato per associazione mafiosa, in quanto l'omessa indicazione grafica dell'iterazione numerica "bis" era da ascrivere ad un mero errore di trasposizione - ha ritenuto che, in virtù delle disposizioni transitorie, il provvedimento coercitivo disposto con la sentenza di condanna dal giudice di secondo grado, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 272 c.p.p. 1930, nei confronti di imputato già scarcerato per decorrenza dei termini di fase, non rientrasse nella categoria dei provvedimenti suscettibili di riesame ai sensi dell'art.263-bis, comma 1, c.p.p. 1930 e che l'unico rimedio esperibile fosse il ricorso per cassazione, e ha perciò trasmesso gli atti a questa Corte.
La sesta sezione penale di questa Corte, ha riconosciuto che effettivamente contro il provvedimento coercitivo emesso dalla Corte di assise di appello di Palermo l'unica impugnazione ammessa era costituita dal ricorso per cassazione, ha ritenuto che l'atto presentato al Tribunale di Palermo avesse "i requisiti di sostanza e di forma" del ricorso per cassazione e, a norma dell'art. 618 c.p.p., lo ha rimesso alle Sezioni unite, perché ha rilevato che occorreva stabilire se, in base alle norme transitorie del vigente codice di rito, il ripristino della misura coercitiva nei confronti della persona scarcerata per decorrenza dei termini e successivamente condannata sia disciplinato dall'art. 272 c.p.p. del 1930 oppure dall'art. 307 c.p.p. vigente e che la questione aveva formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale. La sesta sezione ha aggiunto che nel primo caso sarebbe poi stato necessario stabilire se i provvedimenti previsti dall'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930 debbano essere emessi contestualmente alla pronuncia della sentenza o possano anche essere emessi successivamente;
altra questione sulla quale esisteva contrasto.
Considerato in diritto
Il ricorso in questione concerne un provvedimento coercitivo emesso in un procedimento che prosegue con l'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti ed è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'impugnazione dei provvedimenti come quello in questione è regolata dalle disposizioni del codice di rito abrogato. Va però precisato che l'ordinanza impugnata rientra nella previsione dell'art. 273 c.p.p. del 1930 (o dell'art. 300 comma 5 c.p.p. vigente) e non in quella dell'art. 272, comma ult.,
c.p.p. del 1930 (o dell'art. 307, comma 2, lett. b c.p.p. vigente), come hanno ritenuto il tribunale del riesame prima e la sesta sezione poi, in quanto il provvedimento successivo alla condanna è stato emesso nei confronti di un imputato che si trovava in libertà in seguito all'assoluzione in primo grado e non nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini, al quale soltanto si riferiscono le disposizioni dell'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930 e 307, comma 2, lett. b) c.p.p. È comunque pacifico in giurisprudenza che, come quello a norma dell'art 272, comma ult., c.p.p. del 1930 (ved. Sez. I, 27 aprile 1992, Cappellano, rv. 190383; Sez. I, 21 maggio 1992, Riezzo, rv. 190392; Sez. I, 18 gennaio 1993, Di Matteo, rv. 193078; Sez. V, 1° febbraio 1994, Stagno, rv. 197280), anche il provvedimento coercitivo a norma dell'art. 273 c.p.p. del 1930 può essere impugnato solo con il ricorso per cassazione, dato che il riesame ex art. 263 bis c.p.p. del 1930 si ritiene ammesso solo per i provvedimenti presi nel corso della fase istruttoria (ved. Sez. fer. 5 settembre 1991, Zucchinali, Sez. VI, 20 gennaio 1988, Vitale, in Cass. pen., 1988, p. 1490). Come ha riconosciuto la sesta sezione, l'atto di impugnazione in questione ha tutti i requisiti del ricorso per cassazione e tale deve essere considerato, perché anche rispetto alle impugnazioni previste dal codice di rito abrogato si è consolidato il principio (contenuto espressamente nell'art. 568 comma 5 del codice di rito vigente) che la qualificazione del mezzo di impugnazione spetta al giudice, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'atto della parte (ved. Sez. VI, 21 settembre 2001, Agate;
Sez. I, 12 ottobre 1987, Clarizia, in Cass. pen., 1988, p. 1470; Sez.I, 21 febbraio 1986, Pascucci, ivi, 1987, p. 1400). Ciò premesso, resta da stabilire se l'emissione, in un procedimento c.d. di vecchio rito, di un provvedimento di custodia in carcere nei confronti di una persona condannata dopo essere stata in precedenza assolta sia disciplinato dall'art. 273 c.p.p. del 1930 o dall'art.300, comma 5, c.p.p. vigente, dato che il primo motivo del ricorso muove dal presupposto che sia applicabile la prima delle disposizioni ricordate. Questa infatti contiene una formula che secondo il ricorrente consentirebbe l'emissione del provvedimento coercitivo contestualmente alla sentenza di condanna e non anche successivamente, come è avvenuto nel caso in esame.
Per quanto concerne la disposizione applicabile l'ordinanza di rimessione della sesta sezione, come si è detto, ha fatto riferimento a un contrasto relativo agli artt. 272, comma ult., c.p.p. del 1930 e 307, comma 2, lett. b) c.p.p., nell'erroneo presupposto che fossero queste le disposizioni alternativamente applicabili e non quelle degli artt. 273 c.p.p. del 1930 e 500 comma 5 c.p.p., e la questione che ha dato luogo a quel contrasto non si pone rispetto alle disposizioni che vengono in gioco nel ricorso in esame.
Riguardo a queste disposizioni è sufficiente considerare che, come risulta dai lavori preparatori, il legislatore delegato, mentre nel Progetto preliminare delle norme transitorie aveva optato per un'ampia applicazione delle disposizioni del nuovo codice di rito a tutti i procedimenti pendenti, ha poi mutato indirizzo, sulla base anche del parere della Commissione parlamentare, e ha previsto che i procedimenti pendenti in un determinato stadio processuale proseguissero con l'applicazione delle norme del codice abrogato, indicando un numero assai limitato di disposizioni del nuovo codice che avrebbero dovuto trovare applicazione anche in questi procedimenti. Si è prevista quindi di un'applicazione eccezionale delle disposizioni del nuovo codice, e di ciò si deve tenere conto nell'interpretazione della normativa transitoria. Tanto premesso, è sufficiente considerare che il caso dell'imputato prosciolto e successivamente condannato nel giudizio di impugnazione non rientra nella previsione degli artt. 250 e 251 d. lg. n. 271/89 né di altre norme transitorie e quindi rimane regolato dall'art. 273 c.p.p. del 1930.
Una volta ritenuta l'applicabilità dell'art. 273 c.p.p del 1930 sorge l'altra questione che ha indotto la sesta sezione a rimettere il ricorso alle Sezioni unite. Secondo la disposizione dell'art. 273 "il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura" e, tenuto conto di questa formulazione, occorre stabilire se il provvedimento può essere preso solo contestualmente alla sentenza o anche successivamente, perché ove si concludesse nel primo senso l'ordinanza impugnata, essendo stata emessa dopo la pronuncia della sentenza di appello, dovrebbe essere annullata.
La questione si pone negli stessi termini per l'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930 e ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale, ormai risalente, che, proprio per il riferimento erroneamente fatto all'art. 272, ha determinato la rimessione alle Sezioni unite.
Un primo orientamento, ancorato a un'interpretazione accentuatamente letterale dell'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930, era nel senso che il nuovo mandato di cattura avrebbe potuto essere emesso soltanto "contestualmente" all'ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero alla sentenza di primo o di secondo grado, e non successivamente (Sez. I, 19 maggio 1975, Ciminella, rv. 130118; Sez. I, 17 maggio 1976, Ferraro, rv. 136927; Sez. I, 26 settembre 1983, Capitelli, n.1536, rv. 161195; Sez. II, 18 aprile 1984, Frani, rv. 164293).
Un diverso, minoritario orientamento affermava invece che "non viola il disposto dell'art. 272, penultimo e ultimo comma, l'ordinanza che sia successiva a sentenza di condanna di primo o secondo grado e sia emessa a sostanziale integrazione della sentenza stessa" (Sez. I, 28 gennaio 1977, Pastore). In senso analogo, con specifico riferimento all'art. 273 c.p.p. del 1930 (nel testo sostituito dall'art. 35 l. 5 agosto 1988, n. 330), si era pronunciata anche Sez. VI, 9 febbraio 1993, Sparapane, avendo ritenuto che "fino alla trasmissione degli atti processuali al giudice dell'impugnazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato conserva il potere di adottare gli atti urgenti".
È questo secondo orientamento che secondo le Sezioni unite deve essere condiviso perché le parole "il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura", contenute nell'art. 273 c.p.p. del 1930, stanno ad indicare da quale momento può essere adottato il provvedimento cautelare: significano che solo con la pronuncia della sentenza di condanna nasce il potere di disporre la custodia cautelare nei confronti dell'imputato in precedenza prosciolto, ma non significa che tale potere nasce e muore con la sentenza e che quindi se non viene esercitato contestualmente non può più essere esercitato. Una disposizione che imponesse la contestualità sarebbe priva di ragionevolezza, perché impedirebbe l'adozione della misura cautelare nel caso in cui solo dopo la condanna ne sorgesse l'esigenza.
In proposito, con riferimento all'analoga espressione contenuta nell'art. 272 comma ult. c.p.p. del 1930, è utile ricordare che la corrispondente disposizione del vigente codice di rito, contenuta nell'art. 307, comma 2, lett. b), nel testo originario conteneva le parole "con la sentenza di condanna" e queste parole poi sono state sostituite dall'art. 5 d. l. 1° marzo 1991, n. 60, conv. nella l. 22 aprile 1991, n. 133, con le parole "contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna" proprio per superare - spiega la relazione - "il contrasto giurisprudenziale creatosi in relazione alla analoga previsione del codice del 1930". La relazione aggiunge: "ciò appare razionale ove si consideri che l'esigenza di ripristinare la custodia può sorgere dopo la suddetta pronuncia". L'interpretazione delle Sezioni unite risulta quindi avvalorata dal legislatore, il quale solo per evitare che la questione si riproponesse ha provveduto a modificare il citato art. 307, comma 2, lett. b) c.p.p. Deve dunque concludersi che è privo di fondamento il motivo con il quale il ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza cautelare per la ragione che è stata emessa successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna e deve affermarsi il principio che nei confronti dell'imputato che, dopo essere stato prosciolto, venga condannato nel giudizio di impugnazione il provvedimento cautelare previsto dall'art. 273 c.p.p. del 1930 può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna.
Una volta stabilito che il provvedimento applicativo della misura cautelare è disciplinato dall'art. 273, e non dall'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930, diventa privo di rilevanza il motivo con il quale il ricorrente ha sostenuto che la condanna era stata pronunciata per il reato dell'art. 416 e non per quello dell'art.416 bis c.p., perché l'art. 273, diversamente dall'art. 272, comma ult., c.p.p. del 1930, non fa riferimento a specifici reati, sicché l'applicazione della misura cautelare sarebbe legittima anche nel caso di condanna per il reato previsto dall'art. 416 c.p. Il terzo motivo infine, con il quale il ricorrente ha sostenuto che nella specie sarebbero mancati il pericolo di fuga e il pericolo di commissione di delitti, si risolve in deduzioni di fatto, insuscettibili di considerazione da parte della Corte di cassazione. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 norme att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 2002