Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 28241
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Sentenza 7 aprile 2016

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In tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dall'art. 6, comma quinto, l. n. 401 del 1989, nel testo modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, per il caso di soggetto già destinatario di un divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che tale pregresso provvedimento questorile risulti emanato in epoca anteriore alle succitate modifiche normative, poichè la sua esistenza rileva quale mero presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo divieto nei confronti del "recidivo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 28241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28241
    Data del deposito : 7 aprile 2016

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