Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
In tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dall'art. 6, comma quinto, l. n. 401 del 1989, nel testo modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, per il caso di soggetto già destinatario di un divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che tale pregresso provvedimento questorile risulti emanato in epoca anteriore alle succitate modifiche normative, poichè la sua esistenza rileva quale mero presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo divieto nei confronti del "recidivo".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 28241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28241 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
28 24 1/ 1 6 н 41 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..840 Elisabetta Rosi - Presidente - Enrico Manzon CC 7/4/2016- Giovanni Liberati R.G.N. 31308/2015 -Relatore - Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR RC, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 21/5/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato il decreto del Questore di Torino del 6 maggio 2015, notificato il 19 maggio 2015, con cui era stato vietato per otto anni a RC AR di accedere agli stadi dove si disputino partite dei campionati di calcio o della Nazionale Italiana e nei luoghi limitrofi ed imposto allo stesso per cinque anni di presentarsi alla autorità di pubblica sicurezza in concomitanza delle partite di calcio della squadra della Juventus.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il sottoposto mediante il suo difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale per la indebita retroattiva applicazione delle modifiche dell'art. 6 della I. 401/89, in quanto il provvedimento del Questore di Torino si riferiva a fatti commessi tra il dicembre 2011 ed il gennaio 2012, anteriori al provvedimento adottato nei confronti del ricorrente dal Questore di Milano nel 2013, che dunque non poteva determinare l'automatica ed obbligatoria applicazione dell'obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza. Ha inoltre lamentato la mancanza della motivazione della propria pericolosità ed anche della necessità ed urgenza di provvedere, posto che i fatti che avevano determinato l'emissione del provvedimento erano di tre anni anteriori.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 3, 4 e 13 Cost., per l'irragionevolezza della previsione della obbligatorietà dell'obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza in caso di precedenti divieti, anche qualora tali divieti, come nella specie, non siano mai stati violati;
per il pregiudizio del diritto al lavoro derivante dal suddetto obbligo di presentazione;
per la mancata previsione della eccezionale urgenza, come richiesto dall'art. 13 Cost., per l'adozione dei suddetti provvedimenti limitativi della libertà personale.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando la corretta applicazione dell'art. 6, comma 2, 1. 401/89, come modificato dal d.l. 119/2013, convertito in I. 146/2014, rilevando la emissione di un altro decreto del Questore in data anteriore al nuovo provvedimento, anche se relativo a fatti antecedenti al primo, e la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nella specie non irragionevolmente esercitata, la fissazione di trattamenti sanzionatori. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge, per l'aver considerato il ricorrente recidivo (cioè destinatario di un precedente provvedimento ai sensi della 1. 401 del 1989) sulla base di un provvedimento del Questore di Milano del 24 maggio 2013, anteriore alle modifiche dell'art. 6 della I. 401 del 1989 introdotte dal d.l. 22 agosto 2014 n. 2 беланGliterar 119, convertito dalla I. 146 del 2014, ed anche alle condotte poste a fondamento del decreto del Questore di Torino del 6 maggio 2015, convalidato con l'ordinanza impugnata, poste in essere tra il dicembre 2011 ed il gennaio 2012, deve rilevarsi che il testo vigente dell'art. 6, comma 5, I. 401 del 1989, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 22 agosto 2014 n. 119 (secondo cui "Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni") contempla la precedente emissione di un altro provvedimento di divieto di accesso quale presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo provvedimento, con la conseguenza che se, come nel caso in esame, al momento del compimento della valutazione di pericolosità risulta sussistente detto presupposto di fatto, dovranno considerarsi sussistenti le condizioni per la applicabilità dei diversi termini di durata del divieto e dell'obbligo di presentazione, quali previsti dal testo vigente dell'art. 6, comma 5, I. 401 del 1989. Non si tratta, evidentemente, della applicazione retroattiva di una norma incriminatrice, stante la natura di misure di sicurezza dei provvedimenti del Questore convalidati dal giudice, ma della verifica, al momento del compimento del giudizio di pericolosità, dei presupposti a tale momento stabiliti dalla legge per compiere tale giudizio e determinare la conseguente durata delle misure, irrilevante rimanendo la anteriorità alla nuova disciplina dei fatti che hanno determinato il compimento del giudizio di pericolosità, all'esito del quale è stato emesso il provvedimento del Questore della cui convalida si discute, in ragione della ricordata natura di misure di sicurezza dei divieti ed obblighi della cui convalida si discute. Quanto alla mancanza delle ragioni di urgenza, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione su tale punto si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di Elibera 3 tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria. Si altresì aggiunto che il requisito dell'urgenza deve essere considerato non già con riferimento agli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma all'attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 33532 del 1 settembre 2009) e che è sul ricorrente che incombe l'onere di dimostrare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice provando, così, il proprio interesse al ricorso (Sez. 3, 22256/08, cit.). Poiché ciò non è stato, nel caso di specie, neppure prospettato, deve escludersi anche sotto questo profilo la sussistenza della violazione di legge denunciata dal ricorrente.
2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 4 e 13 Cost. e proposta questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 8, d.l. 119/2014 e, in subordine, dell'art. 6, comma 5 e 8, I. 401/89, risulta manifestamente infondato, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione della durata minima dei divieti e degli obblighi conseguenti alla commissione di episodi di violenza in occasione o nel corso di manifestazioni sportive da parte di soggetti già in precedenza sottoposti ad analoghi provvedimenti, e non ravvisandosi contraddittorietà od illogicità di tale disciplina rispetto a quella generale stabilita per la determinazione della durata delle misure di prevenzione, in considerazione della diversità di ambiti, presupposti e conseguenze delle misure applicate ai sensi della I. 401 del 1989. Neppure sembra ravvisabile alcuna violazione dell'art. 4 Cost., non avendo il ricorrente prospettato in quale modo l'imposizione dei divieti e degli obblighi oggetto del provvedimento del Questore possano incidere sulla sua attività lavorativa di allenatore della squadra di calcio Borgata Parella, pregiudicandola od impedendone il pieno e corretto svolgimento, essendosi limitato ad affermare di svolgere attività lavorativa, senza precisarne oggetto e contenuto, con la conseguente manifesta infondatezza della censura ed anche delle questioni di legittimità prospettate. In conclusione ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/4/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabeetta RosiTradetteRos Giovanni Liberati Shibenar . DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 LUG 2016 IL CANCELHERE NA MA . : 5