Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1998, n. 4005
CASS
Sentenza 12 febbraio 1998

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Massime1

Ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 ( T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) la nave servita a commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri è soggetta a confisca obbligatoria. IL terzo comma dell'art.301 ne consente la restituzione all'avente diritto, quale mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, soltanto alla duplice condizione che costui dimostri di non avere potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non esser incorso in difetto di vigilanza. La norma non pone a carico dell'accusa l'onere di dimostrare entrambe le suddette condizioni, ma ne pretende la dimostrazione congiunta da parte del proprietario, altrimenti assoggettando il mezzo di trasporto a confisca, in quanto cosa servita a commettere il reato di contrabbando.

Commentario1

  • 1Organizzazione internazionale
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4005 del 20 gennaio 1998 «...(Fattispecie relativa a sfruttamento e induzione alla prostituzione di cittadine straniere, in stato di grave soggezione nei confronti dell'indagato, al quale faceva capo una vasta organizzazione internazionale di avviamento alla prostituzione).» Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 45276 del 24 novembre 2003 «...internazionale, che non può essere inteso come equipollente a una tacita rinuncia alla precedente richiesta di partecipazione personale, dovendo la rinuncia stessa risultare in modo espresso o almeno non equivoco per facta concludentia.» Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35130 del 11 settembre 2008 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1998, n. 4005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4005
Data del deposito : 12 febbraio 1998

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