Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37673 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37673-25
та
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Presidente Consigliere rel.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CA RAMACCI
Dott. Andrea GENTILI
Dott.ssa Cinzia VERGINE
Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO
Consigliere
Dott.ssa Maria Beatrice MAGRO
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto dal:
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
nei confronti di:
DI RO AB, nato a [...] il [...];
Pubblica volenza de 6 giugno IS Sentenian.
982
.5311 del 2025 42.53112025
In caso di diffusione del presente provvedimentic omettare le generalità e gli altri dati identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di perte imposto della legge IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Luana Marian
avverso la sentenza n. 8139/2024 del Tribunale di Roma del 13 giugno 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la conversione del ricorso del Pm in appello;
sentiti altresì, per la costituita parte civile, l'avv. Francesco TABOCCHINI, del foro di Roma, che ha depositato conclusioni scritte, nonché, per l'intimato, l'avv. Giuseppe ROMBOLA', del foro di Roma, che, previa verifica della tempestività del ricorso del Pm, si associa alla richiesta di conversione della impugnazione della Procura della Repubblica.
1
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato Di VE AB responsabile dei reati a lui ascritti, aventi ad oggetto la violazione in materia di pornografia minorile e di prostituzione e lo ha, pertanto, condannato, ritenuto assorbito il reato di cui al n. 3) della rubrica, riconosciuta quanto alla violazione dell'art. 600-ter, comma 1, n. 1), cod. pen. la ipotesi della minore gravità ed unificati i reati commessi sotto il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, corredando la statuizione presa, oltre che delle pene accessorie, anche della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Avverso la predetta sentenza, con atto del 20 dicembre 2024, ha interposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata irrogazione a carico del condannato anche della pena pecuniaria, essendo questa prevista, congiuntamente a quella detentiva, dall'art. 600-ter cod. pen.; con un secondo motivo di ricorso l'Ufficio in questione ha lamentato anche il fatto che il Tribunale abbia ritenuto il Di VE meritevole della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, sebbene questa non sia prevista per la condotta di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1), cod. pen. a lui contestata né dal dettato legislativo né per effetto della sentenza n. 91 del 2024 della Corte costituzionale;
con un successivo terzo motivo ha lamentato l'avvenuta applicazione della ipotesi della minore gravità, ove la si volesse ritenere astrattamente introdotta anche in ordine al reato contestato al prevenuto per effetto della sentenza n. 91 del 2024 della Corte costituzionale, in quanto non ricorrerebbero nella fattispecie gli elementi per la riconoscibilità della fattispecie delittuosa attenuata.
Sulla base dei dati illustrati ha chiesto a questa Corte l'annullamento della sentenza impugnata con la adozione dei conseguenti provvedimenti in materia di riqualificazione dei fatti e di determinazione della pena. Con atto del 10 aprile 2025 la difesa fiduciaria del Di VE, rappresentata dall'avv. Giuseppe Rombolà, del foro di Roma, ha segnalato la circostanza che in data 11 dicembre 2024, quindi anteriormente alla proposizione da parte della Procura della Repubblica del ricorso per cassazione per saltum, era stato presentato da parte dell'imputato ricorso in grado di appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma;
chiedeva, pertanto, che il ricorso del Pm fosse convertito in appello.
AV
2
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pm, sebbene legittimamente presentato per saltum in quanto proposto nei confronti di sentenza che, secondo la prospettazione dell'impugnante, avrebbe stabilito una pena diversa da quella prevista dalla legge (nella specie, infatti, sarebbe stata omessa la irrogazione della pena pecuniaria prevista congiuntamente a quella detentiva per uno dei reati contestati al ricorrente) (cfr. infatti, l'art. 593, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.), deve, tuttavia, essere egualmente convertito in ricorso in grado di appello, stante il disposto di cui all'art. 580 cod. proc. pen. Infatti, essendo stata presentata impugnazione di fronte alla competente Corte di appello di Roma avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado anche dall'imputato, deve ritenersi disciplinata la fattispecie dalla norma dianzi citata la quale, all'evidente scopo di evitare che avverso una medesima decisione siano esperiti rimedi impugnatori fra loro diversi e, pertanto, potenzialmente divergenti, prevede che quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui consista la connessione ex art. 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. In applicazione, pertanto, di tale principio, il ricorso per cassazione ora in scrutinio deve essere convertito in ricorso in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente corte di appello di Roma che, verificando anche la fondatezza o meno della questione dedotta in sede di discussione da parte della difesa dell'imputato riguardante la tempestività della presentazione dell'impugnazione da parte dell'attuale ricorrente, tratterà congiuntamente le due impugnazioni presentate avverso la sentenza n. 8139/24 del Tribunale di Roma del 13 giugno 2024.
PQM
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI) ЋА
Il Presidente
(CA RAMACCY
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mi
In caso di diffusione del presente provvedimento, di dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del digs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Depositata in Cancelleria
Oggi.
19 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOZIARIO