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Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/09/2023, n. 26111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26111 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 24514-2017 proposto da: SFOGG SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell'avvocato IG NZ, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO BELLAGAMBA e FRANCESCO MERCURIO, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro TO UM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20, presso lo studio dell'avvocato Civile Sent. Sez. 2 Num. 26111 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 07/09/2023 Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -2- DE OL AT, rappresentato e difeso dall'avvocato RA FATTORE, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro ATRENA LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AURICCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO GNIGNATI;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro LL GI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA SICCHIERO;
- controricorrente -
nonchè contro ASSICURATORI DEI LLOYDS-Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO BAGNARDI, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1789/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -3- FATTI DI CAUSA 1. Dalla lettura della decisione impugnata e degli atti delle parti i fatti di causa possono essere così ricostruiti. In data 4.12.2000 la società immobiliare AB SR acquistava il 98,5% del capitale sociale della OG SR dal Fallimento di Golfetta Finanziaria SR, controllante la OG, tramite aggiudicazione in occasione di una vendita senza incanto tenutasi presso il Tribunale di Padova, mentre le quote residue rimanevano intestate a membri della famiglia LF. La OG era fallita il 24 novembre 1990 ma il fallimento si era chiuso per integrale riparto con decreto del 30 settembre 2003 senza che fosse stato necessario liquidare tutti i beni, sicché la OG rimaneva titolare della nuda proprietà di un immobile di rilevante valore sito in Padova (vendutole da LF SS con atto del 1989). 2. Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2007 OG SR e la socia IM AB SR esponevano che in data 16 maggio 2006 LF SS, che godeva del diritto di abitazione vitalizio, aveva venduto a sè stesso l’immobile, a mezzo rogito notaio Fassanelli, avvalendosi di mandato e procura irrevocabile a vendere che gli era stata rilasciata per atto notarile in data 23 febbraio 1989 dal cugino TR LF (all’epoca legale rappresentante della società OG). 3. La vendita era avvenuta per il prezzo di € 512.000,00 ed il pagamento era stato effettuato dal figlio dell’acquirente, LF ER, con il trasferimento in proprietà di OG di una statua in bronzo di apparente notevole valore, in ordine alla quale era stata esclusa la garanzia per vizi o assenza di qualità dell’oggetto, fatto salvo in caso in cui fosse emersa una differenza di valore pari al 50%: in tal caso, difatti, la venditrice Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -4- avrebbe optato per il pagamento dal prezzo riconoscendo all’acquirente dilazione in rate annuali non superiori a € 25.000,00, senza aggravio di interessi. 4. Con il medesimo rogito LF SS aveva costituito a titolo gratuito ed in favore del figlio ER 15/100 del diritto di abitazione sull’immobile acquistato, riservando a sé il residuo e stabilendo altresì il reciproco diritto di accrescimento. 5. Sempre in data 16 maggio 2006 LF SS aveva rilasciato al figlio ER procura a vendere e questi se ne avvaleva in data 25 maggio 2006 per trasferire, ancora a mezzo rogito notaio Fassanelli, la nuda proprietà dell’immobile ad NA LT, società sita in Santa LU (Antille Olandesi), riservando il diritto di abitazione a sé ed al padre. LF SS decedeva il giorno successivo. 6. Tanto premesso OG SR e IM AB convenivano in giudizio LF ER e NA LT per sentire dichiarare: la nullità, l’annullabilità o inefficacia dei due atti di cessione ovvero l’atto di donazione dissimulato dalla vendita (così “realisticamente” qualificato l’atto dalle attrici) del 16 maggio 2006 e l’atto di vendita ad NA LT del 25 maggio 2006 e, per l’effetto, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la piena proprietà di OG dell’immobile, libero da diritti reali o personali di abitazione, disponendosi le trascrizioni ed ordinando la restituzione dell’immobile da parte di ER LF. Le attrici formulavano, altresì, domanda di accertamento della responsabilità professionale del Notaio OR Fassanelli per negligenza: poiché all’epoca del rogito risultava ancora trascritta la sentenza di fallimento ed il notaio avrebbe, quindi, potuto avvedersi della violazione dell’art. 44 LF e dell’art. 2919 c.c.; per l’assenza di potere rappresentativo di LF SS perché Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -5- la procura del febbraio 1989 si era estinta per il fallimento di OG;
infine, perché LF SS aveva i poteri solo per vendere ma in realtà aveva donato l’immobile. Le attrici, infine, formulavano domanda di risarcimento danni nei confronti di tutte le parti. 7. Si costituivano in giudizio ER LF ed NA LT che proponevano in via riconvenzionale, e per l’ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, domanda per l’accertamento della simulazione della vendita effettuata l’8 febbraio 1989 da SS LF a OG, avente ad oggetto la proprietà del medesimo immobile, e per l’effetto la declaratoria di proprietà del bene oggetto dell’atto in capo al LF. 8. Il notaio Fassanelli veniva autorizzato a chiamare in manleva la propria compagnia assicuratrice Assicuratori dei Lloyd’s, che si costituiva in giudizio. 9. Con sentenza n. 1309/2012, il Tribunale di Padova rigettava le domande avanzate dalle attrici (di IM AB veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva perché socia di OG), che condannava al pagamento delle spese di lite. 10. Contro la decisione le attrici soccombenti interponevano appello, riproponendo le domande già avanzate e chiedendo l’integrale riforma della sentenza gravata. Si costituivano in giudizio ER LF, OR Fassanelli e Assicuratori dei LLoyds. 11. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1789 del 31/08/2017, in parziale accoglimento dell’appello principale, accertava e dichiarava che la compravendita del 16 maggio 2006 dissimulava una donazione e dichiarava la nullità ed inefficacia Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -6- del trasferimento di proprietà oggetto dell’atto; più in particolare, il giudice a quo riteneva ancora valida la procura rilasciata da OG a SS LF, che l’intervenuto fallimento aveva reso solo temporaneamente inefficace, ma riconosceva che il contenuto della stessa non contemplava la possibilità, oltre che di vendere, anche di donare il bene. Accertava e dichiarava, altresì, la nullità ed inefficacia del successivo atto di compravendita del 25 maggio 2006 intervenuto tra ER LF e la società NA LT. Riconosceva però che SS LF era titolare del diritto di abitazione, del quale aveva legittimamente disposto in favore del figlio, posto che nel 1989 aveva venduto a OG solo la nuda proprietà, riservandosi il diritto reale minore. Rigettava ogni altra domanda. Condannava gli appellati SS LF e NA LTD al pagamento in favore delle appellanti delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio e le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del notaio OR Fassanelli e di Assicuratori dei Lloyd’s. 12. Contro tale sentenza OG SR ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze a tre motivi. 13. ER LF ha depositato controricorso con ricorso incidentale articolato in tre motivi. 14. NA LT ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale per due motivi. 15. OR Fassanelli ha depositato controricorso. 16. OG ha proposto controricorso avverso i ricorsi incidentali di LF e di NA. 17. OG, NA e ER LF hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -7- 18. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 19. La causa è stata trattata in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti presentato istanza per la discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso principale (“Pretesa cedibilità del diritto di abitazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1024 c.c.”), la ricorrente denuncia che la Corte di Appello è incorsa in errore di diritto laddove ha statuito che SS LF ha legittimamente disposto del diritto di abitazione dell’immobile, in quanto titolare dello stesso, poiché i diritti di uso e abitazione non si possono cedere per espressa previsione di legge. Né il sig. SS LF poteva costituire tale diritto in qualità di proprietario del bene, attesa la declaratoria della Corte territoriale di nullità ed inefficacia dell’atto del 16 maggio 2006 con il quale il LF vendeva il bene a sé stesso, in conseguenza del rilascio di procura a vendere a suo favore. 2.- Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 28 e 49 della legge n. 89/1913 per avere la Corte di appello negato la responsabilità del notaio Fassanelli e contestualmente e contraddittoriamente dichiarato la nullità ed inefficacia degli atti di compravendita rogati dal medesimo in data 16 maggio 2006 e 25 maggio 2006. Premettendo che la Corte territoriale addiveniva alla pronuncia di simulazione della compravendita sulla base del fatto che il meccanismo di pagamento del prezzo rivelava che Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -8- nella comune intenzione delle parti si era programmato di non pagarlo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver contestualmente dichiarato la responsabilità del notaio rogante per violazione dell’art. 28 L. 89/1913, giacché, per consolidata giurisprudenza di legittimità gli atti sussumibili nel disposto di cui all’art. 28, n. 1, legge notarile, corrispondono a tutte le ipotesi di nullità e quindi non solo a quelle comprese nel n. 1 art. 1418 cc (atti contrari a norme imperative), ma anche quelle indicate nei commi successivi, poiché anche gli atti affetti da queste ultime nullità sono, a ben vedere, atti contrari a norme imperative. Inoltre, la ricorrente sostiene che sussiste la colpa del notaio rogante, come nella specie, quando questi non verifichi – così come imposto dalla legge professionale (art. 49 L. 89/1913) – l’identità delle parti e nel caso di rappresentanza l’esistenza di validi poteri in capo a colui che si qualifica come rappresentante di un terzo. 3.- Con il terzo mezzo di ricorso principale, intestato alla responsabilità del notaio e all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente denuncia la sussistenza in motivazione di un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, censurabile ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. laddove la Corte d’Appello ha negato la responsabilità del notaio per avere rogato l’atto di trasferimento del 16 maggio 2016. La ricorrente, difatti, evidenzia che la Corte territoriale, mentre riconosceva che “la vendita dissimulava una donazione di cui sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali compreso l’animus donandi”, al contempo asseriva, del tutto Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -9- inconciliabilmente, che di tali requisiti il notaio, legittimamente, non se ne sarebbe potuto avvedere. 4.- Il primo motivo del ricorso incidentale di ER LF è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme che definiscono il contratto di compravendita (art. 1470 c.c.) e quello di donazione (art. 769 c.c.), nonché delle norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, comma 1 e comma 2, e 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c.) in relazione alla clausola del contratto di compravendita a rogito del notaio Fassanelli di Padova del 16 maggio 2006 disciplinante la rateizzazione del pagamento del prezzo e così pure in relazione alla procura rilasciata a SS LF in data 23 febbraio 1989 e al potere con essa attribuito di compiere anche un ‘negotium mixtum cum donatione’ (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c)”. Il controricorrente denuncia, innanzitutto, l’errore in iudicando nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello di Venezia nell’interpretazione del contratto di compravendita del 16 maggio 2006, effettuata in violazione dei canoni ermeneutici e della disciplina della compravendita e della donazione e tale, quindi, da aver condotto a qualificare come donazione la compravendita della nuda proprietà sì da ritenere invalido l’utilizzo della procura di SS LF nella stipula del contratto in rappresentanza di OG, per difetto del potere di stipulare una donazione. Il ricorrente evidenzia che la sussistenza di un prezzo effettivamente pagato esclude che sia stata posta in essere una donazione, quand’anche lo stesso fosse stato “del tutto avulso dal valore commerciale” del bene immobile, così come ritenuto dalla Corte territoriale. Difatti il pagamento di un prezzo, anche se inferiore al valore di mercato, così come nella fattispecie Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -10- accertato dal CTU, integra semmai la fattispecie di un negotium mixtum cum donatione, non certo la presenza di una vera e propria donazione, a maggior ragione considerando la presenza della clausola contrattuale che prevedeva, nel caso in cui fosse emersa una differenza di valore pari al 50% della statua in bronzo trasferita in proprietà, il diritto della venditrice di pretendere il pagamento dal prezzo pattuito riconoscendo all’acquirente una dilazione in rate annuali non superiori a euro 25.000,00 senza interessi. La predetta pattuizione non eccederebbe i limiti dei poteri rappresentativi conferiti a SS LF con la procura del 23 febbraio 1989, che consentiva a questi di vendere il bene “a chiunque anche a se stesso al prezzo ed alle condizioni che riterrà opportuni”, rendendo così annullabile la pronuncia della Corte lagunare. 5.- Con il secondo motivo il controricorrente LF sostiene la nullità della sentenza per errata applicazione del criterio della soccombenza in ordine all’attribuzione del rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. con riferimento alla domanda proposta in appello da OG (e IM AB) nei confronti di ER LF. Secondo il ricorrente è erronea la condanna degli appellati alla refusione delle spese processuali: in primo luogo, perché la Corte distrettuale ha condannato SS LF, padre di ER, il quale era defunto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado e quindi non aveva mai preso parte al rapporto processuale;
in secondo luogo, per l’ipotesi in cui il giudice di seconde cure avesse inteso ricomprendere con la parola “appellati”, tra i destinatari della condanna alle spese, anche la persona di ER LF, la pronuncia sarebbe resa Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -11- in violazione di legge poiché questi non sarebbe soccombente, in quanto rimasto pienamente vittorioso rispetto alla domanda degli appellanti diretta a dichiarare invalido il suo acquisto del diritto di abitazione dell’immobile. 6.- Il terzo motivo del controricorso evidenzia la nullità del procedimento per errato convincimento della sussistenza di un giudicato materiale (asseritamente) vincolante per il giudice d’appello e (asseritamente) formatosi in senso contrario alla domanda riconvenzionale riproposta in appello in via subordinata da NA, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Con il motivo in esame il ricorrente denuncia, in via subordinata (per l'ipotesi denegata di accoglimento di uno dei motivi di cassazione proposti da OG o di rigetto del primo o del secondo motivo di ricorso incidentale proposto da LF) che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente assegnato il valore di giudicato esterno alla sentenza n. 636/2001 della Corte di Appello di Venezia, con la quale è stata rigettata la domanda di simulazione della compravendita intercorsa tra SS LF e OG nel febbraio 1989, trattandosi di una pronuncia in rito, inidonea a costituire cosa giudicata in senso sostanziale. La decisione n. 636/2001 della Corte di Appello di Venezia, infatti, concludeva per il rigetto dell’appello avverso la sentenza n. 439/95 del Tribunale di Padova, con la quale era stata rigettata la domanda di simulazione per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire della creditrice di SS LF, nelle more del giudizio dichiarato fallito, e per la mancata proposizione di detta domanda (di accertamento della simulazione) ad opera della curatela fallimentare, l’unica legittimata a proporla a seguito dell’intervenuto fallimento. Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -12- 7.- I due motivi del ricorso incidentale di NA LTD sono identici, anche nella formulazione, ai motivi 1 e 3 del ricorso incidentale promosso da LF ER, per cui si può omettere di riportarne il contenuto. 8.- Per ragioni di priorità logica, deve essere analizzato il primo motivo di controricorso incidentale di NA e LF: involgendo l’interpretazione e la qualificazione del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 tra SS LF in proprio e quale procuratore di OG, con conseguente denuncia di erroneità della pronuncia impugnata per declaratoria di inefficacia dell’atto qualificato come donazione, per difetto dei poteri rappresentativi di SS LF, la decisione sul motivo è tale da assorbire potenzialmente tutti gli altri motivi di ricorso (principale e incidentale). Il motivo è fondato per le ragioni di cui appresso. La Corte di Appello di Venezia, pur dando atto che le parti del contratto rogato dal Notaio Fassanelli in data 16 maggio 2006: - avevano convenuto un determinato prezzo per il trasferimento della proprietà dell'immobile; - avevano stabilito le modalità della sua corresponsione;
- avevano fatto partecipare al rogito due testimoni in quanto contestualmente all'acquisto in proprio dell'immobile SS LF aveva donato al figlio ER una quota del diritto di abitazione sull’immobile compravenduto, ha ritenuto che questi elementi costituissero indici rivelatori di un animus donandi in capo al venditore. Il giudice di seconde cure ha affermato infatti che il prezzo dell'immobile sarebbe stato del tutto avulso dal suo valore commerciale e che le modalità di pagamento dello stesso sarebbero state tali da attribuire al compratore un particolare Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -13- agio, consentendogli di pagare il corrispettivo previsto pari a euro 512.000,00 a suo esclusivo arbitrio, dunque anche in rate annuali di un solo euro (circostanza – quest’ultima – che avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo in un numero esorbitante di anni, ossia in un arco temporale estraneo a qualsiasi interesse concreto del venditore a conseguire il prezzo). Ciò costituirebbe elemento sintomatico, secondo il giudice di appello, della comune intenzione delle parti di avere programmato il loro assetto di interessi in maniera tale che il prezzo non sarebbe mai stato pagato. La presenza dei testimoni all’atto della stipula, poi, non si giustificherebbe in altro modo se non a completare i requisiti formali necessari per la donazione (cfr. pagine 34 e 35 sentenza appellata). I controricorrenti ER LF e NA contestano alla sentenza impugnata sia la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sia la violazione delle norme che definiscono il contratto di compravendita e di quello di donazione. È opportuno anzitutto precisare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n, 3 c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra altre, Cass. n. 10745/2022). Per fare valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -14- con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;
con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007; n. 10554/2010). Il motivo di ricorso in esame è rispettoso delle condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità ora illustrate, poiché confronta puntualmente le clausole contrattuali con i criteri legali di interpretazione e indica i passaggi dove il ragionamento seguito dal giudice del merito avrebbe deviato da tali criteri. Non sussistono pertanto le ragioni di una sua inammissibilità sollevate dal ricorrente principale OG nel controricorso ai ricorsi incidentali di LF e NA. Il motivo attiene anche alla (asserita errata) qualificazione giuridica del contratto di compravendita del 16 maggio 2006, che è fase che segue alla ricerca e alla individuazione della comune volontà dei contraenti: “l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (ex plurimis: Cass. nn. 29111/2017; 12946/2007; 420/2006; 21064/2004). Le argomentazioni della Corte di Appello di Venezia non reggono alle critiche rivolte loro, sotto entrambi i profili di ricorso, dai ricorrenti incidentali. I quali censurano in particolare Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -15- modo l’esegesi della clausola del contratto di compravendita (trascritta nei controricorsi) che recita: “ove, a fronte della sottrazione della materiale e giuridica disponibilità del bene in questione (id est, della statua data in pagamento) non venga corrisposta alcuna somma a titolo di indennità, risarcimento, prezzo o altro titolo, o venga corrisposta una somma inferiore al prezzo della compravendita, la società venditrice avrà diritto a percepire il pagamento del prezzo – o del residuo prezzo – in denaro mediante la corresponsione di rate annuali senza interessi dell'importo non superiore ad euro 25.000 ciascuna, da versare entro il 31 dicembre di ogni anno fino all’integrale estinzione del debito pari al prezzo di cessione dell’immobile”. Proprio l’analisi di questa clausola, alla quale sono dedicate ampie considerazioni (l’intero paragrafo 8.2), ha costituito il perno della riqualificazione dell’atto quale donazione. 8.1.- Le doglianze meritano accoglimento. Ritenendo che la presenza di una sproporzione tra le prestazioni, collocata “nel particolare contesto in cui SS LF disponeva di un immobile sia come (procuratore del venditore) sia come acquirente” e unita ad altri elementi (quale in particolare l’esclusione della garanzia), escludesse la volontà delle parti di obbligarsi a pagare il prezzo risultante da tale contratto, il giudice a quo ha anzitutto violato la stessa interpretazione letterale della pattuizione e dunque il fondamentale canone di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., che, nel prescrivere all'interprete di indagare “quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -16- con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. n. 21576/2019; n. 14082/2020; n. 10967/2023). Il giudice di seconda istanza ha assegnato alla clausola, il cui senso era chiaro già dalla sua stessa formulazione letterale, il significato di una impropria dipendenza dal mero arbitrio dell’acquirente (espressa dal ricorso all’iperbole di ritenere che SS LF avrebbe potuto corrispondere il convenuto prezzo di 512.000,00 anche in comode 51.200.000 rate annue di un centesimo all'anno), quando – come sostenuto dai ricorrenti incidentali – la stessa, posta nell’interesse dell’acquirente, avrebbe dovuto essere ragionevolmente interpretata come diretta a limitare il diritto del venditore di pretendere un pagamento annuo superiore al limite stabilito di euro 25.000,00 e non già a vanificare totalmente l’interesse di questi ad ottenere la prestazione pattuita. Risultano inoltre violati anche gli altri criteri di ermeneutica contrattuale indicati dai controricorrenti, quale l’art. 1363 c.c. che impone di interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre;
l’art. 1369 c.c. che, in caso di ambiguità della clausola, riprese di attribuire ad essa il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto e infine il precetto di cui all'art. 1371 c.c., posto che nel dubbio andava adottata un'interpretazione della clausola che realizzasse l'equo contemperamento degli interessi delle parti, con l’esclusione dell’interpretazione adottata, secondo cui una delle parti avrebbe potuto invocare il patto per dilatare a dismisura il tempo del proprio adempimento. Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -17- I controricorrenti denunciano anche l’interpretazione contraria a buona fede operata dalla Corte di merito, con violazione dell’art. 1366 c.c., sulla quale argomentano ulteriormente nella memoria ex art. 378 c.p.c. Ed in effetti, come affermato da questo Giudice, in tema di interpretazione del contratto, “la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell’altrui interesse interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 7927/2017). Il contratto di vendita in questione contemplava dunque un prezzo (euro 512.000,00), del quale le parti avevano stabilito le modalità di corresponsione nel caso in cui la statua data in permuta presentasse rischi di evizione o assenza delle qualità. Sotto il profilo della qualificazione contrattuale, il Collegio rileva che la presenza di un prezzo inferiore al valore dell’immobile alla data di alienazione dello stesso, come nella specie, o comunque squilibrato in termini economici non rende nullo il contratto di compravendita. Come affermato in altre occasioni da questa Corte di legittimità, “la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -18- all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto” (Cass. n. 9640/2013). E, ancora: in tema di prezzo quale elemento essenziale della compravendita “non può ritenersi inesistente quello che sia semplicemente tenue, vile od irrisorio. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore - epperò meramente apparente e simbolico - può elevarsi a causa di nullita della compravendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, laddove la pattuizione di un prezzo (nella specie l. 75.000), sia pure eccessivamente inferiore al valore di mercato della cosa venduta (nella specie lire cinque milioni), ma non del tutto privo di valore, pone un problema che - concernendo l'adeguatezza o la obiettiva equivalenza delle prestazioni - afferisce propriamente alla individuazione ed interpretazione della volontà dei contraenti ed alla (diversa) configurazione della causa del contratto, ben più che alla esistenza stessa del prezzo” (Cass. n. 632/1968). L’effettiva presenza di un prezzo pattuito tra le parti impedisce dunque l’attrazione dell’atto di autonomia dal raggio della compravendita al diverso versante della donazione, potendo semmai configurare – qualora ritenuto presente un intento di liberalità - un negotium mixtum cum donatione, ossia un negozio traslativo a titolo RO (quindi, in quanto tale, rientrante nei limiti della procura conferita da OG a SS LF) in cui la differenza tra prezzo effettivo e valore di mercato del bene trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente RO (Cass. n. 1153/2003; n. 15045/2014). Tutti gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Appello di Venezia (la coincidenza della persona del procuratore e dell'acquirente; il congegno negoziale prescelto per cui Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -19- l’acquirente non ha versato a OG alcun corrispettivo;
la statua consegnata che non aveva alcun valore o valore esiguo;
l'assenza di garanzia in merito e della qualità della statua) – concludono i ricorrenti – perdono significato di fronte alla clausola che prevedeva, in caso di evizione o di mancanza di qualità della statua data in permuta, il pagamento comunque del prezzo. L’interpretazione della Corte distrettuale ha ritenuto di potere ritenere inesistente questo obbligo, non considerando appieno gli interessi altri che con il rilascio di una procura ampia e irrevocabile, a vendere anche a sé stesso, conferita da OG a SS LF, le parti intendevano realizzare. 9.- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia. Spetterà al giudice del rinvio, oltre che provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, riesaminare le difese della parte uniformandosi ai rilievi svolti e ai principi di diritto richiamati. 10.- L'accoglimento della prima censura rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso incidentale e dei motivi del ricorso principale di OG. Tutti i motivi perdono di immediata rilevanza decisoria, in quanto involgono questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio, e devono pertanto dichiararsi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale di ER LF e di Athrena LTD;
dichiara assorbiti i restanti motivi dei ricorsi incidentali e tutti i motivi del ricorso principale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -20- Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro TO UM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20, presso lo studio dell'avvocato Civile Sent. Sez. 2 Num. 26111 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 07/09/2023 Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -2- DE OL AT, rappresentato e difeso dall'avvocato RA FATTORE, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro ATRENA LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AURICCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO GNIGNATI;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro LL GI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA SICCHIERO;
- controricorrente -
nonchè contro ASSICURATORI DEI LLOYDS-Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO BAGNARDI, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1789/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -3- FATTI DI CAUSA 1. Dalla lettura della decisione impugnata e degli atti delle parti i fatti di causa possono essere così ricostruiti. In data 4.12.2000 la società immobiliare AB SR acquistava il 98,5% del capitale sociale della OG SR dal Fallimento di Golfetta Finanziaria SR, controllante la OG, tramite aggiudicazione in occasione di una vendita senza incanto tenutasi presso il Tribunale di Padova, mentre le quote residue rimanevano intestate a membri della famiglia LF. La OG era fallita il 24 novembre 1990 ma il fallimento si era chiuso per integrale riparto con decreto del 30 settembre 2003 senza che fosse stato necessario liquidare tutti i beni, sicché la OG rimaneva titolare della nuda proprietà di un immobile di rilevante valore sito in Padova (vendutole da LF SS con atto del 1989). 2. Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2007 OG SR e la socia IM AB SR esponevano che in data 16 maggio 2006 LF SS, che godeva del diritto di abitazione vitalizio, aveva venduto a sè stesso l’immobile, a mezzo rogito notaio Fassanelli, avvalendosi di mandato e procura irrevocabile a vendere che gli era stata rilasciata per atto notarile in data 23 febbraio 1989 dal cugino TR LF (all’epoca legale rappresentante della società OG). 3. La vendita era avvenuta per il prezzo di € 512.000,00 ed il pagamento era stato effettuato dal figlio dell’acquirente, LF ER, con il trasferimento in proprietà di OG di una statua in bronzo di apparente notevole valore, in ordine alla quale era stata esclusa la garanzia per vizi o assenza di qualità dell’oggetto, fatto salvo in caso in cui fosse emersa una differenza di valore pari al 50%: in tal caso, difatti, la venditrice Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -4- avrebbe optato per il pagamento dal prezzo riconoscendo all’acquirente dilazione in rate annuali non superiori a € 25.000,00, senza aggravio di interessi. 4. Con il medesimo rogito LF SS aveva costituito a titolo gratuito ed in favore del figlio ER 15/100 del diritto di abitazione sull’immobile acquistato, riservando a sé il residuo e stabilendo altresì il reciproco diritto di accrescimento. 5. Sempre in data 16 maggio 2006 LF SS aveva rilasciato al figlio ER procura a vendere e questi se ne avvaleva in data 25 maggio 2006 per trasferire, ancora a mezzo rogito notaio Fassanelli, la nuda proprietà dell’immobile ad NA LT, società sita in Santa LU (Antille Olandesi), riservando il diritto di abitazione a sé ed al padre. LF SS decedeva il giorno successivo. 6. Tanto premesso OG SR e IM AB convenivano in giudizio LF ER e NA LT per sentire dichiarare: la nullità, l’annullabilità o inefficacia dei due atti di cessione ovvero l’atto di donazione dissimulato dalla vendita (così “realisticamente” qualificato l’atto dalle attrici) del 16 maggio 2006 e l’atto di vendita ad NA LT del 25 maggio 2006 e, per l’effetto, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la piena proprietà di OG dell’immobile, libero da diritti reali o personali di abitazione, disponendosi le trascrizioni ed ordinando la restituzione dell’immobile da parte di ER LF. Le attrici formulavano, altresì, domanda di accertamento della responsabilità professionale del Notaio OR Fassanelli per negligenza: poiché all’epoca del rogito risultava ancora trascritta la sentenza di fallimento ed il notaio avrebbe, quindi, potuto avvedersi della violazione dell’art. 44 LF e dell’art. 2919 c.c.; per l’assenza di potere rappresentativo di LF SS perché Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -5- la procura del febbraio 1989 si era estinta per il fallimento di OG;
infine, perché LF SS aveva i poteri solo per vendere ma in realtà aveva donato l’immobile. Le attrici, infine, formulavano domanda di risarcimento danni nei confronti di tutte le parti. 7. Si costituivano in giudizio ER LF ed NA LT che proponevano in via riconvenzionale, e per l’ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, domanda per l’accertamento della simulazione della vendita effettuata l’8 febbraio 1989 da SS LF a OG, avente ad oggetto la proprietà del medesimo immobile, e per l’effetto la declaratoria di proprietà del bene oggetto dell’atto in capo al LF. 8. Il notaio Fassanelli veniva autorizzato a chiamare in manleva la propria compagnia assicuratrice Assicuratori dei Lloyd’s, che si costituiva in giudizio. 9. Con sentenza n. 1309/2012, il Tribunale di Padova rigettava le domande avanzate dalle attrici (di IM AB veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva perché socia di OG), che condannava al pagamento delle spese di lite. 10. Contro la decisione le attrici soccombenti interponevano appello, riproponendo le domande già avanzate e chiedendo l’integrale riforma della sentenza gravata. Si costituivano in giudizio ER LF, OR Fassanelli e Assicuratori dei LLoyds. 11. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1789 del 31/08/2017, in parziale accoglimento dell’appello principale, accertava e dichiarava che la compravendita del 16 maggio 2006 dissimulava una donazione e dichiarava la nullità ed inefficacia Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -6- del trasferimento di proprietà oggetto dell’atto; più in particolare, il giudice a quo riteneva ancora valida la procura rilasciata da OG a SS LF, che l’intervenuto fallimento aveva reso solo temporaneamente inefficace, ma riconosceva che il contenuto della stessa non contemplava la possibilità, oltre che di vendere, anche di donare il bene. Accertava e dichiarava, altresì, la nullità ed inefficacia del successivo atto di compravendita del 25 maggio 2006 intervenuto tra ER LF e la società NA LT. Riconosceva però che SS LF era titolare del diritto di abitazione, del quale aveva legittimamente disposto in favore del figlio, posto che nel 1989 aveva venduto a OG solo la nuda proprietà, riservandosi il diritto reale minore. Rigettava ogni altra domanda. Condannava gli appellati SS LF e NA LTD al pagamento in favore delle appellanti delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio e le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del notaio OR Fassanelli e di Assicuratori dei Lloyd’s. 12. Contro tale sentenza OG SR ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze a tre motivi. 13. ER LF ha depositato controricorso con ricorso incidentale articolato in tre motivi. 14. NA LT ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale per due motivi. 15. OR Fassanelli ha depositato controricorso. 16. OG ha proposto controricorso avverso i ricorsi incidentali di LF e di NA. 17. OG, NA e ER LF hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -7- 18. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 19. La causa è stata trattata in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti presentato istanza per la discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso principale (“Pretesa cedibilità del diritto di abitazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1024 c.c.”), la ricorrente denuncia che la Corte di Appello è incorsa in errore di diritto laddove ha statuito che SS LF ha legittimamente disposto del diritto di abitazione dell’immobile, in quanto titolare dello stesso, poiché i diritti di uso e abitazione non si possono cedere per espressa previsione di legge. Né il sig. SS LF poteva costituire tale diritto in qualità di proprietario del bene, attesa la declaratoria della Corte territoriale di nullità ed inefficacia dell’atto del 16 maggio 2006 con il quale il LF vendeva il bene a sé stesso, in conseguenza del rilascio di procura a vendere a suo favore. 2.- Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 28 e 49 della legge n. 89/1913 per avere la Corte di appello negato la responsabilità del notaio Fassanelli e contestualmente e contraddittoriamente dichiarato la nullità ed inefficacia degli atti di compravendita rogati dal medesimo in data 16 maggio 2006 e 25 maggio 2006. Premettendo che la Corte territoriale addiveniva alla pronuncia di simulazione della compravendita sulla base del fatto che il meccanismo di pagamento del prezzo rivelava che Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -8- nella comune intenzione delle parti si era programmato di non pagarlo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver contestualmente dichiarato la responsabilità del notaio rogante per violazione dell’art. 28 L. 89/1913, giacché, per consolidata giurisprudenza di legittimità gli atti sussumibili nel disposto di cui all’art. 28, n. 1, legge notarile, corrispondono a tutte le ipotesi di nullità e quindi non solo a quelle comprese nel n. 1 art. 1418 cc (atti contrari a norme imperative), ma anche quelle indicate nei commi successivi, poiché anche gli atti affetti da queste ultime nullità sono, a ben vedere, atti contrari a norme imperative. Inoltre, la ricorrente sostiene che sussiste la colpa del notaio rogante, come nella specie, quando questi non verifichi – così come imposto dalla legge professionale (art. 49 L. 89/1913) – l’identità delle parti e nel caso di rappresentanza l’esistenza di validi poteri in capo a colui che si qualifica come rappresentante di un terzo. 3.- Con il terzo mezzo di ricorso principale, intestato alla responsabilità del notaio e all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente denuncia la sussistenza in motivazione di un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, censurabile ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. laddove la Corte d’Appello ha negato la responsabilità del notaio per avere rogato l’atto di trasferimento del 16 maggio 2016. La ricorrente, difatti, evidenzia che la Corte territoriale, mentre riconosceva che “la vendita dissimulava una donazione di cui sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali compreso l’animus donandi”, al contempo asseriva, del tutto Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -9- inconciliabilmente, che di tali requisiti il notaio, legittimamente, non se ne sarebbe potuto avvedere. 4.- Il primo motivo del ricorso incidentale di ER LF è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme che definiscono il contratto di compravendita (art. 1470 c.c.) e quello di donazione (art. 769 c.c.), nonché delle norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, comma 1 e comma 2, e 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c.) in relazione alla clausola del contratto di compravendita a rogito del notaio Fassanelli di Padova del 16 maggio 2006 disciplinante la rateizzazione del pagamento del prezzo e così pure in relazione alla procura rilasciata a SS LF in data 23 febbraio 1989 e al potere con essa attribuito di compiere anche un ‘negotium mixtum cum donatione’ (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c)”. Il controricorrente denuncia, innanzitutto, l’errore in iudicando nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello di Venezia nell’interpretazione del contratto di compravendita del 16 maggio 2006, effettuata in violazione dei canoni ermeneutici e della disciplina della compravendita e della donazione e tale, quindi, da aver condotto a qualificare come donazione la compravendita della nuda proprietà sì da ritenere invalido l’utilizzo della procura di SS LF nella stipula del contratto in rappresentanza di OG, per difetto del potere di stipulare una donazione. Il ricorrente evidenzia che la sussistenza di un prezzo effettivamente pagato esclude che sia stata posta in essere una donazione, quand’anche lo stesso fosse stato “del tutto avulso dal valore commerciale” del bene immobile, così come ritenuto dalla Corte territoriale. Difatti il pagamento di un prezzo, anche se inferiore al valore di mercato, così come nella fattispecie Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -10- accertato dal CTU, integra semmai la fattispecie di un negotium mixtum cum donatione, non certo la presenza di una vera e propria donazione, a maggior ragione considerando la presenza della clausola contrattuale che prevedeva, nel caso in cui fosse emersa una differenza di valore pari al 50% della statua in bronzo trasferita in proprietà, il diritto della venditrice di pretendere il pagamento dal prezzo pattuito riconoscendo all’acquirente una dilazione in rate annuali non superiori a euro 25.000,00 senza interessi. La predetta pattuizione non eccederebbe i limiti dei poteri rappresentativi conferiti a SS LF con la procura del 23 febbraio 1989, che consentiva a questi di vendere il bene “a chiunque anche a se stesso al prezzo ed alle condizioni che riterrà opportuni”, rendendo così annullabile la pronuncia della Corte lagunare. 5.- Con il secondo motivo il controricorrente LF sostiene la nullità della sentenza per errata applicazione del criterio della soccombenza in ordine all’attribuzione del rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. con riferimento alla domanda proposta in appello da OG (e IM AB) nei confronti di ER LF. Secondo il ricorrente è erronea la condanna degli appellati alla refusione delle spese processuali: in primo luogo, perché la Corte distrettuale ha condannato SS LF, padre di ER, il quale era defunto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado e quindi non aveva mai preso parte al rapporto processuale;
in secondo luogo, per l’ipotesi in cui il giudice di seconde cure avesse inteso ricomprendere con la parola “appellati”, tra i destinatari della condanna alle spese, anche la persona di ER LF, la pronuncia sarebbe resa Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -11- in violazione di legge poiché questi non sarebbe soccombente, in quanto rimasto pienamente vittorioso rispetto alla domanda degli appellanti diretta a dichiarare invalido il suo acquisto del diritto di abitazione dell’immobile. 6.- Il terzo motivo del controricorso evidenzia la nullità del procedimento per errato convincimento della sussistenza di un giudicato materiale (asseritamente) vincolante per il giudice d’appello e (asseritamente) formatosi in senso contrario alla domanda riconvenzionale riproposta in appello in via subordinata da NA, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Con il motivo in esame il ricorrente denuncia, in via subordinata (per l'ipotesi denegata di accoglimento di uno dei motivi di cassazione proposti da OG o di rigetto del primo o del secondo motivo di ricorso incidentale proposto da LF) che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente assegnato il valore di giudicato esterno alla sentenza n. 636/2001 della Corte di Appello di Venezia, con la quale è stata rigettata la domanda di simulazione della compravendita intercorsa tra SS LF e OG nel febbraio 1989, trattandosi di una pronuncia in rito, inidonea a costituire cosa giudicata in senso sostanziale. La decisione n. 636/2001 della Corte di Appello di Venezia, infatti, concludeva per il rigetto dell’appello avverso la sentenza n. 439/95 del Tribunale di Padova, con la quale era stata rigettata la domanda di simulazione per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire della creditrice di SS LF, nelle more del giudizio dichiarato fallito, e per la mancata proposizione di detta domanda (di accertamento della simulazione) ad opera della curatela fallimentare, l’unica legittimata a proporla a seguito dell’intervenuto fallimento. Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -12- 7.- I due motivi del ricorso incidentale di NA LTD sono identici, anche nella formulazione, ai motivi 1 e 3 del ricorso incidentale promosso da LF ER, per cui si può omettere di riportarne il contenuto. 8.- Per ragioni di priorità logica, deve essere analizzato il primo motivo di controricorso incidentale di NA e LF: involgendo l’interpretazione e la qualificazione del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 tra SS LF in proprio e quale procuratore di OG, con conseguente denuncia di erroneità della pronuncia impugnata per declaratoria di inefficacia dell’atto qualificato come donazione, per difetto dei poteri rappresentativi di SS LF, la decisione sul motivo è tale da assorbire potenzialmente tutti gli altri motivi di ricorso (principale e incidentale). Il motivo è fondato per le ragioni di cui appresso. La Corte di Appello di Venezia, pur dando atto che le parti del contratto rogato dal Notaio Fassanelli in data 16 maggio 2006: - avevano convenuto un determinato prezzo per il trasferimento della proprietà dell'immobile; - avevano stabilito le modalità della sua corresponsione;
- avevano fatto partecipare al rogito due testimoni in quanto contestualmente all'acquisto in proprio dell'immobile SS LF aveva donato al figlio ER una quota del diritto di abitazione sull’immobile compravenduto, ha ritenuto che questi elementi costituissero indici rivelatori di un animus donandi in capo al venditore. Il giudice di seconde cure ha affermato infatti che il prezzo dell'immobile sarebbe stato del tutto avulso dal suo valore commerciale e che le modalità di pagamento dello stesso sarebbero state tali da attribuire al compratore un particolare Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -13- agio, consentendogli di pagare il corrispettivo previsto pari a euro 512.000,00 a suo esclusivo arbitrio, dunque anche in rate annuali di un solo euro (circostanza – quest’ultima – che avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo in un numero esorbitante di anni, ossia in un arco temporale estraneo a qualsiasi interesse concreto del venditore a conseguire il prezzo). Ciò costituirebbe elemento sintomatico, secondo il giudice di appello, della comune intenzione delle parti di avere programmato il loro assetto di interessi in maniera tale che il prezzo non sarebbe mai stato pagato. La presenza dei testimoni all’atto della stipula, poi, non si giustificherebbe in altro modo se non a completare i requisiti formali necessari per la donazione (cfr. pagine 34 e 35 sentenza appellata). I controricorrenti ER LF e NA contestano alla sentenza impugnata sia la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sia la violazione delle norme che definiscono il contratto di compravendita e di quello di donazione. È opportuno anzitutto precisare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n, 3 c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra altre, Cass. n. 10745/2022). Per fare valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -14- con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;
con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007; n. 10554/2010). Il motivo di ricorso in esame è rispettoso delle condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità ora illustrate, poiché confronta puntualmente le clausole contrattuali con i criteri legali di interpretazione e indica i passaggi dove il ragionamento seguito dal giudice del merito avrebbe deviato da tali criteri. Non sussistono pertanto le ragioni di una sua inammissibilità sollevate dal ricorrente principale OG nel controricorso ai ricorsi incidentali di LF e NA. Il motivo attiene anche alla (asserita errata) qualificazione giuridica del contratto di compravendita del 16 maggio 2006, che è fase che segue alla ricerca e alla individuazione della comune volontà dei contraenti: “l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (ex plurimis: Cass. nn. 29111/2017; 12946/2007; 420/2006; 21064/2004). Le argomentazioni della Corte di Appello di Venezia non reggono alle critiche rivolte loro, sotto entrambi i profili di ricorso, dai ricorrenti incidentali. I quali censurano in particolare Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -15- modo l’esegesi della clausola del contratto di compravendita (trascritta nei controricorsi) che recita: “ove, a fronte della sottrazione della materiale e giuridica disponibilità del bene in questione (id est, della statua data in pagamento) non venga corrisposta alcuna somma a titolo di indennità, risarcimento, prezzo o altro titolo, o venga corrisposta una somma inferiore al prezzo della compravendita, la società venditrice avrà diritto a percepire il pagamento del prezzo – o del residuo prezzo – in denaro mediante la corresponsione di rate annuali senza interessi dell'importo non superiore ad euro 25.000 ciascuna, da versare entro il 31 dicembre di ogni anno fino all’integrale estinzione del debito pari al prezzo di cessione dell’immobile”. Proprio l’analisi di questa clausola, alla quale sono dedicate ampie considerazioni (l’intero paragrafo 8.2), ha costituito il perno della riqualificazione dell’atto quale donazione. 8.1.- Le doglianze meritano accoglimento. Ritenendo che la presenza di una sproporzione tra le prestazioni, collocata “nel particolare contesto in cui SS LF disponeva di un immobile sia come (procuratore del venditore) sia come acquirente” e unita ad altri elementi (quale in particolare l’esclusione della garanzia), escludesse la volontà delle parti di obbligarsi a pagare il prezzo risultante da tale contratto, il giudice a quo ha anzitutto violato la stessa interpretazione letterale della pattuizione e dunque il fondamentale canone di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., che, nel prescrivere all'interprete di indagare “quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -16- con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. n. 21576/2019; n. 14082/2020; n. 10967/2023). Il giudice di seconda istanza ha assegnato alla clausola, il cui senso era chiaro già dalla sua stessa formulazione letterale, il significato di una impropria dipendenza dal mero arbitrio dell’acquirente (espressa dal ricorso all’iperbole di ritenere che SS LF avrebbe potuto corrispondere il convenuto prezzo di 512.000,00 anche in comode 51.200.000 rate annue di un centesimo all'anno), quando – come sostenuto dai ricorrenti incidentali – la stessa, posta nell’interesse dell’acquirente, avrebbe dovuto essere ragionevolmente interpretata come diretta a limitare il diritto del venditore di pretendere un pagamento annuo superiore al limite stabilito di euro 25.000,00 e non già a vanificare totalmente l’interesse di questi ad ottenere la prestazione pattuita. Risultano inoltre violati anche gli altri criteri di ermeneutica contrattuale indicati dai controricorrenti, quale l’art. 1363 c.c. che impone di interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre;
l’art. 1369 c.c. che, in caso di ambiguità della clausola, riprese di attribuire ad essa il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto e infine il precetto di cui all'art. 1371 c.c., posto che nel dubbio andava adottata un'interpretazione della clausola che realizzasse l'equo contemperamento degli interessi delle parti, con l’esclusione dell’interpretazione adottata, secondo cui una delle parti avrebbe potuto invocare il patto per dilatare a dismisura il tempo del proprio adempimento. Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -17- I controricorrenti denunciano anche l’interpretazione contraria a buona fede operata dalla Corte di merito, con violazione dell’art. 1366 c.c., sulla quale argomentano ulteriormente nella memoria ex art. 378 c.p.c. Ed in effetti, come affermato da questo Giudice, in tema di interpretazione del contratto, “la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell’altrui interesse interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 7927/2017). Il contratto di vendita in questione contemplava dunque un prezzo (euro 512.000,00), del quale le parti avevano stabilito le modalità di corresponsione nel caso in cui la statua data in permuta presentasse rischi di evizione o assenza delle qualità. Sotto il profilo della qualificazione contrattuale, il Collegio rileva che la presenza di un prezzo inferiore al valore dell’immobile alla data di alienazione dello stesso, come nella specie, o comunque squilibrato in termini economici non rende nullo il contratto di compravendita. Come affermato in altre occasioni da questa Corte di legittimità, “la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -18- all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto” (Cass. n. 9640/2013). E, ancora: in tema di prezzo quale elemento essenziale della compravendita “non può ritenersi inesistente quello che sia semplicemente tenue, vile od irrisorio. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore - epperò meramente apparente e simbolico - può elevarsi a causa di nullita della compravendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, laddove la pattuizione di un prezzo (nella specie l. 75.000), sia pure eccessivamente inferiore al valore di mercato della cosa venduta (nella specie lire cinque milioni), ma non del tutto privo di valore, pone un problema che - concernendo l'adeguatezza o la obiettiva equivalenza delle prestazioni - afferisce propriamente alla individuazione ed interpretazione della volontà dei contraenti ed alla (diversa) configurazione della causa del contratto, ben più che alla esistenza stessa del prezzo” (Cass. n. 632/1968). L’effettiva presenza di un prezzo pattuito tra le parti impedisce dunque l’attrazione dell’atto di autonomia dal raggio della compravendita al diverso versante della donazione, potendo semmai configurare – qualora ritenuto presente un intento di liberalità - un negotium mixtum cum donatione, ossia un negozio traslativo a titolo RO (quindi, in quanto tale, rientrante nei limiti della procura conferita da OG a SS LF) in cui la differenza tra prezzo effettivo e valore di mercato del bene trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente RO (Cass. n. 1153/2003; n. 15045/2014). Tutti gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Appello di Venezia (la coincidenza della persona del procuratore e dell'acquirente; il congegno negoziale prescelto per cui Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -19- l’acquirente non ha versato a OG alcun corrispettivo;
la statua consegnata che non aveva alcun valore o valore esiguo;
l'assenza di garanzia in merito e della qualità della statua) – concludono i ricorrenti – perdono significato di fronte alla clausola che prevedeva, in caso di evizione o di mancanza di qualità della statua data in permuta, il pagamento comunque del prezzo. L’interpretazione della Corte distrettuale ha ritenuto di potere ritenere inesistente questo obbligo, non considerando appieno gli interessi altri che con il rilascio di una procura ampia e irrevocabile, a vendere anche a sé stesso, conferita da OG a SS LF, le parti intendevano realizzare. 9.- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia. Spetterà al giudice del rinvio, oltre che provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, riesaminare le difese della parte uniformandosi ai rilievi svolti e ai principi di diritto richiamati. 10.- L'accoglimento della prima censura rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso incidentale e dei motivi del ricorso principale di OG. Tutti i motivi perdono di immediata rilevanza decisoria, in quanto involgono questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio, e devono pertanto dichiararsi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale di ER LF e di Athrena LTD;
dichiara assorbiti i restanti motivi dei ricorsi incidentali e tutti i motivi del ricorso principale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ric. 2017 n. 24514 sez. S2 - ud. 03-11-2022 -20- Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda