Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8853
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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Allorquando il lavoratore, destinatario di una contestazione di addebiti, svolga le proprie difese in forma scritta nel termine di cinque giorni all'uopo previsto e non chieda contestualmente di essere sentito di persona, ma avanzi tale richiesta successivamente, non è configurabile un suo diritto ad essere ascoltato ne' un correlativo obbligo del datore di lavoro, e, nel caso in cui questi abbia manifestato la propria disponibilità, quale espressione di una discrezionale scelta aziendale, ad accedere alla tardiva richiesta del lavoratore di essere ascoltato, e il lavoratore non si presenti, la determinazione del datore di lavoro di non aderire alla richiesta di fissazione di un nuovo incontro, indipendentemente dalla giustificatezza delle ragioni addotte dal lavoratore a fondamento della sua nuova richiesta, non concretizza violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, ne' si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità.

Ai fini del rispetto del termine libero di cinque giorni, previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 allo scopo di consentire al lavoratore di far pervenire le sue giustificazioni a seguito della contestazione per iscritto dell'addebito disciplinare, non rileva il momento in cui si sia formato nel datore di lavoro il proposito di licenziare il dipendente, ma quello dell'esternazione del relativo atto. Ne consegue che nelle imprese aventi natura societaria non determina l'invalidità del licenziamento la circostanza che la deliberazione del consiglio di amministrazione sia intervenuta prima del decorso del termine, se l'organo competente per l'adozione dell'atto con rilevanza esterna abbia provveduto dopo il decorso del medesimo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8853
Data del deposito : 18 giugno 2002

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