Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 3
Allorquando il lavoratore, destinatario di una contestazione di addebiti, svolga le proprie difese in forma scritta nel termine di cinque giorni all'uopo previsto e non chieda contestualmente di essere sentito di persona, ma avanzi tale richiesta successivamente, non è configurabile un suo diritto ad essere ascoltato ne' un correlativo obbligo del datore di lavoro, e, nel caso in cui questi abbia manifestato la propria disponibilità, quale espressione di una discrezionale scelta aziendale, ad accedere alla tardiva richiesta del lavoratore di essere ascoltato, e il lavoratore non si presenti, la determinazione del datore di lavoro di non aderire alla richiesta di fissazione di un nuovo incontro, indipendentemente dalla giustificatezza delle ragioni addotte dal lavoratore a fondamento della sua nuova richiesta, non concretizza violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, ne' si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità.
Ai fini del rispetto del termine libero di cinque giorni, previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 allo scopo di consentire al lavoratore di far pervenire le sue giustificazioni a seguito della contestazione per iscritto dell'addebito disciplinare, non rileva il momento in cui si sia formato nel datore di lavoro il proposito di licenziare il dipendente, ma quello dell'esternazione del relativo atto. Ne consegue che nelle imprese aventi natura societaria non determina l'invalidità del licenziamento la circostanza che la deliberazione del consiglio di amministrazione sia intervenuta prima del decorso del termine, se l'organo competente per l'adozione dell'atto con rilevanza esterna abbia provveduto dopo il decorso del medesimo.
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- 2. Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 23/08/2006 n° 18377Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO VINCENZO - Presidente -
Dott. VIGOLO LUCIANO - Consigliere -
Dott. FILADORO CAMILLO - Consigliere -
Dott. STILE PAOLO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI ZI CA rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Manlio Abati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, alla via Antonio Mordini n. 14 - Roma.
- ricorrente -
contro
CLINICHE MODERNE S.R.L. in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricorso, dall'avv. Ignazio Balsamo, ed elettivamente domiciliato in via Giulio Cesare n. 223 Roma (presso lo studio dell'avv. Michele De Luca).
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 251 del 20 febbraio 1999 - R.G. 1323/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Roberto d'Atri, per delega dell'avv. Manlio Abati;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 3 maggio 1995, AN De ZI conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Latina, la s.r.l. Cliniche Moderne, alle cui dipendenze aveva prestato la propria opera.
Esponeva che in data 11/2/1995 la società le aveva contestato di aver sottratto, in concorso con il padre, ex amministratore, IN Di ZI, somme di proprietà della casa di cura, poi utilizzate per pagare un dipendente di una società cooperativa, di cui IN Di ZI era presidente, e per spese familiari.
Precisava di avere presentato giustificazioni scritte e di avere richiesto di essere sentita personalmente, ma che, non avendo potuto presentarsi all'incontro fissato, in quanto ammalata, aveva invano chiesto la fissazione di un nuovo incontro.
Esponeva ancora che con lettera del 16/3/1995 l'amministratore della società le aveva comunicato il licenziamento.
Chiedeva dichiararsi la illegittimità del provvedimento espulsivo, ai sensi dell'art. 18 della legge 300 del 20 maggio 1970. La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Latina, sull'appello proposto dalla lavoratrice, rigettava il gravame e confermava la sentenza pretorile. A fondamento della decisione ha osservato:
- La disposizione di cui all'art. 7 legge 300 del 20 maggio 1970, secondo cui il datore di lavoro non può applicare la sanzione disciplinare prima di aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore ed averlo sentito a sua difesa, nel caso di specie è stata rispettata, in quanto il provvedimento di licenziamento era intervenuto a seguito di tale procedura.
- Nè può obiettarsi che il provvedimento di licenziamento non poteva provenire dall'amministratore, trattandosi di una materia di competenza della assemblea dei soci, in quanto pur essendo ciò vero, è altresì vero che è l'amministratore ad avere la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, salva ogni responsabilità dello stesso nei confronti dell'organo deliberante per le determinazioni eventualmente assunte in violazione del mandato conferitogli.
Pertanto la denunciata violazione dei limiti del mandato, quand'anche sussistente, non sarebbe eccepibile dai terzi, essendo rilevante esclusivamente nell'ambito dei rapporti societari interni. - La contestazione degli addebiti posti a fondamento del provvedimento espulsivo non può essere considerata generica, risultando i comportamenti censurati sufficientemente specificati al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa. - Nè può ritenersi che la contestazione, intervenuta in data 11/2/1995, sia priva del carattere della immediatezza, in quanto i fatti imputati, benché verificatisi molto tempo prima, sono stati conosciuti dalla società solo in data 26/1/1995.
- Non è ravvisabile nel comportamento della società convenuta la violazione dell'obbligo di ascoltare personalmente il dipendente che ne faccia richiesta. Il datore di lavoro non è infatti tenuto a prevedere un nuovo incontro, quando, come nel caso di specie, la lavoratrice non si sia presentata a quello originariamente fissato, senza aver provato o documentato la dedotta causa impeditiva. - La sussistenza dei fatti addebitati, idonei per la loro gravità a giustificare il provvedimento espulsivo, sono stati confermati dalle risultanze testimoniali ed in particolare dalla deposizione della teste ST.
Avverso tale pronuncia AN De ZI propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati anche con successiva memoria.
La S.R.L. Cliniche Moderne resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso AN Di ZI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2^, della legge 300 del 20 maggio 1970, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2730, 2735,
2247 e 1362 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente sostiene che, come risulta dalla lettera di licenziamento del 13 marzo 1995, l'assemblea dei soci, tenutasi il giorno 5 febbraio 1995, aveva già deliberato l'adozione del provvedimento espulsivo, da intimarsi all'esito del procedimento disciplinare.
Il giudice del merito avrebbe dovuto pertanto rilevare la eccepita illegittimità del licenziamento, in quanto deliberato prima dell'espletamento della procedura disciplinare.
Peraltro, prosegue la ricorrente, ove volesse ritenersi, come erroneamente affermato dal giudice del gravame, che la comunicazione del licenziamento in data 16 marzo 1995, da parte dell'amministratore, possa assumere il valore di una effettiva deliberazione, il licenziamento sarebbe egualmente illegittimo, non rientrando nei poteri dell'amministratore, bensì in quello della assemblea dei soci, la adozione di un provvedimento espulsivo. Il motivo non merita accoglimento.
Sotto il primo profilo, la decisione del giudice del gravame appare infatti ineccepibile: avendo rilevato, con accertamento in fatto, che il licenziamento era stato adottato non già con la delibera assembleare del 5/2/1995, bensì con il successivo provvedimento del 16/3/1995, che risultava provenire dall'amministratore della società, all'esito della valutazione delle risultanze del procedimento disciplinare, correttamente non ha attribuito efficacia invalidante alla circostanza che già nella suddetta delibera (e dunque prima della contestazione dell'addebito e delle giustificazioni del lavoratore) fosse stato manifestato il proposito di licenziare. Tale circostanza non integra infatti violazione dell'art. 7 legge 300/1970 (che prevede, ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare, la previa contestazione dell'addebito ed il decorso del termine a difesa di 5 giorni), ed in particolare non menoma il diritto di difesa dell'incolpato, essendo ogni decisione definitiva rinviata all'esito del procedimento disciplinare (vedi:
Cass. 5745 del 27 giugno 1997). Egualmente privo di pregio appare il secondo profilo di censura. Le affermazioni del giudice del gravame, circa la irrilevanza, ai fini della legittimità del licenziamento, della denunciata carenza di potere dell'amministratore ad intervenire in una materia (l'adozione del provvedimento espulsivo) riservata alla competenza della assemblea dei soci, costituiscono infatti corretta e puntuale affermazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per il quale, ai sensi dell'art. 2384 cc (nel testo modificato dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127, attuativo della Direttiva CEE 9 marzo 1968 n. 151), le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori delle società di capitali (che, per ragioni di certezza nei rapporti giuridici, agiscono nei rapporti esterni esclusivamente attraverso detti soggetti, che ne esprimono da soli la volontà) non hanno in nessun caso (neppure se risultanti da atti pubblici) effetto nei confronti dei terzi, ma rilevano esclusivamente, quale fonte di responsabilità, nell'ambito dei rapporti interni (vedi Cass. 12741 del 28/11/1992; Cass. 4033 del 28/4/1994; Cass. 1325 del 7/2/2000; Cass. 7180 del 30/5/2000). Correttamente dunque il giudice del gravame ha escluso che l'attuale ricorrente potesse far valere la carenza di potere dell'amministratore (per essere la materia dei licenziamenti attribuita all'assemblea dei soci) al fine di contestare la validità del provvedimento espulsivo.
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 20, della legge 300 del 20 maggio 1970, anche in relazione agli artt. 2110 e 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) la ricorrente, premesso di non aver potuto presentarsi all'incontro da lei stessa richiesto, e fissato dall'azienda in data 15 marzo 1995, per essere ascoltata a sua difesa, e di avere giustificato tale impossibilità con il perdurante stato di malattia, chiedendo la fissazione di un nuovo incontro, che non le era stato concesso, lamenta che il giudice del gravame erroneamente ha ritenuto che, non essendo stata presentata alcuna documentazione giustificativa dell'impedimento dedotto, doveva considerarsi legittimo il rifiuto dell'azienda di fissare un nuovo incontro.
In tal modo statuendo il giudice del gravame non ha considerato che lo stato di malattia, o la mancanza di una documentazione attestativa, non era stato contestato neppure dall'azienda. Ha sostenuto la conseguente illegittimità del procedimento disciplinare per esserle stato negato il diritto ad esporre di persona le proprie giustificazioni.
Il motivo non merita accoglimento.
La statuizione impugnata appare infatti conforme al diritto, anche se ne va corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La questione in esame si riferisce, come è pacifico, ad una istanza (di essere ascoltata personalmente) proposta dalla lavoratrice in data 28/2/1995, a seguito di una contestazione di addebiti pervenuta il 14/2/95, alla quale aveva fatto seguito, in data 20/2/95, una lettera di giustificazione.
Deve al riguardo osservarsi che, ai sensi dell'art. 7 legge 300 del 20 maggio 1970, al lavoratore è concesso il termine di 5 giorni dalla contestazione per difendersi e richiedere eventualmente, e contestualmente, di essere sentito di persona.
Nel caso di specie la richiesta in questione non è stata avanzata nella lettera di giustificazioni (con la conseguenza che risulta, già per ciò solo, consumato ed esaurito il diritto di difesa, così come esplicatosi in forma scritta. Vedi Cass. 7006 del 6/7/1999), ma solo successivamente, e peraltro ben oltre il suddetto termine di 5 giorni.
Ne consegue che la istanza di cui si tratta, nonché, a maggior ragione, la successiva richiesta di fissazione di un nuovo incontro, per le modalità e i tempi in cui sono intervenute, si pongono al di fuori delle previsioni di cui al menzionato art. 7, e rispetto ad esse non sussiste ne' il diritto ad essere ascoltata, ne' il correlativo obbligo del datore di lavoro.
Pertanto non concretizza violazione dell'art. 7 legge 300/1970 il comportamento della datrice di lavoro, che dopo aver manifestato, pur in assenza di un obbligo, la propria disponibilità (quale espressione di una discrezionale scelta aziendale, nell'ambito del proprio potere di indagine e di accertamento, a favore della lavoratrice) ad accedere alla prima istanza, ha poi ritenuto di non aderire (indipendentemente dalla giustificatezza delle ragioni addotte) alla successiva richiesta (ancora una volta estranea alla fase procedimentale destinata all'esercizio del diritto di difesa, ormai ampiamente esauritasi) di fissazione di un nuovo incontro, non intendendo procrastinare ulteriormente, rispetto al provvedimento di contestazione e alle giustificazioni pervenute, la intimazione del licenziamento.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2^, della legge 300 del 20 maggio 1970, e degli artt. 1324 e 1362 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente sostiene che erroneamente il giudice del gravame ha escluso la denunciata genericità della contestazione, benché la stessa non solo non individua specifici episodi, ma neppure precisa l'ammontare delle somme di cui la ricorrente si sarebbe appropriata, nè individua l'arco temporale in cui la contestata appropriazione si sarebbe verificata.
Anche il motivo di ricorso in esame non merita accoglimento. Il fatto ascritto alla ricorrente è delineato nella sua concretezza:
in particolare, è individuata la condotta appropriativa, l'oggetto della appropriazione, l'utilizzo che ne è stato fatto. La esigenza di specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, nel si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed appare funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato, teso a realizzare il pieno esercizio del diritto di difesa.
Ne discende che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo quegli elementi a definire la portata del requisito della specificità, laddove l'atto che contiene l'addebito non nasce isolato nel rarefatto rapporto autorità\libertà-cittadino\stato (ove si colloca l'accusa nel processo penale), ma si muove all'interno del più intenso e concreto rapporto contrattuale datore\dipendente, nel contesto del più ristretto e consapevole mondo dell'azienda.
Nella fattispecie l'attività difensiva della ricorrente non ha incontrato alcun ostacolo nella pretesa e insussistente indeterminatezza della enunciazione degli elementi essenziali del fatto: il contrasto tra le parti si è infatti sviluppato su problematiche consequenziali alle reciproche posizioni delle parti stesse e non già su situazioni di incertezza scaturente dalla struttura della contestazione.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 300 del 20 maggio 1970, e dell'art. 1362 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente si duole che il giudice del gravame avrebbe omesso di valutare la eccepita violazione del principio di immediatezza della contestazione, anche in relazione alla norma contrattuale che prevede che fra la conoscenza da parte del datore di lavoro della mancanza commessa e la sua contestazione non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni. Non avrebbe in particolare considerato che il comportamento censurato risale ad un periodo anteriore al 1993, e che dalle dichiarazioni della teste ST risulterebbe che CA NI, nuova amministratrice della società dal 1993, ne era al corrente sin dall'origine dei fatti stessi, per cui quanto meno dal 1993 avrebbe potuto contestarli alla ricorrente.
Il motivo è infondato.
Il giudice del merito ha accertato che la società convenuta ha avuto conoscenza dei fatti in esame solo in data 26/1/1995, evidenziando la conseguente tempestività della contestazione intervenuta in data 11/2/1995.
La censura per la quale il giudice del gravame non avrebbe considerato le differenti risultanze emergenti dalle dichiarazioni della teste ST, circa la conoscenza dei fatti da parte dell'amministratore da epoca precedente, appare inammissibile, poiché la ricorrente omette di riportare le dichiarazioni testimoniali, che pur invoca a fondamento della censura stessa, impedendo la verifica della eventuale fondatezza e rilevanza della stessa, che in sede di legittimità, per il principio di autosufficienza del ricorso, deve avvenire sulla base delle sole deduzioni e affermazioni contenute nell'atto.
Con il quinto motivo la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rileva che nello stesso periodo in cui fu adottato il provvedimento impugnato, la società aveva intrapreso analogo procedimento disciplinare nei confronti di altra dipendente, e che in quest'ultimo caso il provvedimento espulsivo era stato adottato nel pieno rispetto delle regole procedurali imposte dall'art. 7 legge 300 del 20 maggio 1970, dopo aver discusso in assemblea le accuse formulate e le giustificazioni addotte.
Si duole che il giudice del gravame non abbia considerato e motivato sulla diversità delle modalità adottate nei due casi, e da cui emergerebbe una preconcetta volontà di espellere la ricorrente, anche in quanto familiare del precedente amministratore. Il motivo è infondato.
Il giudice del gravame ha accertato che nel caso in esame non vi era stata violazione delle regole del procedimento disciplinare, con la conseguente irrilevanza di indagini tendenti ad accertare se, nello stesso periodo, erano stati intrapresi altri procedimenti disciplinari, e con quali modalità.
Con il sesto motivo la ricorrente contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 7, comma 2^, della legge 300 del 20 maggio 1970, all'art. 2697 c.c. e all'art. 5 legge 604 del 15 luglio 1966, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente, se si è ben compreso, argomenta nel seguente modo le censure in esame.
L'amministratore è privo del potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società convenuta in relazione alla materia dei licenziamenti, in quanto lo statuto societario riserva tale materia alla competenza della assemblea dei soci. Ne deriva la nullità di tutta la attività posta in essere dall'amministratore in relazione al licenziamento in esame, e quindi la irregolarità della costituzione in giudizio della società e la conseguente nullità del mandato ad litem, conferito dall'amministratore ai difensori, e del quale il giudice del merito ha perciò erroneamente ritenuto la validità.
Il profilo di censura non merita accoglimento, dovendosi richiamare quanto già affermato circa la sussistenza in capo all'amministratore del potere di rappresentanza sostanziale e processuale e sulla inopponibilità ai terzi e dai terzi lesale eventuali limitazioni di tali poteri contenute nello statuto. Costituisce pertanto corretta applicazione di tali principi l'affermazione del giudice del gravame circa la validità ed efficacia del mandato ad litem, sul presupposto della regolare costituzione in giudizio della società in persona del suo amministratore.
Anche il successivo profilo di censura, con il quale la ricorrente sostiene che la carenza del potere di rappresentanza dell'amministratore, e la conseguente irregolarità della costituzione in giudizio, non potrebbero considerarsi sanate dal deposito della procura generale ad lites, in quanto prodotta solo in copia, e che su tale motivo di appello il giudice del gravame non si era pronunciato, appare immeritevole di accoglimento. Infatti il giudice del merito, nell'affermare la regolarità della costituzione in giudizio della società per la irrilevanza (nei confronti dei terzi) dell'eventuale carenza di potere dell'amministratore, ha in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, considerato superato ed assorbito il motivo di appello con cui si nega la efficacia sanante della procura generale ad lites, in quanto, una volta accertata la insussistenza del presupposto su cui si fonda, (e cioè delle denunciata irregolarità e invalidità da sanare), la questione sollevata risulta ultronea e dunque irrilevante ai fini della decisione.
Con il settimo motivo la ricorrente contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2119 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente afferma che il giudice del gravame avrebbe ritenuto la sussistenza dei fatti addebitati sulla base di una erronea valutazione ed interpretazione delle affermazioni testimoniali rese dalla ST.
La doglianza si risolve in una serie di soggettive considerazioni che, senza evidenziare alcun vizio motivazionale nel procedimento logico argomentativo attraverso il quale il giudice del gravame perviene al convincimento censurato, propongono inammissibilmente una diversa valutazione delle risultanze testimoniali. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 31,00 oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002