Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima - a cura della parte richiedente - alla persona offesa, è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare. (Nella motivazione la Corte ha altresì precisato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., in quanto attiene alla legittimità del provvedimento impugnato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 33576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33576 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
3 3 5 7 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. - Consigliere - 1344 Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO N. 17530/2016 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA A MOTIVAZIONE SENTENZA SEMPLIFICATA sul ricorso proposto da: SI EL AH N. IL 27/11/1988 avverso l'ordinanza n. 6752/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 11/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alheals, Pompes Viole il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale dell'11/4/2016, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto da FA El DI, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza difensiva volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto, sul rilievo che l'istanza non era stata trasmessa alla persona offesa.
2. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) "Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 591 e 299, comma 4-bis, cod. proc. pen.". Pur dovendo trovare applicazione nel caso di specie la disposizione prevista dall'art. 299, comma 4 bis, codice di rito, al Tribunale era precluso dichiarare l'inammissibilità dell'appello fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 599 cod. proc. pen. (semmai tale profilo avrebbe dovuto formare oggetto di provvedimento da parte del giudice cautelare adito); 2) "Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 597 cod. proc. pen.". Con la declaratoria di inammissibilità dell'appello, il Tribunale, avendo rilevato l'inammissibilità dell'originaria istanza difensiva de libertate, ha violato il principio devolutivo fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati.
3.1. Come noto, la nuova formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen. ed in particolare dei commi 2 bis e 3 prevede che, qualora l'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare attenga, come nel caso di specie, a procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, essa, qualora non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena d'inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, sempre che la stessa abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Trattasi, dunque, di una causa di inammissibilità che investe tanto il corretto formarsi dell'iter procedimentale di tipo cautelare quanto la legittimità del provvedimento de libertate, tanto che questa Corte ne ha sancito la rilevabilità ex officio, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla 2 notifica dell'istanza, di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.. Ciò in quanto, in applicazione della ratio legis sottesa alle modifiche recentemente introdotte dal legislatore all'art. 299 cod. proc. pen., deve ritenersi che l'inammissibilità, costituendo una patologia che riguarda esclusivamente gli atti di una parte processuale, nel caso di specie dell'imputato, deve potere essere rilevata d'ufficio fino al formarsi del giudicato, senza che possano verificarsi forme, non previste dalla legge, di sanatoria (Sez. 6, sent. n. 6717 del 5/02/2015, Rv. 262272). Ne consegue, pertanto, che la causa di inammissibilità è deducibile e rilevabile in ogni stato e grado del processo cautelare e, dunque, anche in sede di giudizio di appello, con la conseguenza che il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo invocato dal ricorrente, che attiene invece al diverso profilo della delimitazione del perimetro cognitivo indotto dai motivi di gravame e non alle questioni anche rilevabili di ufficio che attengono alla legittimità del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della- somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5. La natura non particolarmente complessa della questione consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 14/07/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Giovanni Arioli Parco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 AGO. 2016 IL REMADI CANCELLIERE Claudia Pianelli CORTE SU O I E A N Z S + 3