Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05983/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITA LA COR ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 5062/00 Cron.17485 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 * Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CO PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in2002 524 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 54/99 del Tribunale di MONDOVI' depositata il 11/03/99 R.G.N. 261/98R 355355/98; ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso al RE di Cuneo in data 23 aprile 1993, PE RS conveniva in giudizio la datrice di lavoro, Rete Gamma S.p.A., per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze dovutegli, per quel che ancora interessa, in dipendenza della corresponsione dell'indennità di trasferta in misura inferiore rispetto a quella pattuita verbalmente all'atto dell'assunzione e ridotta dopo l'accordo aziendale 1 giugno 1991, al quale non aveva aderito. Costituendosi in giudizio, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda, negando l'asserita pattuizione verbale ed assumendo che l'invocato accordo aziendale del 1987 riguardava unità produttive diverse da quella alla quale era addetto l'attore. Con sentenza del 23 maggio 1994, il RE adito accoglieva la domanda in base al rilievo che - avendo il lavoratore goduto dell'indennità di trasferta in D misura maggiore rispetto a quella prevista dall'accordo aziendale del 1991 - il e trattamento peggiorativo, stabilito dallo stesso accordo, non poteva essere applicato senza il consenso del lavoratore. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la società soccombente, deducendo che la sentenza impugnata si fonda sull'assunto avendo il lavoratore goduto dell'indennità di trasferta, in misura che - maggiore rispetto a quella prevista dall'accordo aziendale del 1991, non glie ne può essere applicato il trattamento peggiorativo senza il proprio consenso - omettendo di considerare, tra l'altro, che i contratti aziendali sono contratti collettivi e, come tali, non sono soggetti né al divieto di rinunce (art. 2113 c.C.), né alla disciplina dell'art.2077 c.c.. L'adito Tribunale di Cuneo, tuttavia, dichiarava improcedibile l'appello con sentenza, che a seguito di ricorso della società soccombente - veniva da - questa Corte cassata con rinvio al Tribunale di Mondovì. Riassunta la causa, il giudice di rinvio - con la sentenza ora denunciata - rigettava la domanda del lavoratore, riformando totalmente la sentenza di primo grado, in base ai rilievi seguenti: non sussistono prove del preteso accordo individuale tra le parti, in quanto dai prospetti paga risulta soltanto che veniva corrisposta l'indennità di trasferta, né tali prove risultano dalle deposizioni assunte;
in particolare, la teste DI ha riferito circostanze apprese dall'attore ed, inoltre, ha riferito che tutti i dipendenti percepivano l'indennità di trasferta, a prescindere dall'effettiva trasferta, ed affermato poi contraddittoriamente che lei stessa non percepiva quella - - indennità; né risulta l'applicabilità, nell'unità produttiva alla quale il lavoratore era addetto, del contratto aziendale del 1987 stipulato per altre unità produttive;
peraltro é "irrilevante" la circostanza che il lavoratore non abbia sottoscritto l'accordo aziendale del 1991, in quanto questo poteva modificare in peius - per il lavoratore - la disciplina collettiva precedente. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società intimata resiste con controricorso, illustrto da memoria. Motivi della decisione H1.Con il primo motivo di ricorso denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2909 c.c., 394 e 434 c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per avere negato la - sussistenza di un accordo individuale tra le parti in ordine alla misura - 2 dell'indennità di trasferta, della quale si discute - sebbene l'accertamento del RE di Cuneo in ordine alla sussistenza di tale accordo - W non avesse formato oggetto dell'appello al Tribunale della stessa sede e, perciò, fosse passato in giudicato. Con il secondo motivo dello stesso ricorso - denunciando vizio di si censura la sentenzamotivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) impugnata per avere negato che fosse provato l'accordo individuale tra le parti - in ordine alla misura dell'indennità di trasferta, della quale si discute sebbene la prova relativa risultasse sia dai prospetti-paga che dalle deposizioni e, segnatamente, da quella - in larga parte de visu - di della teste DI in ordine alla corresponsione dell'indennità in questione ad operai ed impiegati tecnici. Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme - di diritto (art. 2077, 1372, 13887 c.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere - ritenuto che l'accordo aziendale del 1987 non trovasse applicazione al dedotto rapporto di lavoro ed avere contraddittoriamente sostenuto, poi, che l'accordo stesso potesse essere modificato in peius - per il lavoratore dal successivo - accordo aziendale del 1991. Il primo motivo di ricorso é fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe gli altri motivi.
2.La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) si configura, non già come atto d'impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso , nel quale secondo l'orientamento giurisprudenziale - consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 10598/97 delle sezioni unite, n. 5149, 4663/2001, 15787, 13906, 1568/2000, 2420, 617/99, 3 6829, 6828, 3532/98, 1221/94, 3211/92, 807/90, 3022 99, 8454/87, 1910/84, 4489/79 delle sezioni semplici) é alle parti preclusa (art. 394, ultimo - comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, esclusion fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (vedi, per tutte, Cass. 13906/2000, cit.) e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame (vedi, per tutte, Cass. n.3193/2000, 11399/1999) e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (vedi, per tutte, Cass. n. 11615/98, 7494/96, 11552/92). La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Invero la sentenza di primo grado (del RE di Cuneo) ha accolto la domanda dell'attuale ricorrente in base al rilievo che l'indennità di trasferta gli era dovuta - nella maggiore misura pretesa – in forza del contratto individuale - di lavoro e, segnatamente, della pattuizione verbale stipulata all'atto dell'assunzione. In totale riforma di tale sentenza, tuttavia, il giudice di rinvio ha rigettato, invece, la domanda negandone la fattispecie costitutiva prospettata, - siccome richiesto dall'attuale resistente nella citazione in riassunzione - sebbene l'appello dello stesso resistente non avesse investito l'accertamento di quella fattispecie costitutiva - che ne risulta coperto, di conseguenza, da giudicato interno - ma si fosse limitato a lamentare l'omessa considerazione, da parte del RE, che i contratti aziendali sono contratti collettivi e, come 4 tali, non sono soggetti né al divieto di rinunce (art. 2113 c.c.), né alla disciplina dell'art.2077 C.C. .
3. E' fondato, pertanto, il primo motivo di ricorso. Ne risultano, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi, che investono l'accertamento negativo del giudice di rinvio - circa la fattispecie costitutiva della domanda, risultante dalla sentenza pretorile – sul presupposto che ne fosse negata la preclusione - del giudicato interno dedotta, appunto, con il primo motivo. La sentenza impugnata, tuttavia, può essere cassata senza rinvio (art.384, primo comma, c.p.c.). La prospettata autorità di giudicato (art. 2909 c.c. in relazione all'art.324 c.p.c.) dell'accertamento del RE di Cuneo, infatti, consente di decidere nel merito - confermandone la sentenza, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese senza che siano all'uopo - necessari accertamenti ulteriori. Dovendo provvedere sulle spese di tutti i giudizi, in caso di cassazione senza rinvio (art.385, secondo comma, c.p.c.), la Corte conferma la statuizione del RE (anche) sul punto- per quanto si é detto - mentre pone a carico del soccombente le spese del presente giudizio di cassazione e compensa integralmente tra le parti ogni altra spesa processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto;
Decidendo nel merito, conferma la sentenza del RE di Cuneo, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese;
Condanna il resistente a rifondere le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 15 oltre euro 2000 (duemila) per onorario;
, compensa integralmente tra le parti le altre spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente chule De Lurice 5 % Jeanco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR. 2002 M oggi, E R P IL CANCELLIE U S zauco