Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14531
CASS
Sentenza 11 ottobre 2002

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In materia di appalti di opera pubblica, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Siciliana il procedimento di revisione dei prezzi, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché, in tale fase, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Solo a seguito del riconoscimento da parte dell'amministrazione committente la posizione dell'appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo, e può pertanto essere fatta valere davanti al giudice ordinario; ma deve trattarsi di riconoscimento riferibile all'intera opera, giacché il riconoscimento parziale - limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) - circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconducibili, con la conseguenza che, anche in presenza di un'accordata revisione parziale, la cognizione sulla domanda dell'appaltatore, intesa ad ottenere una più ampia revisione, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo (che, in via incidentale, può decidere sulla validità della clausola escludente la revisione dei prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14531
    Data del deposito : 11 ottobre 2002

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