Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di appalti di opera pubblica, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Siciliana il procedimento di revisione dei prezzi, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché, in tale fase, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Solo a seguito del riconoscimento da parte dell'amministrazione committente la posizione dell'appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo, e può pertanto essere fatta valere davanti al giudice ordinario; ma deve trattarsi di riconoscimento riferibile all'intera opera, giacché il riconoscimento parziale - limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) - circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconducibili, con la conseguenza che, anche in presenza di un'accordata revisione parziale, la cognizione sulla domanda dell'appaltatore, intesa ad ottenere una più ampia revisione, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo (che, in via incidentale, può decidere sulla validità della clausola escludente la revisione dei prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14531 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SCUTO MICHELE S.P.A., IN PROPRION E QUALE MANDATARIA DEL R.T.I. COSTITUITO CON LA SOCIETÀ ICOBIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHEL COSTA rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA SCUDERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MINEO, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 51/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Andrea SCUDERI, Francesco MINEO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso con la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 23 gennaio 1996 l'impresa CU EL s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese (R.T.I.) costituito con Icobit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catania la Provincia regionale di Catania, esponendo che:
con contratto del 7 dicembre 1990 la detta Provincia aveva affidato al R.T.I. l'appalto del 2^ lotto relativo ai lavori per il ripristino della viabilità della strada provinciale dell'Etna;
a seguito dell'approvazione di una perizia di variante, l'appaltatore in data 2 febbraio 1994 aveva sottoscritto l'atto di sottomissione e nel settembre del 1995 aveva completato i lavori;
con istanza del 31 ottobre 1995 l'impresa aveva chiesto all'ente appaltante il riconoscimento della revisione dei prezzi sull'intero appalto, ma con nota del 21 novembre 1995 l'ente aveva comunicato che la revisione sull'importo della perizia di variante non era dovuta, in quanto l'impresa appaltatrice aveva reso dichiarazione in tal senso nell'atto di sottomissione;
la Provincia, la quale aveva normalmente applicato la revisione dei prezzi all'appalto in questione, non aveva tenuto conto della nullità della suddetta clausola, mentre la disciplina legale del rapporto prevedeva espressamente il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi.
Su tali premesse l'attrice chiese che, previa declaratoria di nullità della clausola aggiuntiva dell'atto di sottomissione, si accertasse il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante e si condannasse la convenuta, per il titolo suddetto, al pagamento della somma di lire 506.860.000 e delle ulteriori somme per l'aggiornamento degli indici revisionali, con gli interessi e la rivalutazione.
La Provincia regionale di Catania si costituì per resistere alla domanda, adducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Il Tribunale adito, con sentenza del 13 gennaio 1997, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione e compensò tra le parti le spese del giudizio.
Su impugnazione dell'impresa la Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 3 febbraio 2000, rigettò il gravame e compensò le spese del grado, considerando:
che, con l'atto di appello, l'impresa CU sosteneva l'erroneità della decisione impugnata, perché la controversia avrebbe riguardato la validità e la portata della clausola contrattuale di esonero dalla revisione prezzi e perché la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di essa avrebbe avuto causa petendi e petitum estranei all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., mentre in presenza della detta clausola la controversia relativa alla sua validità avrebbe investito posizioni di diritto soggettivo sottratte all'esame del giudice amministrativo;
che la censura non poteva essere condivisa, perché l'appellante non poneva in discussione il principio (consolidato) secondo il quale - nelle controversie riguardanti la revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche - la posizione dell'appaltatore aveva natura di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, nella fase in cui, con sua valutazione discrezionale, l'amministrazione doveva decidere se accordare o meno il compenso revisionale, mentre tale posizione acquistava consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, quando l'amministrazione medesima avesse riconosciuto detto compenso e fosse insorta controversia sulla liquidazione;
che, ad avviso dell'appellante, il principio sarebbe stato precisato nel senso che la determinazione della P.A., con "consumazione" del suo potere discrezionale, poteva avvenire anche mediante adozione di una clausola negoziale, la cui contestazione configurasse una controversia di natura contrattuale appartenente alla cognizione del giudice ordinario (ipotesi, secondo l'impresa, ricorrente nella specie);
che, però, la giurisdizione andava determinata in relazione al petitum sostanziale, individuato non in base alla prospettazione dell'interessato bensì, soprattutto, in funzione dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio;
che l'impresa CU, denunziando il contrasto del patto escludente la revisione con l'art. 2 della legge n. 37 del 1973, sembrava dare per scontato che, rimossa la clausola, la posizione giuridica azionata avesse consistenza di diritto soggettivo, ma andava considerato che, in ordine alla perizia di variante, il positivo esercizio del potere discrezionale della P.A. non risultava intervenuto;
che l'appellante sembrava altresì fondare la propria pretesa sull'art. 20 del capitolato speciale di appalto, allegato al contratto del 7 dicembre 1990, senza porsi il problema della validità di tale clausola contrattuale se interpretata come riconoscimento espresso del diritto dell'appaltatore alla revisione e non come mero rinvio alle norme vigenti in materia;
che, in difetto di un riconoscimento del diritto alla revisione da parte della P.A., la relativa pretesa formava oggetto di un interesse legittimo rientrante nella cognizione del giudice amministrativo. Contro tale sentenza l'impresa CU EL s.p.a., in proprio e quale mandataria del R.TI costituito con Icobit s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria.
La causa è stata assegnata alle sezioni unite civili di questa Corte, essendo addotte questioni relative alla giurisdizione. La Provincia regionale di Catania non ha depositato controricorso, ma ha partecipato all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
1. - Con il primo mezzo di cassazione l'impresa ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c. e violazione dei principi in materia di giurisdizione contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Richiamato l'orientamento di questa Corte sul riparto della giurisdizione in materia di revisione dei prezzi, con particolare riguardo alla differenza tra i contratti di appalto di opere pubbliche stipulati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, la ricorrente afferma che, nel caso concreto,
la P.A. avrebbe riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi nascente dal contratto del 7 dicembre 1990, e dall'art. 20 del capitolato speciale - intitolato "revisione prezzi" - che la prevedeva, pagando il primo acconto di lire 375.577.000, ma si sarebbe poi rifiutata di pagare il saldo ammontante a lire 506.860.000 invocando la clausola prevista nell'atto integrativo, secondo cui l'impresa è a conoscenza che in base alla nuova normativa la revisione prezzi non è dovuta sull'importo suppletivo". La questione che si porrebbe, quindi, sarebbe relativa al pagamento del complessivo ammontare dovuto sul rapporto contrattuale a titolo di compenso revisionale.
La questione così posta non riguarderebbe il diritto alla revisione dei prezzi nascente dal contratto di appalto del 7 dicembre 1990, che sarebbe indubbio, bensì il calcolo dell'effettivo e definitivo importo della revisione medesima.
Fermo il punto che, dopo il riconoscimento del diritto alla revisione, la controversia sulla liquidazione del relativo compenso, siccome attinente soltanto al quantum di un diritto di credito già riconosciuto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la ricorrente prosegue affermando che, nella specie, tale conclusione non sarebbe venuta meno a causa della stipula dell'atto aggiuntivo, col quale non si sarebbe instaurato un nuovo rapporto contrattuale onde non si dovrebbe dar luogo ad un nuovo riconoscimento del diritto alla revisione.
Pertanto non avrebbe pregio l'argomento addotto nella sentenza impugnata, secondo cui mancherebbe nell'ultimo rapporto contrattuale instaurato un riconoscimento del diritto alla revisione. Invero, l'atto aggiuntivo (redatto ai sensi dell'art. 343 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) non avrebbe efficacia novativa ne' natura autonoma,
non costituendo fatto genetico di un nuovo rapporto ma, per l'appunto, patto aggiuntivo dell'originario contratto. Occorrerebbe, dunque, avere riguardo sempre a tale contratto ed al diritto alla revisione dei prezzi in esso inserito, nonché al riconoscimento di tale diritto ed ai pagamenti già effettuati a tale titolo.
L'atto di sottomissione, del resto, sarebbe stato stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, sicché l'unico ostacolo al pagamento del saldo revisionale deriverebbe dalla previsione inserita nell'atto aggiunto, che andrebbe rimossa data la sua evidente nullità.
Infine, sarebbe evidente l'iniquità della posizione assunta dalla P.A., la quale avrebbe accordato la revisione dei prezzi sul primo periodo di esecuzione dei lavori, negandola per il periodo successivo (in cui l'incidenza degli aumenti era maggiore).
Col secondo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione degli artt. 57 L.R. n. 10 del 1993 e 11 L.R. n. 4 del 1996, nonché violazione dell'art. 2 della L. 29 febbraio 1973, n. 37, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile. La clausola introdotta nell'atto aggiuntivo, relativa all'esclusione della revisione dei prezzi, sarebbe senz'altro nulla, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 37 del 1973, alla stregua del quale nell'appalto pubblico la revisione dei prezzi sarebbe regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.
L'art. 56 della L.R. n. 10 del 1993, in effetti, avrebbe escluso la possibilità di procedere a revisione dei prezzi, ma tale divieto non sarebbe applicabile al caso in esame, perché l'art. 57 della stessa L.R. avrebbe disposto, nell'ottavo comma, che la citata disposizione dell'art. 56 si applica ai lavori per i quali, alla data di, entrata in vigore della disposizione medesima, i bandi di gara non siano stati pubblicati, laddove nella specie, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 10 del 1993, il bando di gara, era stato pubblicato da oltre cinque anni.
Pertanto la clausola che escludeva la revisione dei prezzi, inserita nell'atto aggiuntivo del 2 febbraio 1994, andrebbe dichiarata nulla. Con il terzo mezzo di cassazione la ricorrente - nel denunziare "errore di fatto: articolo 360 n. 4 c.p.c." - sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "l'impresa CU, denunziando il contrasto con l'art. 2 L. 29.2.1973 n. 37 del patto escludente la revisione, ne ha chiesto la rimozione ma non ha indicato specificatamente la ragione giuridica della pretesa revisione", non sarebbe corrispondente al vero. Infatti, sia nella citazione introduttiva sia nell'atto di appello sarebbe stato indicato che il diritto alla revisione trovava fondamento nel contratto principale, avendo l'atto aggiuntivo del febbraio 1994 natura meramente integrativa rispetto a quello principale, sottoposto al regime della revisione prezzi. 2. - I tre motivi ora riassunti, che, essendo tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 2.1. - Va premesso che, in ordine alle questioni di giurisdizione, le sezioni unite di questa Corte sono giudice anche del fatto, dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo e in modo indipendente dalle deduzioni delle parti (ex multis, Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 79). È altresì opportuno che l'esame delle censure addotte dalla ricorrente sia preceduto dall'esposizione dei principi di diritto, in tema di revisione dei prezzi, che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha elaborato in relazione all'ordinamento statale. Tali principi muovono dalla distinzione delle due fasi attraverso le quali la revisione dei prezzi del pubblico appalto trovava attuazione (fino all'entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 159, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal meccanismo previsto dall'art. 26, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109). La prima di queste fasi è caratterizzata dall'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione appaltante di riconoscere o meno la revisione, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici, in presenza dei quali la posizione dell'appaltatore è d'interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo.
La seconda, che consegue alla scelta operata in senso positivo dall'appaltante, trova invece l'appaltatore in posizione di diritto soggettivo, in quanto - esauritosi il potere autoritativo e venuto meno il connesso affievolimento del diritto del privato contraente - la concreta determinazione delle somme a questo spettanti a titolo di revisione coinvolge soltanto criteri e parametri liquidatori, sicché, quando la P.A. abbia deliberato di addivenire alla revisione, la domanda dell'appaltatore diretta ad ottenere la liquidazione dei relativi porti o una liquidazione maggiore rispetto a quella effettuata rientra nella cognizione del giudice ordinario. La decisione di concedere la revisione può avvenire anche in maniera implicita, per effetto del pagamento di acconti riferibili all'intero compenso revisionale (per i suddetti principi v., tra le più recenti: Cass., s.u., 6 luglio 2001, n. 9220; 21 luglio 2000, n. 512;
27 giugno 2000, n. 8711; 15 luglio 1999, n. 400; 2 giugno 1997, n. 906; 6 maggio 1994, n. 4388). Inoltre, il riconoscimento da parte dell'amministrazione committente del diritto alla revisione dei prezzi attribuisce alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alla corresponsione del compenso revisionale quando (come si è ora detto) si riferisce all'intera opera, mentre il riconoscimento parziale, limitato cioè a particolari lavori o a categorie di lavori (con implicita o esplicita esclusione di altri) circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconoscimento riconducibili, con la conseguenza che, anche in presenza di un'accordata revisione parziale, la cognizione sulla domanda dell'appaltatore intesa ad ottenere una più ampia revisione appartiene alla giurisdizione amministrativa (Cass., sez. un., 2 giugno 1997, n. 4907; 19 ottobre 1993, n. 10344; 1^ marzo 1989, n, 1108). I principi ora ricordati devono ritenersi applicabili anche alle revisioni dei prezzi di appalti disciplinati dalla legislazione regionale siciliana, perché anche nell'ambito di quella normativa il procedimento di revisione, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante e, in tale fase, vede l'appaltatore in posizione d'interesse legittimo (cfr. Cass., sez. un., 19 aprile 2002, n. 57331; 23 febbraio 1995, n. 2080; 17 dicembre 1991, n. 13606). 2.2. - Nel caso di specie, come si desume dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e nel ricorso per cassazione, dopo la stipula del contratto di appalto (7 dicembre 1990) l'amministrazione appaltante approvò una perizia di variante e suppletiva, in relazione alla quale in data 2 febbraio 1994 fu sottoscritto un atto di sottomissione, in cui (tra l'altro) l'impresa si dichiarava a conoscenza del fatto che "in base alla nuova normativa la revisione prezzi non è dovuta sull'importo suppletivo precedentemente indicato". I lavori furono completati nel settembre del 1995 e l'amministrazione provinciale, col saldo finale, riconobbe all'appaltatore il diritto alla revisione, versando l'importo di lire 375.577.000. Ma, di fronte alla richiesta di ulteriore pagamento degli importi revisionali per lire 506.860.000, replicò che la revisione sull'importo suppletivo della perizia di variante non era dovuta, richiamando il contenuto dell'atto di sottomissione (ricorso, pag. 2-3).
A seguito di ciò l'impresa, con la citazione introduttiva, convenne la Provincia regionale di Catania davanti al Tribunale di quella città chiedendo: "1) la nullità della clausola aggiuntiva all'atto di sottomissione del 2 febbraio 1994....; 2) il conseguente diritto dell'impresa CU EL s.p.a. alla revisione prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante;
3) per l'effetto condannare la Provincia regionale di Catania al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 506.860.000 a titolo di revisione prezzi, secondo gli indici revisionali aggiornati al bimestre maggio-giugno 1995..." (ricorso per cassazione, pag. 3).
È evidente, dunque, che la questione che si pone nella presente controversia riguarda la situazione giuridica vantata dall'impresa relativamente alla revisione dei prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante. Si tratta, cioè, di stabilire se quella situazione giuridica abbia assunto consistenza di diritto soggettivo (azionabile davanti al giudice ordinario). Ed a tale quesito, sulla base dei principi sopra richiamati, deve esser data risposta negativa.
Invero, nel caso in esame il diritto alla revisione non potrebbe trovare un fondamento convenzionale.
La stessa ricorrente non mette in dubbio (ed anzi invoca, a proposito della clausola contenuta nell'atto di sottomissione) l'applicabilità anche nell'ambito della legislazione regionale siciliana della legge (statale) n. 37 del 1973, alla stregua della quale nell'appalto pubblico la revisione dei prezzi è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga (v., in particolare, il secondo motivo del ricorso); sicché una clausola contrattuale, recante l'obbligo pattizio di far luogo alla revisione, sarebbe incorsa nel divieto ora citato.
Peraltro, il contratto di appalto e il capitolato speciale ad esso allegato non sarebbero stati idonei a dare un fondamento convenzionale al vantato diritto, perché sia il primo (art. 2) sia il secondo (art. 20) non contenevano un riconoscimento del diritto medesimo ma rinviavano alla disciplina legale, assumendo quindi un significato soltanto ricognitivo di tale disciplina. Tanto era precisato anche nell'art. 7 del capitolato speciale, che - nello stabilire l'invariabilità dei prezzi - faceva salvi i casi previsti dalla legge sulla revisione, così ribadendo che questa restava affidata alla disciplina normativa. Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sul rilievo che, nella specie, era stato redatto il programma dei lavori, perché la redazione di detto programma (obbligatoria per lavori d'importo superiore a 1.000 milioni: art. 32, comma 2^, L.R. 29 aprile 1985, n. 21) valeva ai fini del conteggio revisionale, ma non escludeva l'esigenza del preliminare riconoscimento ad opera della P.A. committente, esigenza conclamata proprio dall'espresso richiamo alla disciplina legale e, quindi, ai principi da essa desunti.
Escluso, dunque, che il diritto alla revisione nel caso in esame trovasse un fondamento convenzionale, resta da verificare se sia intervenuto un riconoscimento da parte della committente. Orbene, tale riconoscimento certamente vi fu quanto all'importo di lire 375.577.000. Non risulta invece che esso sia intervenuto con riferimento all'importo suppletivo della perizia di variante, in relazione al quale, anzi, l'ente appaltante, con nota del 21 novembre 1995, affermò che la revisione dei prezzi non era dovuta richiamando la clausola di esclusione in calce all'atto di sottomissione. Ciò posto, si deve rilevare che la nullità di tale clausola, allegata dalla ricorrente con riferimento alla legge n. 37 del 1973, non avrebbe precluso a quest'ultima di proporre la domanda al giudice munito di giurisdizione, ma non può certo condurre a ravvisare un riconoscimento del diritto da parte della Provincia che anzi, con la ricordata nota del 21 novembre 1995, escluse in modo espresso di dovere la revisione dei prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante (e la legittimità di tale posizione non è in discussione in questa sede, perché attiene al merito). Nè il riconoscimento del diritto alla revisione potrebbe desumersi dall'avvenuto pagamento della somma di lire 375.577.000, perché - come si desume dalla sequenza dei fatti riportati nella sentenza e in ricorso - tale pagamento riguardò i lavori di cui al contratto principale ma non quelli di cui all'importo suppletivo della perizia di variante, onde si è in presenza di un riconoscimento parziale che, alla stregua dei principi sopra ricordati, circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconducibili (con esclusione, quindi, dei lavori di cui alla perizia di variante).
In questo quadro non rileva che l'atto di sottomissione non abbia portato ad instaurare un nuovo contratto, risolvendosi soltanto in un patto aggiuntivo dell'originario negozio. Invero, anche nell'ambito di un rapporto contrattuale unitario il riconoscimento della revisione, nell'ambito della discrezionalità riservata alla P.A., può essere limitato a particolari lavori o categorie di lavori, con implicita o esplicita esclusione di altri, avuto riguardo alla loro natura oggettiva ovvero al tempo della loro esecuzione (Cass., sez. un., n. 4907/1997 cit.). Da quanto esposto consegue altresì l'irrilevanza delle censure mosse con riguardo agli artt. 56 e 57 della L.R. n. 10 del 1993 (profilo, peraltro, non affrontato dalla sentenza impugnata). È vero, infatti, che nel caso in esame tale legge non si applica ma è vero del pari che le considerazioni esposte prescindono dalla normativa ora indicata. E, quanto al richiamo alle clausole revisionali inserite in contratto, è sufficiente rinviare a quanto sopra esposto a proposito degli artt. 2 del contratto e 20 del capitolato speciale. 2.3. - Nella memoria ex art. 378 cod. proc, civ. la ricorrente richiama il principio affermato da questa Corte (in una questione, si afferma, "assolutamente identica a quella in esame"), alla stregua del quale in tema di appalto di opera pubblica, e per il caso in cui la revisione dei prezzi sia oggetto di apposita clausola contrattuale, la controversia in ordine al contenuto e alla validità della detta clausola di revisione sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive che traggono titolo da un atto di natura paritetica, rispetto al quale sono configurabili soltanto conflitti intersoggettivi sulla sussistenza e misura del diritto alla revisione, spettanti alla cognizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 8 agosto 2001, n. 10962). Il richiamo, però, non è pertinente.
Invero, come emerge dalla motivazione della sentenza ora menzionata, essa ebbe ad oggetto una fattispecie nella quale è stato ritenuto che la discrezionalità dell'appaltante si fosse già consumata con il previo riconoscimento del compenso revisionale, riconoscimento che - anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973 - ben poteva, nella specie, formare (come ha formato) oggetto di clausola negoziale come quella inserita nella concessione (che in quella causa veniva in rilievo), "in virtù dei poteri eccezionali all'epoca conferiti al Commissario straordinario di governo che, per l'effetto, era soggetto esclusivamente alle norme di cui al titolo ottavo della legge n. 219/1981, alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento, e cioè ad un quadro normativo nel cui ambito può appunto essere inclusa anche una disciplina convenzionale della revisione prezzi (cfr. sez. un., n. 1240, 1320/2000)". Muovendo da tali presupposti la Corte ha preso in esame l'argomento addotto dalla parte in quella sede ricorrente, secondo la quale la controversia avrebbe riguardato comunque l'an, e non il quantum, della revisione (dal che l'indicazione della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo), perché la domanda, diretta ad ottenere la "maggiorazione (equivalente a domanda di revisione) del prezzo", sarebbe stata fondata non sull'applicazione della clausola revisionale stipulata tra le parti ma sulla contestazione invece della sua validità (per contrasto, in tesi, con i criteri di computo fissati dall'art. 33 della legge n. 41 del 1986). La Corte ha respinto tale argomento per erroneità della premessa, "secondo cui la contestazione sul contenuto e sulla validità di una clausola (legittimamente, anche nel vigore della l. 1973 n. 37) già stipulata possa riaffievolire a livello di interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo perfetto (alla revisione) derivante dal precedente riconoscimento convenzionale della amministrazione, vero essendo, invece, che quando il fenomeno revisionale sia stato comunque positivamente preso in considerazione dalla P.A., la successiva controversia in ordine al contenuto ed alla stessa validità della clausola di revisione sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive traenti titolo da un atto di natura paritetica, rispetto al quale sono dunque configurabili soltanto conflitti intersoggettivi sulla sussistenza e misura del diritto alla revisione. La fattispecie, dunque, era diversa dal caso qui in esame, a parte la diversità di disciplina giuridica (si verteva nell'ambito della speciale normativa di cui alla legge n. 219 del 1981), in quella causa si ritenne che il precedente positivo riconoscimento convenzionale della revisione non fosse in discussione e che la contestazione sul contenuto e sulla validità di una clausola (legittimamente già stipulata) non fosse idonea a degradare a livello d'interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo derivante dal precedente riconoscimento convenzionale (valido in forza dei precetti di cui agli artt. 81, comma 2% 84, comma 3^, L. n. 219 del 1981). Nel presente processo, invece, per quanto in precedenza esposto, c'è stato un riconoscimento soltanto parziale e non a fondamento convenzionale, mentre la clausola di cui si allega la nullità non affermava bensì escludeva la revisione dei prezzi sull'importo suppletivo.
Ne deriva che, pur con la declaratoria di tale nullità, la situazione giuridica azionata resta sempre a livello d'interesse legittimo, essendo comunque mancato per i lavori di cui alla perizia di variante il riconoscimento della revisione.
Nè la giurisdizione del giudice ordinario potrebbe essere ancorata al solo fatto che la domanda dell'impresa era diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola inserita nell'atto aggiuntivo. Quella domanda, infatti, non aveva valore autonomo ma strumentale, essendo finalizzata a conseguire l'accertamento della spettanza della revisione anche per le opere oggetto dell'atto di sottomissione, sicché bisogna avere riguardo alla consistenza di tale situazione giuridica che, per quanto esposto, resta d'interesse legittimo ed è dunque rimessa alla cognizione del giudice amministrativo (che, in via incidentale, può decidere sulla validità della clausola inserita nell'atto aggiuntivo: Cass., sez. un. 14 maggio 1998, n. 4873). 3. - Il quarto motivo del ricorso riguarda la pronuncia sulle spese giudiziali e resta dunque assorbito dal rigetto dei primi tre motivi. 4. - Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002