Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2001, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
A N A I L E A N T I O I A Z C I A L R B T B S U I P E G 01 1 79 0 1 E . R R / L 6 L 2 A A . T NOME DEL POPOLO ITAL . D R B . P E A . T D T O T N 1 L Oggetto A E 3 E I 1 S D E R . I S SEZIONE TRIBUTARIA E N Consortili N E T S Сарбала I A I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A R.G.N. 12895/98 Presidente Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Cron.2500 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 09/11/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del per diritti L. 3.000 27 GEN. 2001 Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato LIRE 000 TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CG575532 BRUNETTI CARMINE;
- intimato avverso la sentenza n. 44/98 del Giudice di pace di FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98: la sentenza $2000 4° 80/96, stesso giudice, depositata il 2/10/96; *1855 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TEN AGLIA, che si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. 1 1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il NS di Bonifica Centro-Bacino Saline, Pescara, Alento e FO, successore a titolo universale del soppresso NS di Bonifica e Irrigazione "Val di FO", in forza della L. R. Abruzzo 7 giugno 1996, n. 360 rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
TI NE, per la cassazione delle sen- tenze specificate in epigrafe, con le quali il giudice di pace di Francavilla a Mare a) ha dichiarato la propria competenza per materia e per valore concernente la controversia pro- mossa dal TI contro il NS di bonifica ed irrigazione "Val di foro" (sentenza non definitiva dep. 2.10.1996); b) ha accolto la domanda della odierna inti- mata, dichiarando non dovuto il contributo richiestole dal NS (sentenza definitiva dep. 9.4.1998). 2 1.2. In fatto, TI NE, nella qualità di proprietario di terreni ricadenti nel comprensorio del NS di Bonifica Val di FO (ora NS di Bo- nifica Centro-Bacino, Saline, Pescara, Alento e FO), ha convenuto in giudizio il detto NS, dinanzi al giudice di pace, per sentir dichiarare non dovuti i contributi consortili pretesi dall'ente. Il NS ha eccepito innanzitutto la incompe- tenza per materia e per valore del giudice adito. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda. Il giudice di pace si è pronunciato come sopra ri- ferito.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il NS deduce il difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, vizi di motivazione. Ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Nessuna attività processuale ha svolto l'intimato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il NS ricorrente, deduce che le sentenze impugnate devono essere cassat 5 per difetto di competenza del giudice adito e per vio- 0 9 1 lazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., degli artt 862 e C.C., degli artt.864 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni. Più specifica- mente, lamenta che erroneamente il giudice di merito ha 3 negato la natura tributaria dei contributi consortili e la conseguente competenza del tribunale a conoscere la controversia.
2.2. La censura appare fondata. Secondo la giuri- sprudenza di questa Corte i contributi dovuti ai con- rientrano nella categoria generalesorzi di bonifica dei tributi e, di conseguenza, le relative controversie (escluse dal novero di quelle devolute alla commissioni tributarie in forza dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992, n. 546) rientrano nella competenza per materia del Tribu- nale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. (SSUU 9493/1998; conf. 496/1999; 1093/2000; 1985/2000). La vicenda in esame non offre spunti o argomenti che pos- sano indurre a rimettere in discussione l'orientamento citato che il Collegio condivide.
2.3. Conseguentemente, le sentenze impugnate, in quanto rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere cassate con contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di Chieti a decidere la controversia sub iudice.
2.4. L'accoglimento della censura relativa alla competenza travolge entrambe le sentenze impugnate, con assorbimento di ogni altra doglianza.
2.5. Stimasi equo compensare le spese, atteso l'esito del precedente grado di giudizio. 4
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara as- sorbite le restanti censure. Cassa le sentenze impugna- te. Dichiara la competenza del Tribunale di Chieti. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il ☑ novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Enri(dr. Enrico Papa) (dr. Antonio Merone. ماشومه IL CANCELLERE C1 AL AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 CORTE ALAN S U F F H M E E 6 N 8 5 9 O . 1 I / N Z A 4 . A / I 6 R R B 2 T . . A S L I R . T L G P A . U E D . B R B I AZIONE L A E R A T D T D A I 1 I S 3 E N 1 R T E E . S N T I N E A S A E M 5