Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 10386
CASS
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. - Primo motivo

    L'errore denunciato non è di fatto ma di interpretazione della sentenza d'appello, e il tema della prescrizione era stato oggetto di discussione tra le parti. L'errore non è evidente e non emerge univocamente dagli atti.

  • Inammissibile
    Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. - Secondo motivo

    L'affermazione oggetto del motivo è un obiter dictum, quindi priva dei caratteri di essenzialità e decisività richiesti per la revocazione. Inoltre, l'errore denunciato riguarda l'interpretazione della sentenza d'appello, non un errore di fatto percettivo.

  • Altro
    Assorbiti dal rigetto dell'impugnazione principale

    Non applicabile in quanto la decisione è stata presa in base all'inammissibilità del ricorso principale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 10386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10386
    Data del deposito : 20 aprile 2026

    Testo completo