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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 10386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10386 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16498-2024 proposto da: STELLANTIS N.V., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico PERES, SS FABIANI e Francesca MASSO;
- ricorrente -
contro COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, via G. Antonelli 49, presso lo studio dell’Avv. SS OL, ma domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Inammissibilità R.G.N. 16498/2024 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 Udienza pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 10386 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GU STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 20/04/2026 2 SS OL ed TT RS;
- controricorrente -
e contro GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio degli Avv. TO RE CI, IV UG e TO MARENGO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati TO RE CI, IV UG e TO MARENGO;
- controricorrente -
e contro CC CO, CC VALERIO, con domicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi 68, presso lo studio dell’Avv. LU AC, ma domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli Avvocati LO TA e LU AC;
- controricorrenti -
e contro COMUNE DI NICHELINO, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato EP MICHIELETTO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e contro COMUNE DI MONCALIERI, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati RE MIRABILE e RT LONGHIN;
- controricorrente e ricorrente incidentale - 3 nonché contro CARPICE S.R.L.; - intimata - Avverso la sentenza n. 2111/2024, della Corte di Cassazione, depositata in data 19/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. AN ME GU;
udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Mauro VITIELLO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo dell’impugnazione per revocazione proposta in via principale e per il rigetto, invece, delle impugnazioni incidentali;
uditi gli Avvocati SS FABIANI, RT LONGHIN, Gabriele PAFUNDI (per delega dell’Avv. EP MICHIELETTO), LO LE (per delega dell’Avv. SS OL), TO RE CI e IV UG, che hanno concluso come in atti. FATTI DI CAUSA 1. La società NT N.V. (già Fiat Chrysler Automobiles N.V., d’ora in poi, “FC”) ricorre, sulla base di due motivi, per la revocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza di questa Corte n. 2111/24, del 19 gennaio 2024. Essa, in particolare, ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 1649/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appello di RI, che, a propria volta, ne aveva respinto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 1628/18, del 5 aprile 2018, con cui il Tribunale della stessa città - nell’ambito di un giudizio per rimborso di spese di bonifica ambientale, nel quale FC era stata convenuta dalla società CA S.r.l. - aveva respinto le domande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi da essa chiamati in giudizio, Comuni di Moncalieri e di Nichelino, nonché 4 AR e VA RI (quali asseriti eredi di NI RI), e dichiarato inammissibili quelle, ulteriori, contro il Comune di RI e la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., soggetti evocati in giudizio, a loro volta, dai terzi chiamati. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente una complessa vicenda fattuale e processuale. 2.1. In particolare, deduce che la società Fiat (poi divenuta FC) ebbe ad acquistare, nel 1967, la porzione di una più vasta area sita nel Comune di Moncalieri ed al confine con quello di Nichelino, in passato già utilizzata da tali NI RI e MM DO, i quali se ne erano serviti - su autorizzazione dei predetti Comuni - anche per interrare, nella cava sottostante a tale area, rifiuti provenienti da diversi enti comunali, neppure escluso quello di RI. Utilizzata tale area per depositare le vetture danneggiate durante l’alluvione di Firenze del 1966, Fiat aveva, poi, ceduto la stessa - nel 1991 - alla società CA. Essa, nell’effettuare scavi per la costruzione di alcuni fabbricati, ebbe successivamente ad accorgersi della contaminazione del sito, dando inizio ad una procedura di bonifica, durante la quale si verificò la fuoriuscita di biogas, la cui causa l’odierna ricorrente ha sempre sostenuto doversi attribuire alla degradazione dei rifiuti solidi urbani, interrati dai precedenti proprietari. Ne scaturiva un ampio contenzioso (anche innanzi al giudice amministrativo), nell’ambito del quale FC veniva condannata, con pronuncia divenuta definitiva nel 2018, al risarcimento dei danni cagionati a CA e consistiti, in particolare, nelle spese di bonifica che essa aveva dovuto sostenere a causa dell’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani. 5 Per ottenere il rimborso pure delle ulteriori spese sostenute e non coperte dal precedente contenzioso, vale a dire quelle per l’estrazione del biogas, CA instaurava il presente giudizio, nell’ambito del quale FC provvedeva ad effettuare le chiamate in causa delle quali si è già detto. Lo sviluppo della controversia così radicata conosceva, peraltro, una divaricazione, giacché l’adito Tribunale torinese, con la già citata sentenza non definitiva n. 1628/18, provvedeva, innanzitutto, a dichiarare prescritto il diritto azionato da FC verso il Comune di Moncalieri e gli eredi RI, rigettando invece la domanda da essa proposta contro il Comune di Nichelino e, infine, escludendo la titolarità in capo alla convenuta - in quanto soggetto (comunque e quand’anche in concorso) inquinatore - del diritto di agire nei confronti, oltre che del Comune da ultimo menzionato, anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Con successiva sentenza definitiva (n. 4362/19), il primo giudice accoglieva, invece, la domanda di CA, condannando FC a corrisponderle la somma di € 419.585,28, statuizione confermata dal giudice di appello (sentenza n. 1044/21) con decisione poi divenuta definitiva, stante il rigetto del successivo ricorso per cassazione. Esperito gravame avverso la suddetta sentenza parziale, la Corte territoriale provvedeva nei termini di seguito indicati. Essa, innanzitutto, così ricostruiva l’iniziativa processuale assunta da FC: a) un’azione di regresso ex art. 2055 cod. civ. esperita a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ., verso i condebitori solidali, in relazione agli importi pretesi nel medesimo giudizio da CA (ed all’epoca ancora “sub iudice”); b) un’azione di rivalsa ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006; c) una domanda riconvenzionale sempre verso i medesimi terzi chiamati, volta ad ottenere il ristoro, nuovamente a titolo 6 extracontrattuale, ma in via diretta e non di regresso, dei costi che FC assumeva di avere sostenuto (o dover sostenere), in proprio, per oneri di bonifica ad essa imposti dalla P.A. Orbene, assume l’odierna ricorrente che il giudice d’appello, esclusa la sussistenza della prescrizione in relazione a ciascuna di tali domande, rigettava quelle verso gli eredi RI e i Comuni di Moncalieri e di Nichelino, sulla scorta di quanto accertato con la sentenza passata in giudicato resa a conclusione del primo giudizio instaurato da CA, ovvero quello relativo al rimborso delle spese di bonifica conseguente all’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani. Le domande verso il Comune di RI e la società Gruppo Torinese Trasporti venivano, invece, ritenute inammissibili. 2.2. Avverso la decisione del giudice d’appello FC proponeva, sulla base di quattordici motivi, ricorso per cassazione. Con il primo motivo essa denunciava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse frainteso la portata del giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio instaurato da CA. Si assumeva, infatti, che quella decisione avesse espressamente accertato che Fiat era responsabile del solo inquinamento da rifiuti metalmeccanici e non, invece, per il deposito di materiali inquinanti effettuati dai precedenti proprietari. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi la ricorrente che i giudici di merito avessero illegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti da essa prodotti, omettendone così l’esame, grazie al quale, invece, si sarebbe dimostrata l’estraneità al precedente giudizio (e dunque all’accertamento al quale esso aveva messo capo) della 7 circostanza relativa alla presenza di una discarica di rifiuti solidi urbani, imputabile a terzi. Con il terzo e quarto motivo, parimenti, si denunciava violazione dell’art. 2909 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo, assumendosi che il precedente giudicato non avesse riguardato la responsabilità esclusiva di FC, né tanto meno la condotta di terzi, ciò che, per conseguenza, avrebbe consentito l’azione di rivalsa o di regresso della stessa nei confronti dei terzi chiamati. Con il quinto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, nonché dell’articolo 112 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello avesse male interpretato la domanda e ne avesse anche ridotto l’effettiva portata accomunandola con diversi titoli, da valutarsi, invece, distintamente. Con il sesto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, oltre che dell’art. 2909 cod. civ., censurando quella parte della sentenza che aveva ritenuto insussistenti - sempre sulla base del preteso giudicato - i presupposti perché FC potesse agire in rivalsa, giacché essa non era (del tutto) incolpevole rispetto all’inquinamento e comunque non aveva provveduto in modo spontaneo alla bonifica;
affermazione tacciata di erroneità perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’inquinamento era stato causato, in parte, anche da condotte altrui che FC non avrebbe potuto evitare ed i cui costi non potevano, ovviamente, esserle addebitati. Con il settimo motivo si denunciava violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune di Nichelino, giacché il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che quello da esso rilasciato fosse un parere e non un provvedimento di autorizzazione all’uso come 8 discarica del terreno poi acquisito da Fiat, su tali basi escludendo la responsabile dell’Ente suddetto per l’inquinamento. Con l’ottavo motivo si denunciava violazione dell’art. 2697 cod. civ., relativamente alla reiezione della domanda di regresso svolta nei confronti degli eredi di NI RI, in quanto tale esito - motivato dalla Corte territoriale sul rilievo dell’assenza di prova dell’effettiva corrispondenza tra costui e il soggetto gestore della discarica - sarebbe derivato dall’omesso esame di documenti, comprovanti, invece, tale circostanza. Con il nono motivo si denunciava violazione dell’art. 2041 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in subordine, contro il Comune di Moncalieri, e ciò perché il giudice d’appello non avrebbe considerato che tale Ente aveva evitato un esborso proprio in ragione del pagamento che FC aveva fatto a CA, consentendo a quest’ultima di provvedere alla bonifica dell’area. Con il decimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurandosi la decisione della Corte territoriale di escludere la responsabilità del Comune di Moncalieri per aver autorizzato la gestione dell’area come discarica di rifiuti solidi urbani. Secondo la ricorrente, invece, la duplice motivazione sui cui si fondava tale esito - l’impossibilità sia di considerare l’autorizzazione come “attività pericolosa”, sia di configurare alcun rapporto di custodia tra l’Ente municipale e il bene - non terrebbe conto del fatto che, prima dell’acquisto del terreno da parte di Fiat, esso era nella disponibilità del Comune, che aveva assentito l’utilizzazione dello stesso come discarica. Con l’undicesimo motivo si lamentava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, per avere la Corte d’appello subordinato l’obbligo di rimborso delle spese di bonifica alla condizione dell’illegittimità dell’attività di autorizzazione della 9 discarica, giacché altrettanto si sarebbe dovuto dire per la stessa FC, che nulla aveva fatto di illegittimo. Con il dodicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 167, 269 e 106 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili le domande verso il Comune di RI e la società Gruppo Torinese Trasporti, in quanto proposte non già alla prima udienza di comparizione, ma con il deposito della prima memoria istruttoria, avendo ritenuto il giudice d’appello trattarsi di domande di garanzia impropria. Sosteneva, per contro, la ricorrente che il titolo della chiamata in causa di tali soggetti fosse lo stesso della domanda principale, nel senso che, così come la domanda principale mirava a ritenere FC tenuta al rimborso delle spese sostenute da CA, la chiamata in causa mirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati. Con il tredicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 166, 183, 189, 112 e 61 cod. proc. civ., censurando la decisione del giudice d’appello di ritenere inammissibili le richieste di prova formulate da FC, giacché proposte solo in primo grado senza impugnare la statuizione con cui il primo giudice le aveva rigettate, non essendosi, però, avveduta la Corte territoriale - in ragione di un travisamento del dato processuale - che il Tribunale, sul punto, non si era affatto pronunciato. Infine, con il quattordicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2909 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e ciò perché - sebbene FC, in primo grado, avesse svolto domande riconvenzionali sia nei confronti di CA, attore principale, che nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa, per il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica - tali domande erano state respinte dal giudice d’appello sull’assunto che l’odierna ricorrente non avesse fornito alcuna prova degli 10 esborsi subiti, senza, però, considerare che la domanda aveva ad oggetto il rimborso delle spese future per poter ottemperare agli ordini impartiti dalla P.A. Il ricorso, tuttavia, veniva rigettato da questa Corte. Essa - sul presupposto che la domanda di rivalsa verso i terzi, ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, fosse stata ritenuta preclusa dal giudice di seconde cure “per via dell’influenza del precedente giudicato”, mentre ogni altra domanda di danno fosse stata, sempre in appello, dichiarata prescritta - riteneva non fondato il primo motivo e, con esso il quattordicesimo, con assorbimento di tutti gli altri. 3. Avverso la sentenza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione NT, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato, nello scrutinare il primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale “aveva dichiarato prescritta l’azione di regresso «ordinaria» promossa da FC contro i chiamati in causa”, mentre il giudice d’appello “aveva incontrovertibilmente affermato che l’azione extracontrattuale non era prescritta”. A sostegno della censura la ricorrente pone a confronto il testo delle due sentenze, nonché richiama il ricorso incidentale condizionato proposto - avverso la pronuncia resa dalla Corte territoriale - dal Comune di RI, diretto proprio a censurare la decisione del giudice di appello di escludere, diversamente dal primo giudice, l’intervenuta prescrizione. Orbene, “poiché l’azione extracontrattuale non era stata dichiarata prescritta e NT aveva impugnato la pronuncia di appello nelle parti in cui la domanda era stata respinta nel merito, la negazione della prescrizione” - quale conseguenza 11 dell’accoglimento della revocazione oggi proposta, all’esito della fase “rescindente” del presente giudizio - dovrebbe condurre, si sostiene, al riesame non solo del primo motivo del ricorso per cassazione, ma anche “a ritenere non assorbiti i motivi espressamente ritenuti tali dalla conclusione viziata da errore percettivo”, ovvero quelli sub nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12 e 13), che, difatti, “si ripropongono” per la fase rescissoria del giudizio (cfr. pag. 25 del ricorso). 3.1. Il secondo motivo denuncia errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’ottavo motivo di ricorso (quello relativo alla qualifica di eredi di NI RI), “ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque valutato il fatto storico e gli elementi istruttori, pur non dando conto di tutte le relative risultanze”. Invero, si assume, che questa Corte, pur avendo dichiarato assorbito l’ottavo motivo di ricorso, “afferma - quasi come un obiter dictum - che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato inammissibile nella parte in cui era contestata l’omessa valutazione da parte della Corte di Appello di documenti rilevanti ai fini del decidere”, in quanto diretti a comprovare che fosse proprio NI RI (ovvero, il dante causa di AR e VA RI) il gestore della discarica. Difatti, secondo la sentenza oggi impugnata, il giudice d’appello, ancorché non avesse riportato in sentenza i singoli elementi istruttori su cui ha svolto la valutazione, ebbe comunque ad esaminare il “fatto storico”, ovvero se dai documenti e dalle prove emergesse che NI RI fosse il soggetto gestore della discarica. L’errore percettivo che si addebita a questa Corte sarebbe, secondo la ricorrente, “in re ipsa”, là dove cita a supporto della propria conclusione quel passaggio della sentenza d’appello 12 secondo cui l’allora appellante - a fronte della eccezione dei fratelli RI circa il difetto di prova della corrispondenza tra il loro padre e quel NI RI “accusato di aver sversato rifiuti solidi urbani” - “a tale eccezione non ha mai risposto alcunché, e benché riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. in appello, non l’ha trattata in alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non ha indicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità di eredi di quello specifico soggetto”. La Corte territoriale, dunque, ha tutt’altro che esaminato quel fatto storico, sul quale insistevano, invece, i documenti prodotti da FC. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, il Comune di RI, la società Gruppo Torinese Trasporti, nonché AR e VA RI, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Ha resistito al ricorso pure il Comune di Nichelino, che ha proposto, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia anch’esso errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., censurando la sentenza di questa Corte, per aver confuso l’autorizzazione che competeva al Comune di Moncalieri, con il parere, invece, espresso da esso Comune di Nichelino, così assimilando indebitamente le posizioni dei due Enti. 6. Ha resistito al ricorso principale il Comune di Moncalieri, che, con il medesimo atto, ha impugnato in via incidentale condizionata la sentenza di questa Corte già oggetto dell’impugnazione per revocazione, sebbene al solo scopo di riproporre l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato già da essa dichiarato assorbito. 13 Esso, in particolare, denunciava - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, f) e p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ritenendo sussistere giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo. 7. La trattazione dei ricorsi è stata inizialmente fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 12 febbraio 2025, in vista della quale la ricorrente principale ha depositato memoria (con la quale ha anche eccepito la tardività del deposito del controricorso del Comune di RI), al pari del ricorrente incidentale Comune di Moncalieri e del controricorrente Comune di RI. 8. Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto rinvio della trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, dato il rilievo nomofilattico delle questioni oggetto di quello proposto in via principale. 9. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo della revocazione proposta in via principale rescindente (nulla, invece, richiedendo quanto all’eventuale fase rescissoria del giudizio) e per il rigetto delle impugnazioni incidentali. 10. La ricorrente e i controricorrenti Comune di RI e società Gruppo Torinese Trasporti hanno presentato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle rispettive conclusioni. 14 RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Il ricorso principale è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola. 11.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata, in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni. 11.1.1. Occorre, innanzitutto, muovere dalla constatazione che questa Corte, ancora di recente e nella sua massima sede nomofilattica, ha ribadito, in tema di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., che “l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte” (così Cass. Sez. Un., ord. 19 luglio 2024, n. 20013, Rv. 671759- 01). Orbene, nel caso di specie il tema della prescrizione costituì “terreno di discussione” tra le parti nel giudizio di legittimità, se è vero che è la stessa ricorrente NT a rammentare che esso formò oggetto del ricorso incidentale del Comune di RI, poi dichiarato assorbito. Ciò premesso, deve rilevarsi che è la stessa lettera dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. a porre come condizione per 15 la revocazione che il fatto oggetto di erronea percezione non abbia costituito “punto controverso” (cfr., in motivazione, già Cass. Sez. 2, set. 10 febbraio 2004, n. 2488), avendo, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ulteriormente precisato tale nozione ricomprendendovi “non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia” con cui il giudice “ha definito il processo” (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 30 aprile 2025, n. 11427). A ciò si aggiunga, inoltre, la constatazione che il supposto errore di fatto, nella specie, ha riguardato attività “interpretativa e valutativa” del contenuto della sentenza d’appello già impugnata per cassazione. Sul punto, infatti, deve richiamarsi, in particolare, l’arresto di questa Corte - citato dalla società Gruppo Torinese Trasporti - che, in linea con il consolidato orientamento che vuole “escluso dall’area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché l’errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez.
6- Lav., ord. 11 agosto 2022, n. 24672, Rv. 665817-01), ha precisato che “rientra nell’attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l’interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione”, ancorché, appunto, in modo inesatto (Cass. Sez.
6- Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 648204-01). Del resto, che quello denunciato sia un vizio che esula dalla mera “svista di un fatto”, concernendo il piano valutativo del 16 contenuto della sentenza d’appello, è quanto finisce implicitamente per ammettere la stessa ricorrente per revocazione, allorché, nella propria memoria, addebita a questa Corte di aver “considerato come «unica» l’azione di rivalsa ex art. 253 d.lgs. 152/2006 e quella ex art. 2055 cod. civ. non accorgendosi che la Corte di Appello aveva fatto, in merito alle due domande, due ragionamenti diversi, applicato due termini di prescrizione diversi”, ascrivendo, così, al giudice di legittimità un errore di tipo valutativo, piuttosto che percettivo. 11.1.2. D’altra parte, confermano l’esito dell’inammissibilità del presente motivo le seguenti, ulteriori considerazioni, desumibili da quanto, di recente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con l’arresto che - nell’escludere la possibilità di ricondurre alla tassonomia dell’art. 360 cod. proc. civ. il cd. “travisamento della prova” - ha compiuto una puntuale ricostruzione della portata dell’errore revocatorio. Esse, infatti, nell’analizzare il testo dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., hanno osservato che “chiave di volta della disposizione è il sostantivo «supposizione», riferita ad «un fatto»”, nel senso che vi è errore revocatorio allorché il giudice - di merito, come di legittimità, giusta in tal caso la previsione di cui all’art. 391-bis - “non conosce del fatto, non giudica sul fatto, lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenza bidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.12, in part. a pag. 29). Si tratta, naturalmente, di una “falsa supposizione” che “non è frutto di una scelta deliberata, ragionata”, bensì “da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista”; in particolare, si tratta “di una svista non dissimile da quella in cui il giudice incorre in caso di errore 17 materiale emendabile ai sensi dell’articolo 287 cod. proc. civ., ma con la differenza che l’errore materiale è un errore esclusivamente testuale”, tanto che quest’ultimo risulta “riscontrabile come si suol dire ictu oculi, e che, come tale, è suscettibile di essere corretto con una procedura di natura sostanzialmente amministrativa, quale quella di cui al citato articolo 287, proprio perché, trattandosi di errore testuale auto-evidente, la sua correzione non necessita di intervenire sulla ratio decidendi che sostiene la decisione affetta da errore, ricostruendo quale essa ratio decidendi sia” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit., sempre § 10.12., pag. 29). Per contro, “l’errore revocatorio è un errore non testuale, che si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente dagli atti e documenti acquisiti al processo” (si veda, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit., sempre § 10.12., pag. 29). Nel caso che oggi occupa, tuttavia, il vizio revocatorio non può dirsi auto-evidente, e dunque destinato ad emergere “univocamente” dal mero confronto tra la sentenza d’appello e quella oggetto del presente ricorso per revocazione, così da costituire frutto di erronea supposizione. Difatti, il documento indicato come “rivelatore” della “svista”, nella quale sarebbe incorsa questa Corte (allorché ha affermato - pag. 16 e 17 della sentenza impugnata per revocazione - che il giudice d’appello ha ritenuto prescritta tanto la domanda di regresso, ex art. 2055 cod. civ., quanto quella riconvenzionale con cui FC aveva chiesto, a prescindere dalla rivalsa, i danni a terzi), ovvero la sentenza della Corte piemontese, in realtà, così esordisce in punto prescrizione: “Corretta è l’applicazione della prescrizione quinquennale di cui 18 all’art. 2947 c.c., avuto riguardo alle azioni sub a. e c., trattandosi di azioni prettamente extracontrattuali” (cfr. pag. 26 della sentenza d’appello). Tali espressioni, dunque, lascerebbero intendere da un punto di vista strettamente letterale - nella misura in cui esprimono un giudizio di “correttezza” circa “l’applicazione” della prescrizione quinquennale (e non di astratta operatività del termine di cui all’art. 2947 cod. civ.) - che la prescrizione fosse stata ritenuta operante dal giudice d’appello. Sicché è solo il coordinamento di tale affermazione con quelle successive, in particolare là dove si precisa non essere “condivisibile” l’avvenuta “individuazione, da parte del primo giudice, del dies a quo effettuata con riferimento all’anno 2007”, a rivelare che la Corte d’appello avesse inteso escludere l’applicazione della prescrizione, giacché essa - secondo quanto si legge, però, dopo oltre una pagina dalla già ricordata affermazione di “esordio” - “non può certo iniziare a decorrere e compiersi da epoca precedente alla manifestazione del danno” (così pag. 27 della sentenza d’appello). Ciò, dunque, conferma che a questa Corte può addebitarsi non un “abbaglio dei sensi”, quanto, piuttosto, un’inadeguata capacità di cogliere - attraverso il raccordo tra le affermazioni contenute nella sentenza d’appello allora impugnata - la portata del “decisum” del giudice di seconde cure, e dunque, in realtà, nuovamente, un errore nell’interpretazione della sentenza impugnata per cassazione: ciò che esclude, una volta di più, la ricorrenza di un errore di “fatto”, per giunta dotato di “evidenza assoluta” (o, ciò che è lo stesso, di una immediata autoevidenza). 11.2. Il secondo motivo del ricorso per revocazione è “prima facie” inammissibile. 19 11.2.1. Esso investe un’affermazione che la stessa ricorrente indica come un “obiter dictum”, sicché, per ciò solo, l’errore denunciato risulta privo dei caratteri della “essenzialità e decisività”. Occorre, infatti, rammentare che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, ponendosi, dunque, alla stregua di “obiter dictum” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; Cass. Sez. Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495- 01); principio, questo, enunciato con riferimento al ricorso per cassazione ma estensibile, vieppiù, all’impugnazione ex art. 391- bis cod. proc. civ, che tra i suoi requisiti, come detto, la decisività dell’errore. 12. I ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti dal rigetto dell’impugnazione principale. 13. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti, senza, tuttavia, che in favore del Comune di RI possa riconoscersi alcuna attività oltre alla partecipazione alla pubblica udienza, in ragione della tardività del suo controricorso. 13.1. Esso, infatti, è stato depositato il 2 ottobre 2024, e dunque oltre quaranta giorni dopo - anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto - la notificazione del ricorso, risalente al 17 luglio 2024, irrilevante essendo che il controricorso sia stato notificato alla ricorrente NT. Deve, invero, darsi seguito al principio secondo cui, “in tema di giudizio di cassazione, l’art. 370 cod. proc. civ. - che, 20 dopo la modificata apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 18 marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01). 13.2. Tanto implica l’applicazione del consolidato arresto di nomofilachia, in base al quale, in caso di controricorso inammissibile per tardività, può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente soltanto quanto alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554-01). 14. A carico della ricorrente principale, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
21 La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiarando assorbiti quelli incidentali condizionati;
condanna NT A.V. a rifondere: - ai Comuni di Nichelino e di Moncalieri, nonché alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, per ciascuna di tali parti, in € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
- a AR RI e VA RI, nonché al Comune di RI, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.100,00 per i primi due ed in € 5.100,00 per l’ultimo, per ciascuno più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore AN ME GU Il Presidente Franco DE STEFANO
- ricorrente -
contro COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, via G. Antonelli 49, presso lo studio dell’Avv. SS OL, ma domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Inammissibilità R.G.N. 16498/2024 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 Udienza pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 10386 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GU STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 20/04/2026 2 SS OL ed TT RS;
- controricorrente -
e contro GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio degli Avv. TO RE CI, IV UG e TO MARENGO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati TO RE CI, IV UG e TO MARENGO;
- controricorrente -
e contro CC CO, CC VALERIO, con domicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi 68, presso lo studio dell’Avv. LU AC, ma domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli Avvocati LO TA e LU AC;
- controricorrenti -
e contro COMUNE DI NICHELINO, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato EP MICHIELETTO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e contro COMUNE DI MONCALIERI, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati RE MIRABILE e RT LONGHIN;
- controricorrente e ricorrente incidentale - 3 nonché contro CARPICE S.R.L.; - intimata - Avverso la sentenza n. 2111/2024, della Corte di Cassazione, depositata in data 19/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. AN ME GU;
udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Mauro VITIELLO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo dell’impugnazione per revocazione proposta in via principale e per il rigetto, invece, delle impugnazioni incidentali;
uditi gli Avvocati SS FABIANI, RT LONGHIN, Gabriele PAFUNDI (per delega dell’Avv. EP MICHIELETTO), LO LE (per delega dell’Avv. SS OL), TO RE CI e IV UG, che hanno concluso come in atti. FATTI DI CAUSA 1. La società NT N.V. (già Fiat Chrysler Automobiles N.V., d’ora in poi, “FC”) ricorre, sulla base di due motivi, per la revocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza di questa Corte n. 2111/24, del 19 gennaio 2024. Essa, in particolare, ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 1649/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appello di RI, che, a propria volta, ne aveva respinto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 1628/18, del 5 aprile 2018, con cui il Tribunale della stessa città - nell’ambito di un giudizio per rimborso di spese di bonifica ambientale, nel quale FC era stata convenuta dalla società CA S.r.l. - aveva respinto le domande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi da essa chiamati in giudizio, Comuni di Moncalieri e di Nichelino, nonché 4 AR e VA RI (quali asseriti eredi di NI RI), e dichiarato inammissibili quelle, ulteriori, contro il Comune di RI e la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., soggetti evocati in giudizio, a loro volta, dai terzi chiamati. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente una complessa vicenda fattuale e processuale. 2.1. In particolare, deduce che la società Fiat (poi divenuta FC) ebbe ad acquistare, nel 1967, la porzione di una più vasta area sita nel Comune di Moncalieri ed al confine con quello di Nichelino, in passato già utilizzata da tali NI RI e MM DO, i quali se ne erano serviti - su autorizzazione dei predetti Comuni - anche per interrare, nella cava sottostante a tale area, rifiuti provenienti da diversi enti comunali, neppure escluso quello di RI. Utilizzata tale area per depositare le vetture danneggiate durante l’alluvione di Firenze del 1966, Fiat aveva, poi, ceduto la stessa - nel 1991 - alla società CA. Essa, nell’effettuare scavi per la costruzione di alcuni fabbricati, ebbe successivamente ad accorgersi della contaminazione del sito, dando inizio ad una procedura di bonifica, durante la quale si verificò la fuoriuscita di biogas, la cui causa l’odierna ricorrente ha sempre sostenuto doversi attribuire alla degradazione dei rifiuti solidi urbani, interrati dai precedenti proprietari. Ne scaturiva un ampio contenzioso (anche innanzi al giudice amministrativo), nell’ambito del quale FC veniva condannata, con pronuncia divenuta definitiva nel 2018, al risarcimento dei danni cagionati a CA e consistiti, in particolare, nelle spese di bonifica che essa aveva dovuto sostenere a causa dell’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani. 5 Per ottenere il rimborso pure delle ulteriori spese sostenute e non coperte dal precedente contenzioso, vale a dire quelle per l’estrazione del biogas, CA instaurava il presente giudizio, nell’ambito del quale FC provvedeva ad effettuare le chiamate in causa delle quali si è già detto. Lo sviluppo della controversia così radicata conosceva, peraltro, una divaricazione, giacché l’adito Tribunale torinese, con la già citata sentenza non definitiva n. 1628/18, provvedeva, innanzitutto, a dichiarare prescritto il diritto azionato da FC verso il Comune di Moncalieri e gli eredi RI, rigettando invece la domanda da essa proposta contro il Comune di Nichelino e, infine, escludendo la titolarità in capo alla convenuta - in quanto soggetto (comunque e quand’anche in concorso) inquinatore - del diritto di agire nei confronti, oltre che del Comune da ultimo menzionato, anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Con successiva sentenza definitiva (n. 4362/19), il primo giudice accoglieva, invece, la domanda di CA, condannando FC a corrisponderle la somma di € 419.585,28, statuizione confermata dal giudice di appello (sentenza n. 1044/21) con decisione poi divenuta definitiva, stante il rigetto del successivo ricorso per cassazione. Esperito gravame avverso la suddetta sentenza parziale, la Corte territoriale provvedeva nei termini di seguito indicati. Essa, innanzitutto, così ricostruiva l’iniziativa processuale assunta da FC: a) un’azione di regresso ex art. 2055 cod. civ. esperita a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ., verso i condebitori solidali, in relazione agli importi pretesi nel medesimo giudizio da CA (ed all’epoca ancora “sub iudice”); b) un’azione di rivalsa ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006; c) una domanda riconvenzionale sempre verso i medesimi terzi chiamati, volta ad ottenere il ristoro, nuovamente a titolo 6 extracontrattuale, ma in via diretta e non di regresso, dei costi che FC assumeva di avere sostenuto (o dover sostenere), in proprio, per oneri di bonifica ad essa imposti dalla P.A. Orbene, assume l’odierna ricorrente che il giudice d’appello, esclusa la sussistenza della prescrizione in relazione a ciascuna di tali domande, rigettava quelle verso gli eredi RI e i Comuni di Moncalieri e di Nichelino, sulla scorta di quanto accertato con la sentenza passata in giudicato resa a conclusione del primo giudizio instaurato da CA, ovvero quello relativo al rimborso delle spese di bonifica conseguente all’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani. Le domande verso il Comune di RI e la società Gruppo Torinese Trasporti venivano, invece, ritenute inammissibili. 2.2. Avverso la decisione del giudice d’appello FC proponeva, sulla base di quattordici motivi, ricorso per cassazione. Con il primo motivo essa denunciava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse frainteso la portata del giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio instaurato da CA. Si assumeva, infatti, che quella decisione avesse espressamente accertato che Fiat era responsabile del solo inquinamento da rifiuti metalmeccanici e non, invece, per il deposito di materiali inquinanti effettuati dai precedenti proprietari. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi la ricorrente che i giudici di merito avessero illegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti da essa prodotti, omettendone così l’esame, grazie al quale, invece, si sarebbe dimostrata l’estraneità al precedente giudizio (e dunque all’accertamento al quale esso aveva messo capo) della 7 circostanza relativa alla presenza di una discarica di rifiuti solidi urbani, imputabile a terzi. Con il terzo e quarto motivo, parimenti, si denunciava violazione dell’art. 2909 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo, assumendosi che il precedente giudicato non avesse riguardato la responsabilità esclusiva di FC, né tanto meno la condotta di terzi, ciò che, per conseguenza, avrebbe consentito l’azione di rivalsa o di regresso della stessa nei confronti dei terzi chiamati. Con il quinto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, nonché dell’articolo 112 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello avesse male interpretato la domanda e ne avesse anche ridotto l’effettiva portata accomunandola con diversi titoli, da valutarsi, invece, distintamente. Con il sesto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, oltre che dell’art. 2909 cod. civ., censurando quella parte della sentenza che aveva ritenuto insussistenti - sempre sulla base del preteso giudicato - i presupposti perché FC potesse agire in rivalsa, giacché essa non era (del tutto) incolpevole rispetto all’inquinamento e comunque non aveva provveduto in modo spontaneo alla bonifica;
affermazione tacciata di erroneità perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’inquinamento era stato causato, in parte, anche da condotte altrui che FC non avrebbe potuto evitare ed i cui costi non potevano, ovviamente, esserle addebitati. Con il settimo motivo si denunciava violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune di Nichelino, giacché il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che quello da esso rilasciato fosse un parere e non un provvedimento di autorizzazione all’uso come 8 discarica del terreno poi acquisito da Fiat, su tali basi escludendo la responsabile dell’Ente suddetto per l’inquinamento. Con l’ottavo motivo si denunciava violazione dell’art. 2697 cod. civ., relativamente alla reiezione della domanda di regresso svolta nei confronti degli eredi di NI RI, in quanto tale esito - motivato dalla Corte territoriale sul rilievo dell’assenza di prova dell’effettiva corrispondenza tra costui e il soggetto gestore della discarica - sarebbe derivato dall’omesso esame di documenti, comprovanti, invece, tale circostanza. Con il nono motivo si denunciava violazione dell’art. 2041 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in subordine, contro il Comune di Moncalieri, e ciò perché il giudice d’appello non avrebbe considerato che tale Ente aveva evitato un esborso proprio in ragione del pagamento che FC aveva fatto a CA, consentendo a quest’ultima di provvedere alla bonifica dell’area. Con il decimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurandosi la decisione della Corte territoriale di escludere la responsabilità del Comune di Moncalieri per aver autorizzato la gestione dell’area come discarica di rifiuti solidi urbani. Secondo la ricorrente, invece, la duplice motivazione sui cui si fondava tale esito - l’impossibilità sia di considerare l’autorizzazione come “attività pericolosa”, sia di configurare alcun rapporto di custodia tra l’Ente municipale e il bene - non terrebbe conto del fatto che, prima dell’acquisto del terreno da parte di Fiat, esso era nella disponibilità del Comune, che aveva assentito l’utilizzazione dello stesso come discarica. Con l’undicesimo motivo si lamentava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, per avere la Corte d’appello subordinato l’obbligo di rimborso delle spese di bonifica alla condizione dell’illegittimità dell’attività di autorizzazione della 9 discarica, giacché altrettanto si sarebbe dovuto dire per la stessa FC, che nulla aveva fatto di illegittimo. Con il dodicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 167, 269 e 106 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili le domande verso il Comune di RI e la società Gruppo Torinese Trasporti, in quanto proposte non già alla prima udienza di comparizione, ma con il deposito della prima memoria istruttoria, avendo ritenuto il giudice d’appello trattarsi di domande di garanzia impropria. Sosteneva, per contro, la ricorrente che il titolo della chiamata in causa di tali soggetti fosse lo stesso della domanda principale, nel senso che, così come la domanda principale mirava a ritenere FC tenuta al rimborso delle spese sostenute da CA, la chiamata in causa mirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati. Con il tredicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 166, 183, 189, 112 e 61 cod. proc. civ., censurando la decisione del giudice d’appello di ritenere inammissibili le richieste di prova formulate da FC, giacché proposte solo in primo grado senza impugnare la statuizione con cui il primo giudice le aveva rigettate, non essendosi, però, avveduta la Corte territoriale - in ragione di un travisamento del dato processuale - che il Tribunale, sul punto, non si era affatto pronunciato. Infine, con il quattordicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2909 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e ciò perché - sebbene FC, in primo grado, avesse svolto domande riconvenzionali sia nei confronti di CA, attore principale, che nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa, per il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica - tali domande erano state respinte dal giudice d’appello sull’assunto che l’odierna ricorrente non avesse fornito alcuna prova degli 10 esborsi subiti, senza, però, considerare che la domanda aveva ad oggetto il rimborso delle spese future per poter ottemperare agli ordini impartiti dalla P.A. Il ricorso, tuttavia, veniva rigettato da questa Corte. Essa - sul presupposto che la domanda di rivalsa verso i terzi, ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, fosse stata ritenuta preclusa dal giudice di seconde cure “per via dell’influenza del precedente giudicato”, mentre ogni altra domanda di danno fosse stata, sempre in appello, dichiarata prescritta - riteneva non fondato il primo motivo e, con esso il quattordicesimo, con assorbimento di tutti gli altri. 3. Avverso la sentenza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione NT, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato, nello scrutinare il primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale “aveva dichiarato prescritta l’azione di regresso «ordinaria» promossa da FC contro i chiamati in causa”, mentre il giudice d’appello “aveva incontrovertibilmente affermato che l’azione extracontrattuale non era prescritta”. A sostegno della censura la ricorrente pone a confronto il testo delle due sentenze, nonché richiama il ricorso incidentale condizionato proposto - avverso la pronuncia resa dalla Corte territoriale - dal Comune di RI, diretto proprio a censurare la decisione del giudice di appello di escludere, diversamente dal primo giudice, l’intervenuta prescrizione. Orbene, “poiché l’azione extracontrattuale non era stata dichiarata prescritta e NT aveva impugnato la pronuncia di appello nelle parti in cui la domanda era stata respinta nel merito, la negazione della prescrizione” - quale conseguenza 11 dell’accoglimento della revocazione oggi proposta, all’esito della fase “rescindente” del presente giudizio - dovrebbe condurre, si sostiene, al riesame non solo del primo motivo del ricorso per cassazione, ma anche “a ritenere non assorbiti i motivi espressamente ritenuti tali dalla conclusione viziata da errore percettivo”, ovvero quelli sub nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12 e 13), che, difatti, “si ripropongono” per la fase rescissoria del giudizio (cfr. pag. 25 del ricorso). 3.1. Il secondo motivo denuncia errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’ottavo motivo di ricorso (quello relativo alla qualifica di eredi di NI RI), “ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque valutato il fatto storico e gli elementi istruttori, pur non dando conto di tutte le relative risultanze”. Invero, si assume, che questa Corte, pur avendo dichiarato assorbito l’ottavo motivo di ricorso, “afferma - quasi come un obiter dictum - che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato inammissibile nella parte in cui era contestata l’omessa valutazione da parte della Corte di Appello di documenti rilevanti ai fini del decidere”, in quanto diretti a comprovare che fosse proprio NI RI (ovvero, il dante causa di AR e VA RI) il gestore della discarica. Difatti, secondo la sentenza oggi impugnata, il giudice d’appello, ancorché non avesse riportato in sentenza i singoli elementi istruttori su cui ha svolto la valutazione, ebbe comunque ad esaminare il “fatto storico”, ovvero se dai documenti e dalle prove emergesse che NI RI fosse il soggetto gestore della discarica. L’errore percettivo che si addebita a questa Corte sarebbe, secondo la ricorrente, “in re ipsa”, là dove cita a supporto della propria conclusione quel passaggio della sentenza d’appello 12 secondo cui l’allora appellante - a fronte della eccezione dei fratelli RI circa il difetto di prova della corrispondenza tra il loro padre e quel NI RI “accusato di aver sversato rifiuti solidi urbani” - “a tale eccezione non ha mai risposto alcunché, e benché riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. in appello, non l’ha trattata in alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non ha indicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità di eredi di quello specifico soggetto”. La Corte territoriale, dunque, ha tutt’altro che esaminato quel fatto storico, sul quale insistevano, invece, i documenti prodotti da FC. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, il Comune di RI, la società Gruppo Torinese Trasporti, nonché AR e VA RI, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Ha resistito al ricorso pure il Comune di Nichelino, che ha proposto, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia anch’esso errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., censurando la sentenza di questa Corte, per aver confuso l’autorizzazione che competeva al Comune di Moncalieri, con il parere, invece, espresso da esso Comune di Nichelino, così assimilando indebitamente le posizioni dei due Enti. 6. Ha resistito al ricorso principale il Comune di Moncalieri, che, con il medesimo atto, ha impugnato in via incidentale condizionata la sentenza di questa Corte già oggetto dell’impugnazione per revocazione, sebbene al solo scopo di riproporre l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato già da essa dichiarato assorbito. 13 Esso, in particolare, denunciava - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, f) e p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ritenendo sussistere giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo. 7. La trattazione dei ricorsi è stata inizialmente fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 12 febbraio 2025, in vista della quale la ricorrente principale ha depositato memoria (con la quale ha anche eccepito la tardività del deposito del controricorso del Comune di RI), al pari del ricorrente incidentale Comune di Moncalieri e del controricorrente Comune di RI. 8. Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto rinvio della trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, dato il rilievo nomofilattico delle questioni oggetto di quello proposto in via principale. 9. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo della revocazione proposta in via principale rescindente (nulla, invece, richiedendo quanto all’eventuale fase rescissoria del giudizio) e per il rigetto delle impugnazioni incidentali. 10. La ricorrente e i controricorrenti Comune di RI e società Gruppo Torinese Trasporti hanno presentato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle rispettive conclusioni. 14 RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Il ricorso principale è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola. 11.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata, in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni. 11.1.1. Occorre, innanzitutto, muovere dalla constatazione che questa Corte, ancora di recente e nella sua massima sede nomofilattica, ha ribadito, in tema di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., che “l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte” (così Cass. Sez. Un., ord. 19 luglio 2024, n. 20013, Rv. 671759- 01). Orbene, nel caso di specie il tema della prescrizione costituì “terreno di discussione” tra le parti nel giudizio di legittimità, se è vero che è la stessa ricorrente NT a rammentare che esso formò oggetto del ricorso incidentale del Comune di RI, poi dichiarato assorbito. Ciò premesso, deve rilevarsi che è la stessa lettera dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. a porre come condizione per 15 la revocazione che il fatto oggetto di erronea percezione non abbia costituito “punto controverso” (cfr., in motivazione, già Cass. Sez. 2, set. 10 febbraio 2004, n. 2488), avendo, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ulteriormente precisato tale nozione ricomprendendovi “non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia” con cui il giudice “ha definito il processo” (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 30 aprile 2025, n. 11427). A ciò si aggiunga, inoltre, la constatazione che il supposto errore di fatto, nella specie, ha riguardato attività “interpretativa e valutativa” del contenuto della sentenza d’appello già impugnata per cassazione. Sul punto, infatti, deve richiamarsi, in particolare, l’arresto di questa Corte - citato dalla società Gruppo Torinese Trasporti - che, in linea con il consolidato orientamento che vuole “escluso dall’area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché l’errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez.
6- Lav., ord. 11 agosto 2022, n. 24672, Rv. 665817-01), ha precisato che “rientra nell’attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l’interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione”, ancorché, appunto, in modo inesatto (Cass. Sez.
6- Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 648204-01). Del resto, che quello denunciato sia un vizio che esula dalla mera “svista di un fatto”, concernendo il piano valutativo del 16 contenuto della sentenza d’appello, è quanto finisce implicitamente per ammettere la stessa ricorrente per revocazione, allorché, nella propria memoria, addebita a questa Corte di aver “considerato come «unica» l’azione di rivalsa ex art. 253 d.lgs. 152/2006 e quella ex art. 2055 cod. civ. non accorgendosi che la Corte di Appello aveva fatto, in merito alle due domande, due ragionamenti diversi, applicato due termini di prescrizione diversi”, ascrivendo, così, al giudice di legittimità un errore di tipo valutativo, piuttosto che percettivo. 11.1.2. D’altra parte, confermano l’esito dell’inammissibilità del presente motivo le seguenti, ulteriori considerazioni, desumibili da quanto, di recente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con l’arresto che - nell’escludere la possibilità di ricondurre alla tassonomia dell’art. 360 cod. proc. civ. il cd. “travisamento della prova” - ha compiuto una puntuale ricostruzione della portata dell’errore revocatorio. Esse, infatti, nell’analizzare il testo dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., hanno osservato che “chiave di volta della disposizione è il sostantivo «supposizione», riferita ad «un fatto»”, nel senso che vi è errore revocatorio allorché il giudice - di merito, come di legittimità, giusta in tal caso la previsione di cui all’art. 391-bis - “non conosce del fatto, non giudica sul fatto, lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenza bidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.12, in part. a pag. 29). Si tratta, naturalmente, di una “falsa supposizione” che “non è frutto di una scelta deliberata, ragionata”, bensì “da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista”; in particolare, si tratta “di una svista non dissimile da quella in cui il giudice incorre in caso di errore 17 materiale emendabile ai sensi dell’articolo 287 cod. proc. civ., ma con la differenza che l’errore materiale è un errore esclusivamente testuale”, tanto che quest’ultimo risulta “riscontrabile come si suol dire ictu oculi, e che, come tale, è suscettibile di essere corretto con una procedura di natura sostanzialmente amministrativa, quale quella di cui al citato articolo 287, proprio perché, trattandosi di errore testuale auto-evidente, la sua correzione non necessita di intervenire sulla ratio decidendi che sostiene la decisione affetta da errore, ricostruendo quale essa ratio decidendi sia” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit., sempre § 10.12., pag. 29). Per contro, “l’errore revocatorio è un errore non testuale, che si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente dagli atti e documenti acquisiti al processo” (si veda, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit., sempre § 10.12., pag. 29). Nel caso che oggi occupa, tuttavia, il vizio revocatorio non può dirsi auto-evidente, e dunque destinato ad emergere “univocamente” dal mero confronto tra la sentenza d’appello e quella oggetto del presente ricorso per revocazione, così da costituire frutto di erronea supposizione. Difatti, il documento indicato come “rivelatore” della “svista”, nella quale sarebbe incorsa questa Corte (allorché ha affermato - pag. 16 e 17 della sentenza impugnata per revocazione - che il giudice d’appello ha ritenuto prescritta tanto la domanda di regresso, ex art. 2055 cod. civ., quanto quella riconvenzionale con cui FC aveva chiesto, a prescindere dalla rivalsa, i danni a terzi), ovvero la sentenza della Corte piemontese, in realtà, così esordisce in punto prescrizione: “Corretta è l’applicazione della prescrizione quinquennale di cui 18 all’art. 2947 c.c., avuto riguardo alle azioni sub a. e c., trattandosi di azioni prettamente extracontrattuali” (cfr. pag. 26 della sentenza d’appello). Tali espressioni, dunque, lascerebbero intendere da un punto di vista strettamente letterale - nella misura in cui esprimono un giudizio di “correttezza” circa “l’applicazione” della prescrizione quinquennale (e non di astratta operatività del termine di cui all’art. 2947 cod. civ.) - che la prescrizione fosse stata ritenuta operante dal giudice d’appello. Sicché è solo il coordinamento di tale affermazione con quelle successive, in particolare là dove si precisa non essere “condivisibile” l’avvenuta “individuazione, da parte del primo giudice, del dies a quo effettuata con riferimento all’anno 2007”, a rivelare che la Corte d’appello avesse inteso escludere l’applicazione della prescrizione, giacché essa - secondo quanto si legge, però, dopo oltre una pagina dalla già ricordata affermazione di “esordio” - “non può certo iniziare a decorrere e compiersi da epoca precedente alla manifestazione del danno” (così pag. 27 della sentenza d’appello). Ciò, dunque, conferma che a questa Corte può addebitarsi non un “abbaglio dei sensi”, quanto, piuttosto, un’inadeguata capacità di cogliere - attraverso il raccordo tra le affermazioni contenute nella sentenza d’appello allora impugnata - la portata del “decisum” del giudice di seconde cure, e dunque, in realtà, nuovamente, un errore nell’interpretazione della sentenza impugnata per cassazione: ciò che esclude, una volta di più, la ricorrenza di un errore di “fatto”, per giunta dotato di “evidenza assoluta” (o, ciò che è lo stesso, di una immediata autoevidenza). 11.2. Il secondo motivo del ricorso per revocazione è “prima facie” inammissibile. 19 11.2.1. Esso investe un’affermazione che la stessa ricorrente indica come un “obiter dictum”, sicché, per ciò solo, l’errore denunciato risulta privo dei caratteri della “essenzialità e decisività”. Occorre, infatti, rammentare che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, ponendosi, dunque, alla stregua di “obiter dictum” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; Cass. Sez. Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495- 01); principio, questo, enunciato con riferimento al ricorso per cassazione ma estensibile, vieppiù, all’impugnazione ex art. 391- bis cod. proc. civ, che tra i suoi requisiti, come detto, la decisività dell’errore. 12. I ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti dal rigetto dell’impugnazione principale. 13. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti, senza, tuttavia, che in favore del Comune di RI possa riconoscersi alcuna attività oltre alla partecipazione alla pubblica udienza, in ragione della tardività del suo controricorso. 13.1. Esso, infatti, è stato depositato il 2 ottobre 2024, e dunque oltre quaranta giorni dopo - anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto - la notificazione del ricorso, risalente al 17 luglio 2024, irrilevante essendo che il controricorso sia stato notificato alla ricorrente NT. Deve, invero, darsi seguito al principio secondo cui, “in tema di giudizio di cassazione, l’art. 370 cod. proc. civ. - che, 20 dopo la modificata apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 18 marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01). 13.2. Tanto implica l’applicazione del consolidato arresto di nomofilachia, in base al quale, in caso di controricorso inammissibile per tardività, può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente soltanto quanto alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554-01). 14. A carico della ricorrente principale, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
21 La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiarando assorbiti quelli incidentali condizionati;
condanna NT A.V. a rifondere: - ai Comuni di Nichelino e di Moncalieri, nonché alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, per ciascuna di tali parti, in € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
- a AR RI e VA RI, nonché al Comune di RI, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.100,00 per i primi due ed in € 5.100,00 per l’ultimo, per ciascuno più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore AN ME GU Il Presidente Franco DE STEFANO