Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio la sola determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato; pertanto, la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare, e non come esecuzione di pena definitiva. (Fattispecie relativa a rigetto del ricorso proposto dal P.G. avverso un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari disposta nel giudizio di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2013, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 19/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2012
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 35819/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
EN LA DI N. IL 15/02/1985;
avverso l'ordinanza n. 2241/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 23/04/2013;
nonché l'ordinanza n. 2241/2011 del 20/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 23.4.2013 la Corte di appello di Firenze, su istanza nell'interesse di EN LA RE, sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso comunità residenziale.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Firenze il quale - premettendo che a carico del RE la sentenza era divenuta irrevocabile in data 9.4.2013 in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, in ordine al quale era stata inflitta la pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla multa - deduce:
2.1. Erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p. e mancata applicazione degli artt. 666 c.p.p. e segg., dovendo il giudice decidere quale giudice dell'esecuzione;
2.2.violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b), in quanto nel lasso temporale tra il giudicato e l'ordine di esecuzione non può essere adottato un provvedimento di revoca o sostituzione della custodia in carcere.
3. Con successiva ordinanza del 20.5.2013 la Corte di appello di Firenze -sulla richiesta del P.G. nei confronti del RE di sostituzione della misura degli arresti domiciliari concessa con la precedente ordinanza con quella della custodia in carcere - ha rigettato l'istanza ritenendosi incompetente per il segnalato passaggio in giudicato della sentenza a carico del predetto.
4. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Firenze deducendo omessa applicazione degli artt. 666 c.p.p. e segg., avendo deciso de plano come giudice della cognizione ed erronea dichiarazione di incompetenza dovendo decidere quale giudice dell'esecuzione.
5. I ricorsi sono manifestamente infondati.
6. Entrambi i ricorsi muovono dall'erroneo presupposto secondo il quale la sentenza a carico del RE era divenuta irrevocabile in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essendo stata inflitta la pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla multa.
7. Al contrario, come si evince dalla sentenza emessa da questa Corte il 9.4.2013 nei confronti, tra gli altri, del predetto RE - (v. in motivazione, punto 3.2.) - l'annullamento con rinvio ha coinvolto anche la quantificazione della pena inflitta al predetto, essendo stato il relativo motivo proposto dall'imputato ritenuto fondato ed assorbito dall'accoglimento del ricorso del P.G..
8. Ebbene, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato e non invece la pena e pertanto la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare sottoposta alle regole sulla decorrenza termini e non come esecuzione di pena definitiva (Sez. 1^, Sentenza n. 22293 del 05/05/2004 Rv. 228199 Imputato: De Finis.).
9. Sicché alcuna incursione esecutiva è stata effettuata dal Tribunale che, in relazione alla seconda ordinanza, erroneamente è stato investito dal P.M. con la richiesta di revoca della precedente ordinanza, preclusagli in assenza di sopravvenienze, essendosi dovuto adire il Tribunale ex art. 310 c.p.p.. 10. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G..
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014