Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2013, n. 2324
CASS
Sentenza 19 dicembre 2013

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Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio la sola determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato; pertanto, la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare, e non come esecuzione di pena definitiva. (Fattispecie relativa a rigetto del ricorso proposto dal P.G. avverso un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari disposta nel giudizio di rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2013, n. 2324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2324
    Data del deposito : 19 dicembre 2013

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